L.R. Basilicata 7/2002
Indennità di missione ai Consiglieri Regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, dal 1° gennaio 2002, diaria e rimborsi per le missioni fuori Regione dei consiglieri regionali lucani: diaria base, maggiorazione per l’estero, riduzioni in caso di albergo o vitto/alloggio rimborsati, regole su viaggi e mezzi propri. È stata poi integralmente abrogata dalla L.R. 29 ottobre 2002, n. 38.
Indennità di missione e rimborsi spese per i consiglieri regionali della Basilicata
Indennità di missione e rimborsi spese per i consiglieri regionali della Basilicata
La legge regionale disciplina il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali della Basilicata quando siano autorizzati a svolgere missioni fuori dal territorio regionale. Si tratta di una disciplina a efficacia limitata, riferita a un periodo ormai concluso e successivamente integralmente abrogata.
Ambito di applicazione e decorrenza
Le disposizioni si applicano esclusivamente ai consiglieri regionali e decorrono dal 1° gennaio 2002. La normativa riguarda le missioni effettuate fuori dal territorio regionale, purché autorizzate secondo la normativa vigente.
Diaria di missione
Per ogni giornata intera o frazione non inferiore a otto ore spetta una diaria pari a 1/15 dell’importo mensile previsto dalla lettera a) dell’art. 1 della L.R. 13 giugno 2001, n. 26, come determinato dall’Ufficio di Presidenza. Per le missioni all’estero la diaria è aumentata del 20 per cento.
Rimborso di vitto e alloggio
Al consigliere inviato in missione è riconosciuta la facoltà di scegliere tra diversi regimi di rimborso, previa presentazione della relativa documentazione:
- rimborso della spesa dell’albergo di prima categoria, con riduzione della diaria di un terzo;
- rimborso delle spese di alloggio e vitto effettivamente sostenute e documentate, con riduzione della diaria di due terzi.
Rimborso delle spese di viaggio e uso dei mezzi
Le spese di viaggio sono rimborsate secondo specifiche regole:
- per viaggi in ferrovia, anche con posti letto in compartimenti singoli, su piroscafo o altri servizi di linea, il rimborso è limitato al costo dei biglietti di prima classe, maggiorati degli eventuali supplementi;
- per i viaggi aerei, nel territorio nazionale è rimborsato il costo del biglietto; per l’estero, per viaggi di medio e lungo raggio, è rimborsabile il costo del biglietto in Business Class o, in mancanza, in First Class;
- se autorizzato all’uso del mezzo proprio, il consigliere ha diritto al rimborso calcolato in misura pari a un terzo del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, oltre al pedaggio autostradale, al garage o parcheggio a pagamento e al traghetto, purché le spese siano documentate;
- per raggiungere la sede di missione o per spostarsi dal terminal ferroviario, aeroportuale o portuale, è consentito l’uso di taxi o auto a noleggio, con rimborso dietro presentazione delle relative quietanze;
- se la missione avviene con autovettura messa a disposizione dalla Regione, non spetta alcun rimborso delle spese di viaggio.
Assicurazione per viaggi aerei
Per l’uso di mezzi aerei di linea è previsto anche il rimborso del costo di un’assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale calcolato in rapporto all’indennità annua lorda moltiplicata per il coefficiente dieci, per i casi di morte o invalidità permanente.
Coordinamento con altre disposizioni regionali
La legge sostituisce, nell’art. 2, comma 3, della L.R. 13 giugno 2001, n. 26, l’espressione “benzina super” con “benzina verde”. Inoltre, per ogni altra previsione di legge in cui la diaria sia rapportata a quella dei consiglieri regionali, essa deve essere ridotta della stessa percentuale prevista per il calcolo dell’indennità di carica; sulla diaria così determinata si applicano poi le ulteriori riduzioni previste per vitto e alloggio.
Abrogazioni e cessazione di efficacia
La legge ha abrogato precedenti discipline regionali in materia di indennità di missione. Tuttavia, il testo è stato poi integralmente abrogato dall’art. 20 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38, per cui oggi non ha più applicazione pratica.
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