L.R. Basilicata 4/2002
Disciplina dei regimi regionali di aiuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina in Basilicata regimi regionali di aiuto per PMI, aiuti de minimis e singoli aiuti a imprese, definendo destinatari, spese ammissibili, intensità, cumulo, procedure, controlli e obblighi di notifica. I regimi hanno durata fino al 31 dicembre 2006; alcune disposizioni di programmazione riguardano l’esercizio 2002.
Disciplina dei regimi regionali di aiuto alle imprese in Basilicata
Disciplina dei regimi regionali di aiuto alle imprese in Basilicata
La legge definisce il quadro regionale degli aiuti alle imprese nella Regione Basilicata, in coerenza con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La disciplina distingue tra regimi in esenzione per le PMI, regimi de minimis e singoli aiuti per progetti strategici, fissando programmi annuali, procedure, limiti economici e controlli.
Finalità e impostazione generale
Il provvedimento è finalizzato a potenziare e sviluppare il sistema delle imprese regionali e ad adeguare gli incentivi alle regole comunitarie vigenti. La legge:
- istituisce regimi di aiuto alle piccole e medie imprese;
- disciplina la concessione di singoli aiuti ad imprese;
- definisce forme e procedure per regimi e aiuti inseriti in atti di programmazione negoziata;
- disciplina il concorso della Regione nell’applicazione di regimi nazionali di aiuto.
Campo di applicazione e esclusioni
La legge si applica alle imprese operanti in tutti i settori, con esclusione di:
- produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato CE;
- settori soggetti a direttive e regolamenti comunitari specifici;
- aiuti ad attività connesse all’esportazione;
- aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.
Programmazione annuale e avvisi pubblici
In sede di approvazione del D.A.P.E.F. viene definito il Programma di incentivazione alle attività produttive per l’esercizio finanziario successivo, anche sulla base delle indicazioni delle rappresentanze dei sistemi produttivi, delle imprese e delle organizzazioni sociali interessate. Nel Programma vengono individuati:
- i regimi regionali di aiuto da attivare;
- forme, modalità e tempi delle procedure negoziali ad evidenza pubblica;
- i criteri per la nomina del responsabile unico del procedimento;
- destinatari, localizzazione, comparti incentivabili, iniziative finanziabili, massimali, procedure di selezione, stanziamenti, obblighi dei beneficiari e soglie di ammissibilità per progetti strategici in deroga ai parametri ordinari.
Nel corso dell’annualità di vigenza del D.A.P.E.F. il Programma può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari. Per ciascun regime attivato la Giunta emana avvisi pubblici con regole su presentazione delle domande, documentazione, requisiti, preferenze, graduatorie, erogazione, verifiche e obblighi delle parti.
Durata e regime temporale
I regimi di aiuto istituiti dalla legge, nonché la disciplina relativa ai singoli aiuti, scadono il 31 dicembre 2006. La previsione rende il provvedimento temporalmente limitato e, nella prospettiva applicativa attuale, sostanzialmente obsoleto. Per l’esercizio finanziario 2002 il Programma di incentivazione è approvato con specifica deliberazione della Giunta entro sessanta giorni dalla promulgazione della legge.
Sorveglianza, controlli e monitoraggio
Il controllo e il monitoraggio sono affidati a un sistema articolato che comprende:
- anagrafe regionale automatizzata delle imprese beneficiarie;
- connessione informatizzata degli archivi e delle banche dati relative ai regimi di aiuto;
- verifica tecnico-amministrativa in sede di liquidazione finale;
- ispezioni a campione su almeno il 5% delle somme effettivamente liquidate.
Le ispezioni avvengono nel quinquennio successivo alla conclusione dell’investimento agevolato e mirano a verificare:
- il mantenimento degli investimenti materiali e immateriali nell’unità locale destinataria;
- la conservazione dell’occupazione aggiuntiva prevista.
Regimi in esenzione: PMI manifatturiere, servizi, costruzioni e turismo
La prima sezione sostanziale disciplina regimi in esenzione per:
- imprese manifatturiere, dei servizi e delle costruzioni;
- imprese turistiche.
Possono accedervi imprese di nuova costituzione o già attive in possesso di:
- qualifica di piccola o media impresa;
- localizzazione dell’unità locale oggetto dell’investimento in Basilicata;
- situazione economico-finanziaria sana.
Sono finanziabili progetti non avviati prima della domanda relativi a:
- nuovi insediamenti produttivi o interventi di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e trasferimento di impianti preesistenti;
- nuove strutture ricettive e impianti complementari a valenza turistica, nonché interventi di ampliamento, ammodernamento, recupero e riqualificazione di strutture e impianti turistici esistenti.
Oggetto degli aiuti in regime di esenzione
Gli aiuti possono riguardare:
- investimenti iniziali;
- creazione di posti di lavoro;
- acquisizione di servizi.
Gli investimenti iniziali comprendono immobilizzazioni materiali e immateriali relative a nuovi insediamenti o a interventi su strutture e impianti esistenti. Per le imprese delle costruzioni, i beni strumentali devono essere usati esclusivamente in cantieri ubicati nel territorio regionale, considerato come unità locale.
I beni agevolati devono:
- essere utilizzati esclusivamente nell’unità locale destinataria;
- risultare iscritti tra le immobilizzazioni di bilancio, o nel sistema contabile in caso di leasing;
- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato;
- restare nell’unità locale per almeno cinque anni.
La creazione di posti di lavoro è agevolabile se le assunzioni:
- sono connesse all’investimento iniziale;
- avvengono entro due anni dal completamento dell’investimento;
- sono aggiuntive rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la domanda;
- sono mantenute per almeno cinque anni.
L’acquisizione di servizi è agevolabile se:
- i servizi sono forniti da professionisti, consulenti o società di servizi reali;
- l’acquisto avviene a condizioni di mercato;
- i servizi non hanno carattere continuativo o periodico;
- sono iscritti all’attivo patrimoniale.
Intensità, strumenti e cumulo nei regimi in esenzione
Per gli investimenti iniziali e per l’occupazione aggiuntiva connessa, l’intensità totale netta dell’aiuto non può superare il 75% delle spese di investimento lordo ammissibili, secondo i criteri della carta degli aiuti regionali per la Basilicata. Per i servizi l’aiuto non può superare il 50% dei costi.
Gli strumenti di aiuto sono:
- sovvenzione a fondo perduto;
- contributo in conto interessi per gli investimenti iniziali.
Per il leasing sono previste condizioni specifiche: il contratto deve prevedere riscatto o durata almeno pari alla vita utile del bene; la spesa ammissibile è il costo di acquisto del bene da parte del concedente; non sono ammissibili i costi accessori del contratto; l’aiuto deve tradursi integralmente in riduzione dei canoni per l’utilizzatore. Non è ammessa la locazione finanziaria con aiuto concesso al beneficiario.
Il contributo in conto interessi richiede, tra l’altro:
- un finanziamento regolato a tasso non superiore al TAN definito nel D.A.P.E.F.;
- un tasso agevolato pari al TAN meno 5 punti percentuali, e comunque non inferiore al 25% del TAN;
- l’agevolazione solo sulla parte di finanziamento riferita alle spese ammissibili;
- rate semestrali con ammortamento a capitale costante.
I costi ammissibili per gli investimenti comprendono, tra l’altro:
- spese tecniche e legali entro il 5% dell’investimento;
- suolo aziendale e indagini geognostiche entro il 10%;
- opere murarie;
- acquisto di immobili usati solo se non agevolati nei dieci anni precedenti;
- infrastrutture specifiche, macchinari, impianti, attrezzature e software;
- brevetti, diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, costi di ricerca e sviluppo entro il 25% dell’investimento.
Le spese sono ammesse al netto dell’IVA. Per il personale, il costo ammissibile è il costo salariale lordo per due anni. Per i servizi, il costo ammissibile è l’importo dei servizi stessi.
Il cumulo è consentito, nel rispetto dei massimali, con mutui, capitale di rischio e garanzie autorizzati dalla Commissione europea; resta comunque obbligatorio un apporto di risorse proprie almeno pari al 25% dell’investimento ammesso, al netto degli aiuti.
Esenzione dalla notifica e registri per i regimi in esenzione
I regimi in esenzione sono sottratti alla notifica preventiva alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001. Il Dipartimento competente deve:
- trasmettere entro venti giorni lavorativi dalla pubblicazione della legge la sintesi delle informazioni sui regimi istituiti;
- istituire un registro degli aiuti in esenzione con i dati delle imprese agevolate;
- predisporre e trasmettere una relazione annuale sull’applicazione di ciascun regime;
- inviare annualmente la comunicazione delle specifiche del Programma e delle eventuali modifiche.
Regimi de minimis
La legge istituisce regimi de minimis per:
- imprese dell’artigianato di servizi;
- imprese commerciali;
- imprese operanti nel completamento della filiera turistica;
- acquisizione di servizi.
Ai fini della legge, appartiene all’artigianato di servizi l’impresa iscritta all’albo artigiani che non svolge attività manifatturiera. Per completamento della filiera turistica si intendono, tra l’altro:
- forme alternative di ricettività;
- impianti e attrezzature per turismo di nicchia;
- servizi di assistenza, consulenza e supporto al turismo;
- promozione e gestione di beni culturali;
- servizi culturali, di spettacolo e tempo libero;
- artigianato caratteristico a valenza turistica;
- promozione e commercializzazione dell’offerta turistica integrata;
- ristorazione.
Destinatari e iniziative finanziabili nei de minimis
Possono accedere imprese di nuova costituzione o già operanti che siano:
- piccole o medie imprese;
- localizzate in Basilicata con l’unità oggetto dell’investimento;
- economicamente e finanziariamente sane.
Sono finanziabili, per i regimi relativi ad artigianato di servizi, commercio e filiera turistica, progetti non avviati prima della domanda riguardanti:
- nuovi insediamenti o interventi di ammodernamento, ampliamento e trasferimento per artigianato di servizi e commercio;
- nuove strutture, attrezzature e impianti o interventi di ampliamento, ammodernamento, recupero e riqualificazione per la filiera turistica;
- programmi di promozione e commercializzazione presentati da consorzi o raggruppamenti di imprese per incrementare la domanda di prodotti turistici regionali.
Per il regime sull’acquisizione di servizi sono ammissibili i programmi per certificazioni di qualità e attestazione SOA avviati non prima del 1° gennaio 2000.
Oggetto, intensità e costi nei de minimis
L’oggetto degli aiuti de minimis ricalca quello dei regimi in esenzione:
- investimenti iniziali;
- creazione di posti di lavoro;
- acquisizione di servizi.
Valgono gli stessi requisiti di utilizzo, iscrizione contabile, mercato e mantenimento quinquennale dei beni, nonché le stesse condizioni per assunzioni e servizi.
L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla medesima impresa non può superare 100.000 euro in un periodo di tre anni. Lo strumento di aiuto è solo la sovvenzione a fondo perduto.
Per i costi ammissibili si applicano, in sostanza, le medesime categorie previste per i regimi in esenzione: spese tecniche entro il 5%, suolo entro il 10%, opere murarie, immobili usati nei limiti previsti, infrastrutture, beni strumentali, software, brevetti e ricerca e sviluppo entro il 25%, costi salariali per due anni e costo dei servizi. Le spese sono al netto dell’IVA.
Il cumulo è consentito, nei limiti del massimale, con mutui, capitale di rischio e garanzie autorizzati dalla Commissione europea, con obbligo di apporto di risorse proprie almeno pari al 25% dell’investimento.
Registri e assenza di notifica nei de minimis
I regimi de minimis sono esentati dalla notifica preventiva alla Commissione europea. È istituito presso il Dipartimento competente un registro dei regimi de minimis con i dati delle imprese agevolate.
Singoli aiuti per progetti strategici
Il Titolo III disciplina i singoli aiuti per progetti di investimento a rilevanza strategica per lo sviluppo economico regionale, destinati a imprese manifatturiere, turistiche e dei servizi. Possono accedere sia PMI sia grandi imprese, di nuova costituzione o già attive, purché:
- l’unità locale oggetto dell’investimento sia in Basilicata;
- l’impresa sia economicamente e finanziariamente sana.
Sono finanziabili progetti non avviati prima della domanda, normalmente di importo superiore a:
- 4 milioni di euro per manifatturiero e turismo;
- 2 milioni di euro per servizi e tecnologie avanzate.
Le iniziative ammesse riguardano:
- nuovi insediamenti produttivi o interventi di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e trasferimento;
- nuove strutture ricettive e impianti complementari a valenza turistica, o interventi di miglioramento su strutture esistenti.
Oggetto, limiti e strumenti dei singoli aiuti
Possono formare oggetto di singoli aiuti:
- investimenti iniziali;
- creazione di posti di lavoro;
- acquisizione di servizi.
Per gli investimenti iniziali valgono le stesse regole sui beni: utilizzo esclusivo nell’unità locale, iscrizione tra le immobilizzazioni, acquisto a condizioni di mercato e mantenimento per cinque anni. Per l’occupazione aggiuntiva vale il requisito di connessione all’investimento, assunzione entro due anni, incremento netto dell’organico e mantenimento per almeno cinque anni; tuttavia, per questa forma di aiuto possono accedere solo le PMI. Per i servizi valgono le condizioni ordinarie di fornitura professionale, mercato, non continuità e iscrizione a bilancio.
L’intensità dell’aiuto è differenziata:
- per le grandi imprese, l’intensità netta sugli investimenti iniziali non può superare il 35% delle spese ammissibili, salvo diversa decisione della Commissione europea;
- per le PMI, l’intensità netta sugli investimenti iniziali non può superare il 75% secondo i parametri della carta degli aiuti regionali;
- per le PMI, l’aiuto ai servizi non può superare il 50% del costo;
- gli aiuti a investimenti iniziali, occupazione e servizi sono cumulabili sul medesimo progetto nel rispetto dei massimali.
Gli strumenti di aiuto sono sovvenzione a fondo perduto o contributo in conto interessi per gli investimenti; per il leasing si applicano le stesse regole previste per i regimi in esenzione. Per posti di lavoro e servizi è ammessa solo la sovvenzione a fondo perduto.
I costi ammissibili replicano la struttura già prevista per i regimi precedenti: spese tecniche entro il 5%, opere e beni materiali, immobili usati nei limiti previsti, software, brevetti, ricerca e sviluppo, costo salariale per due anni e costo dei servizi, sempre al netto dell’IVA.
Procedura negoziale e responsabile unico
Per i singoli aiuti è istituita la funzione del Responsabile Unico delle Procedure Negoziali, incaricato di:
- fornire accesso alle informazioni sugli adempimenti necessari;
- curare l’istruttoria e la deliberazione delle richieste;
- informare sui procedimenti avviati e su elementi utili ad accelerarne l’iter.
Notifica alla Commissione europea per i singoli aiuti
I singoli aiuti sono, in linea generale, soggetti a notifica preventiva alla Commissione europea ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE. Sono però esentati dalla notifica i singoli aiuti alle PMI che non raggiungono determinate soglie previste dal Regolamento (CE) n. 70/2001, in particolare quando:
- il totale dei costi ammissibili del progetto è inferiore a 25 milioni di euro con intensità netta inferiore al 50% del massimale regionale;
- l’importo totale lordo dell’aiuto è inferiore a 15 milioni di euro.
Le imprese destinatarie di singoli aiuti non notificati sono annotate nel registro dei regimi in esenzione.
Abrogazione e obsolescenza
La legge abroga la precedente Legge regionale n. 49 del 14 aprile 2000 e successive modificazioni. Poiché i regimi disciplinati scadevano il 31 dicembre 2006, il provvedimento è oggi sostanzialmente obsoleto e privo di utilità applicativa ordinaria.
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