Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/237

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/237 della Commissione del 14 febbraio 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bjelovarski kvargl» (IGP)

Normativa europea32020R0237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione del nome "Bjelovarski kvargl" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come IGP. L’iscrizione avviene perché la domanda presentata dalla Croazia è stata pubblicata senza che siano state notificate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Bjelovarski kvargl" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Bjelovarski kvargl" quale IGP per un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti obbligatori in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non contiene esclusioni o deroghe specifiche, limitandosi all’atto di iscrizione nel registro delle DOP e IGP.

Iscrizione di "Bjelovarski kvargl" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/237 della Commissione, del 14 febbraio 2020, conclude la procedura di registrazione del nome "Bjelovarski kvargl" nel registro UE delle DOP e IGP. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto che la domanda croata è stata pubblicata senza opposizioni, consentendo l’iscrizione.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama, nei considerando, l’avvenuta pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, il nome può essere registrato.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione di "Bjelovarski kvargl" come IGP. Il nome identifica un prodotto classificato nella classe 1.3 "Formaggi" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento sui regimi di qualità.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’ordinamento UE in materia di protezione del nome registrato.

Disposizioni principali

Registrazione dell'IGP "Bjelovarski kvargl"

L’articolo 1 registra il nome "Bjelovarski kvargl" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identificato riguarda un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Base giuridica e competenza della Commissione

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2, che consente l’iscrizione nel registro a seguito della conclusione positiva della procedura di esame e assenza di opposizioni.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaalimentareindicazioni geografichetutela della qualità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.