Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 2/2002

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2.02.2001 n. 6 (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 2/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Basilicata 2 febbraio 2001, n. 6, aggiornando varie disposizioni su piano regionale di bonifica, conferenze istruttorie, garanzie fideiussorie, anagrafe dei siti inquinati, procedure di bonifica e riparto di funzioni tra Regione, Province, Comuni e ARPAB. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione. È però totalmente abrogata dalla L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

Modifiche alla disciplina regionale sulla bonifica dei siti inquinati

Modifiche alla disciplina regionale sui siti inquinati e sulla bonifica

La legge interviene sulla L.R. Basilicata 2 febbraio 2001, n. 6, aggiornando la disciplina regionale relativa alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati, con aggiustamenti organizzativi, procedurali e finanziari. Il testo consolidato è però oggi privo di utilità applicativa, poiché risulta totalmente abrogato dalla L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

Oggetto delle modifiche e assetto delle competenze

Viene precisato che la Regione disciplina le funzioni e i compiti amministrativi da esercitare unitariamente sul territorio e coordina, nel rispetto dell’autonomia territoriale e funzionale, l’attività di Province e Comuni in materia ambientale. Nelle disposizioni richiamate si valorizza il ruolo regionale di indirizzo e coordinamento, con riferimento alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale.

Procedura per impianti di smaltimento e valutazione ambientale

Per la realizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti riutilizzabili, definiti tali dalla normativa statale, si applica la fase di verifica della documentazione prevista dalla legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale. L’ufficio regionale competente valuta se il progetto debba essere sottoposto a preventiva VIA e, se ciò non è necessario, impartisce eventuali prescrizioni.

Piano regionale di bonifica e aggiornamenti

Il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate è approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla legge e ne costituisce parte integrante. Il Consiglio regionale provvede anche al suo aggiornamento su proposta della Giunta regionale. Sono inoltre coordinati alcuni rinvii interni alla disciplina del piano e delle procedure connesse.

Conferenza istruttoria e ruolo di ARPAB e Giunta

La Conferenza prevista dalla legge svolge gli adempimenti istruttori entro novanta giorni dalla convocazione. L’ARPAB, tramite il Direttore o un suo delegato, partecipa alle sedute con diritto di voto. Le conclusioni della Conferenza sono poi decise dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo entro i successivi trenta giorni.

Garanzie fideiussorie per gli impianti

La garanzia fideiussoria deve coprire il costo delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto, ripristino del sito e gestione post-chiusura, e non può essere inferiore al minimo fissato secondo criteri regionali. In caso di variazioni autorizzative per modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati sia il progetto di ripristino finale sia la garanzia. La Giunta regionale determina clausole essenziali, indicatori e importo minimo delle garanzie.

Anagrafe dei siti inquinati e pubblicazione

L’anagrafe è tenuta e aggiornata dal competente dipartimento regionale, sulla base delle notifiche e comunicazioni previste dalla normativa statale, con il supporto tecnico dell’ARPAB. Essa individua ambiti territoriali, caratterizzazione e livello degli inquinanti, soggetti obbligati all’intervento, enti eventualmente incaricabili dell’esecuzione d’ufficio e stima degli oneri finanziari. La pubblicazione dell’anagrafe avviene almeno una volta l’anno, salvo assenza di variazioni rispetto alla precedente pubblicazione.

Procedura di bonifica e interventi in caso di inadempienza

Viene esteso il riferimento alla predisposizione e approvazione dei progetti di bonifica e all’individuazione degli enti cui la Regione può avvalersi in caso di inadempienza dei soggetti obbligati. In materia di situazioni di pericolo o superamento dei limiti di contaminazione, l’ufficio regionale competente interviene avvalendosi dell’ARPAB e il Comune può avvalersi di tale supporto secondo la disciplina richiamata.

Risorse finanziarie e piani provinciali

Per la redazione e l’aggiornamento dei piani provinciali, nonché per studi e ricerche connessi alla caratterizzazione e alla riduzione quali-quantitativa dei rifiuti, la Regione assegna risorse finanziarie alle Province entro i limiti delle disponibilità del fondo previsto.

Disposizioni finali e decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. È inoltre espressamente indicato che l’atto è stato totalmente abrogato dalla L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.