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Legge

L.R. Basilicata 1/2002

"Modifica ed integrazione alla L.R. 21.3.94 N. 18"

Normativa regionaleL.R. Basilicata 1/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata 4 gennaio 2002, n. 1 modifica la disciplina dei contributi per impianti sportivi di cui alla L.R. 18/1994, aumentando e precisando gli aiuti per interventi su impianti pubblici e per le spese di funzionamento in piccoli comuni. Entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR regionale.

Integrazione dei contributi regionali per impianti sportivi pubblici

Integrazione dei contributi per impianti sportivi pubblici

La legge regionale Basilicata n. 1 del 2002 interviene sulla disciplina già prevista dalla L.R. 21 marzo 1994, n. 18, relativa al sostegno alla costruzione, manutenzione e gestione di impianti sportivi e alle attività fisico-motorie. L’intervento rafforza alcune misure di finanziamento a favore di impianti sportivi pubblici e di piccoli comuni.

Interventi finanziabili e intensità del contributo

La disciplina risultante prevede due principali fattispecie di contributo:

  • per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione e opere complementari finalizzati ad assicurare la fruibilità e il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica, nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il contributo è concesso in conto capitale fino all’80% della spesa, con limite massimo di 100 milioni di lire;
  • per le spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici ubicati in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e gestiti direttamente dagli enti locali, il contributo è pari all’80% della spesa sostenuta, comunque entro il limite massimo di 10 milioni di lire.

Soggetti e ambito territoriale

La norma riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata e si applica agli impianti sportivi pubblici e, per la seconda tipologia di contributo, ai comuni lucani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. I beneficiari materiali sono gli enti proprietari o gestori pubblici degli impianti, nei limiti stabiliti dalla legge regionale richiamata.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, avvenuta l’8 gennaio 2002.

Regime di attualità della norma

La disposizione aggiorna una disciplina di finanziamento settoriale riferita a contributi per impianti sportivi pubblici. Non contiene termini di efficacia limitati o riferimenti a esercizi conclusi; la sua utilità dipende dalla permanenza in vigore della normativa richiamata e dalla disponibilità dei relativi strumenti di spesa.

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