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Ordinanza

Ordinanza n. 2376/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250034967, rilasciato dal consolato generale d'Italia a Istanbul in data 9 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 14 gennaio 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti. e per la condanna del consolato generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202602729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio emesso dal Consolato generale d'Italia a Istanbul

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e domandando inoltre la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare alla luce dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, è stata contestata la valutazione amministrativa relativa alla disponibilità di adeguati mezzi economici di sussistenza. Dagli atti risultava depositata sul conto corrente della ricorrente una somma pari a circa 7.880, ritenuta non conforme alla soglia di riferimento prevista per la tipologia di visto e comunque non idonea a comprovare la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non comprovata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e, con valutazione sommaria, ha escluso la presenza di adeguati elementi di fumus boni iuris. In particolare, le motivazioni del diniego apparivano sorrette dalla circostanza che la somma depositata sul conto corrente, oltre a essere inferiore alla soglia di riferimento per i visti in questione, non dimostrava la disponibilità corrente di mezzi economici sufficienti per il soggiorno. La richiesta cautelare è stata quindi rigettata, senza definire il merito del ricorso né la domanda di rilascio del visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti e la decisione della domanda cautelare; il giudice ha verificato il periculum in mora e il fumus boni iuris, ritenendoli non sussistenti in misura sufficiente.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale base della domanda di condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto; la domanda non è stata decisa nel merito in questa fase cautelare.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni indicate, quale fondamento dell'applicazione dei criteri relativi ai mezzi economici richiesti per il visto.

  • art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999

    Richiamato nel combinato disposto posto a fondamento dell'applicazione dei criteri concernenti la disponibilità dei mezzi economici.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale disposizione applicabile, insieme alla disciplina regolamentare, ai fini della verifica dei mezzi economici necessari per il rilascio del visto.

  • Tabella A della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno

    Individua la soglia di riferimento per i mezzi economici relativi alla tipologia di visto considerata; la somma risultante sul conto della ricorrente è stata ritenuta non in linea con tale soglia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego di visto richiede la dimostrazione sia di un pregiudizio grave e irreparabile sia di un apprezzabile fumus boni iuris; la mancanza di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
  • Ai fini della verifica dei mezzi economici necessari per un visto per motivi di studio, non è sufficiente la mera presenza di una somma depositata sul conto corrente se essa è inferiore alla soglia normativa di riferimento e non dimostra, per caratteristiche e disponibilità, l'effettiva disponibilità corrente di adeguati mezzi di sussistenza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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