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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/207

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/207 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dall’Arabia Saudita (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/207 aggiorna l’elenco dei paesi terzi dai quali possono essere importati e transitare nell’Unione alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare. La modifica consiste nell’inserimento dell’Arabia Saudita tra i paesi autorizzati, ma solo per alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia. La Commissione motiva l’intervento sulla base delle garanzie fornite dalle autorità saudite circa il rispetto delle condizioni sanitarie e l’efficacia dei controlli ufficiali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica le norme UE sulle importazioni di alimenti per animali da compagnia, aggiungendo l’Arabia Saudita all’elenco dei paesi terzi autorizzati per taluni prodotti di origine avicola.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione di alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, disciplinati dal regolamento (UE) n. 142/2011 e, più in generale, dal quadro sui sottoprodotti di origine animale del regolamento (CE) n. 1069/2009. La modifica riguarda in particolare i prodotti trasformati di origine avicola per animali da compagnia provenienti dall’Arabia Saudita, che vengono inseriti tra i paesi terzi ammessi. Restano fermi gli altri requisiti sanitari e di produzione previsti dall’allegato XIV e dall’allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011, nonché le regole specifiche per alimenti greggi, conserve e articoli da masticare.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/207: importazioni di alimenti per animali da compagnia dall’Arabia Saudita

Il regolamento interviene sul sistema UE di disciplina delle importazioni di alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare, contenuto nel regolamento (UE) n. 142/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009. La Commissione precisa, nei considerando, che le autorità competenti dell’Arabia Saudita hanno fornito garanzie circa la capacità di rispettare le condizioni sanitarie richieste e di esercitare controlli adeguati sulla produzione di alimenti per animali da compagnia ottenuti dal pollame.

Finalità della modifica

La finalità è circoscritta: aggiornare l’elenco dei paesi terzi autorizzati per una specifica categoria di prodotti, vale a dire gli alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia. La Commissione ritiene pertanto giustificato inserire l’Arabia Saudita tra i paesi dai quali tali prodotti possono essere importati e transitare nell’Unione.

Ambito della disciplina richiamata

La modifica incide sulla tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, che contiene le prescrizioni per l’importazione e il transito nell’Unione di alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare. La norma si inserisce nel quadro più ampio della disciplina sanitaria sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Condizioni generali per gli alimenti per animali da compagnia

La riga 12 dell’allegato sostituito distingue tra:

  • alimenti trasformati per animali da compagnia e articoli da masticare, basati sui materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punti i) e ii);
  • alimenti greggi per animali da compagnia, basati sui materiali di cui all’articolo 35, lettera a), punto iii).

In ogni caso, gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente all’allegato XIII, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Paesi terzi ammessi per gli alimenti greggi

Per gli alimenti greggi per animali da compagnia continua ad applicarsi un regime diverso, fondato sugli elenchi contenuti:

  • nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;
  • nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

Tale ammissibilità è subordinata al fatto che gli Stati membri autorizzino l’importazione di carni fresche delle stesse specie e che nei paesi terzi interessati siano autorizzate soltanto carni non disossate. Per i materiali ottenuti da pesci, il rinvio è invece all’allegato II della decisione 2006/766/CE.

Paesi terzi ammessi per alimenti trasformati e articoli da masticare

Per gli articoli da masticare e per gli alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi, restano ammessi i paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, oltre a Giappone, Ecuador, Sri Lanka, Taiwan e Arabia Saudita.

La novità sostanziale è che l’Arabia Saudita è ammessa solo per gli alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia. Per gli alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci continua ad applicarsi l’elenco della decisione 2006/766/CE.

Regole specifiche per tipologia di prodotto

La riga 12 rinvia inoltre all’allegato XV, capo 3, per le condizioni specifiche applicabili a:

  • conserve di alimenti per animali da compagnia, lettera A;
  • alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva, lettera B;
  • articoli da masticare, lettera C;
  • alimenti greggi per animali da compagnia, lettera D.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi autorizzati

L’articolo 1 modifica la tabella 2 dell’allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, introducendo l’Arabia Saudita nell’elenco dei paesi terzi da cui possono essere importati e transitare nell’Unione alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia.

Condizioni per alimenti per animali da compagnia e articoli da masticare

L’allegato sostituisce la riga 12 della tabella 2 e conferma che gli alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 35, lettera a), punti i), ii) e iii), a seconda che siano trasformati o greggi, e devono essere prodotti conformemente all’allegato XIII, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Origine ammessa per gli alimenti greggi

Per gli alimenti greggi per animali da compagnia restano ammessi i paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, purché gli Stati membri autorizzino l’importazione di carni fresche delle stesse specie e in tali paesi siano autorizzate soltanto carni non disossate; per materiali ottenuti da pesci, valgono i paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 2006/766/CE.

Origine ammessa per alimenti trasformati e articoli da masticare

Per gli articoli da masticare e gli alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi restano ammessi i paesi terzi elencati nell’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, nonché Giappone, Ecuador, Sri Lanka, Taiwan e Arabia Saudita; per l’Arabia Saudita l’ammissione è limitata agli alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia. Per gli alimenti trasformati a base di materiali ottenuti da pesci continua ad applicarsi l’elenco della decisione 2006/766/CE.

Regole specifiche per conserve, alimenti trasformati e articoli da masticare

La riga 12 rinvia anche all’allegato XV, capo 3, lettere A, B, C e D, per le condizioni specifiche applicabili rispettivamente alle conserve di alimenti per animali da compagnia, agli alimenti trasformati diversi dalle conserve, agli articoli da masticare e agli alimenti greggi per animali da compagnia.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaresottoprodotti di origine animaleimportazionicontrolli veterinari

Testo integrale

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