L.R. Basilicata 5/2002
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 28 del 5.4.2000 e successive modificazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Basilicata n. 28/2000 sui requisiti minimi, le autorizzazioni, i controlli e l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Riguarda anche sanzioni, procedimenti e regole transitorie per strutture già autorizzate. Entrata in vigore: 8 gennaio 2002.
Modifiche alla disciplina regionale sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie
Modifiche alla disciplina regionale delle strutture sanitarie
La legge regionale Basilicata n. 5 del 2002 interviene sulla L.R. n. 28/2000, aggiornando il sistema di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. La disciplina è diretta esclusivamente al territorio della Basilicata e si coordina con la normativa statale in materia sanitaria e con la programmazione regionale.
Finalità e oggetto della disciplina
La legge definisce i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture sanitarie, disciplina i controlli e la vigilanza sulle medesime e regola le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, all’apertura e all’esercizio dell’attività sanitaria. L’obiettivo dichiarato è garantire prestazioni appropriate sotto il profilo di efficacia, efficienza, qualità e uniformità sul territorio regionale.
Competenze per le autorizzazioni
L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle strutture sanitarie spetta al Presidente della Giunta regionale, che provvede con decreto previa deliberazione conforme della Giunta.
L’autorizzazione alla realizzazione delle strutture è rilasciata dal sindaco del Comune competente, ma solo dopo la verifica di compatibilità della Regione Basilicata, effettuata ai sensi dell’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992. La verifica si basa sul fabbisogno di strutture sanitarie e sulla loro localizzazione territoriale, come definiti dal Piano sanitario regionale; se il Piano non contiene indicazioni sufficienti, la verifica avviene secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Attività soggette ad autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione:
- la realizzazione, l’apertura e l’esercizio dell’attività sanitaria;
- l’ampliamento, l’adattamento a diversa utilizzazione di strutture esistenti e la trasformazione dell’attività;
- il cambio di titolarità, limitatamente alle strutture private;
- il trasferimento in altra sede o il decentramento delle strutture.
Per il trasferimento o decentramento si applica la procedura autorizzatoria prevista per la realizzazione, con richiesta di verifica di compatibilità regionale.
Esenzioni dalla verifica di compatibilità
Non sono soggetti a verifica di compatibilità regionale alcuni interventi, in particolare:
- ampliamenti, trasformazioni e decentramenti, nell’ambito dello stesso Comune, di strutture pubbliche già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, se conseguenti a determinazioni contenute in piani attuativi locali approvati dalla Regione;
- trasformazioni e ampliamenti di superficie di strutture già autorizzate che non comportino aumento della ricettività o modifica dei volumi di attività autorizzati;
- nelle strutture sanitarie private già autorizzate, gli interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia limitatamente alle porzioni oggetto dell’intervento, fermo restando l’adeguamento ai requisiti previsti dalla legge per tali porzioni;
- l’apertura di nuove sedi di attività, anche in diverso Comune, che non comportino aumento della tipologia o dei volumi di attività già autorizzate, purché nel Comune non vi siano altre strutture che eroghino le medesime prestazioni.
Obblighi di comunicazione e successione
Il trasferimento di gestione della struttura sanitaria, se non comporta modifiche organizzative, impone all’acquirente di comunicarlo entro 90 giorni dal trasferimento; la mancata comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
In caso di morte del titolare dell’autorizzazione, gli eredi devono dare immediata notizia al Presidente della Giunta regionale e all’Azienda sanitaria USL competente.
Procedimento per l’autorizzazione all’apertura ed esercizio
La domanda di autorizzazione all’apertura e all’esercizio deve essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale, che la trasmette, tramite il Dipartimento competente, all’Azienda sanitaria USL territorialmente competente per l’istruttoria e il parere obbligatorio.
La domanda deve essere presentata secondo il fac-simile allegato e corredata, in duplice copia, dalla documentazione relativa a:
- planimetria generale e pianta dei locali;
- prestazioni che si intendono erogare;
- impianti e attrezzature disponibili;
- generalità e titoli del personale;
- nomina del responsabile sanitario;
- dichiarazione sul non cumulo della titolarità o gestione di altre strutture sanitarie;
- dichiarazione di conformità ai requisiti previsti dalla normativa statale e regionale.
Procedimento per la realizzazione delle strutture
La domanda di autorizzazione alla realizzazione va presentata al sindaco del Comune competente. Prima del rilascio dell’autorizzazione edilizia o del cambio di destinazione d’uso dell’immobile, il sindaco richiede alla Regione la verifica di compatibilità. Restano ferme le eccezioni già previste dalla legge per alcune fattispecie non soggette a verifica.
Istruttoria tecnica, riesame e decisione finale
L’istruttoria è svolta dalla Commissione tecnica, che trasmette all’interessato e al Dipartimento competente una relazione sull’idoneità o inidoneità della struttura e un parere tecnico obbligatorio di conformità o non conformità.
Contro il parere o le prescrizioni della Commissione tecnica, l’interessato può chiedere il riesame al Dipartimento regionale competente entro 30 giorni dalla notifica, sulla base di motivate controdeduzioni. Il riesame è affidato alla Commissione regionale, che esprime il parere definitivo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Presidente della Giunta regionale, con deliberazione conforme della Giunta, provvede entro 60 giorni dal ricevimento del parere.
Commissione regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie
La Commissione regionale tecnica è presieduta dal dirigente dell’ufficio responsabile del rilascio delle autorizzazioni ed è composta da rappresentanti regionali ed esperti nelle materie rilevanti per la valutazione delle strutture, tra cui sicurezza sul lavoro, edilizia sanitaria, tecnologie biomediche, medicina di laboratorio, diagnostica per immagini, riabilitazione e rieducazione funzionale.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell’ufficio competente. I componenti e il segretario sono nominati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente, sentito il dirigente generale del Dipartimento.
La Commissione può svolgere, su richiesta del Presidente, dell’Assessore o del dirigente generale, attività ispettiva di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative.
Regime sanzionatorio
Le sanzioni amministrative previste per alcune violazioni sono aggiornate nei seguenti importi:
- da 2.500 a 20.000 euro per il comma 3 dell’art. 13;
- da 1.000 a 7.500 euro per il comma 9 dell’art. 13;
- da 500 a 5.000 euro per il comma 10 dell’art. 13.
Per le strutture private che non presentano nei termini la domanda di autorizzazione o di rinnovo sono previste sanzioni progressive in caso di ritardo fino a 365 giorni; oltre tale termine, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dell’autorizzazione, dispone la chiusura della struttura e/o dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione.
Requisiti e adeguamento delle strutture
Le disposizioni sui requisiti obbligatori si applicano immediatamente alle nuove strutture e agli ampliamenti o trasformazioni di strutture già autorizzate; in tali ultimi casi l’applicazione è limitata all’oggetto dell’ampliamento o della trasformazione.
Per ampliamento si intende l’adeguamento che comporta aumento dei posti letto o attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive. Per trasformazione si intende la modifica delle funzioni già autorizzate o il cambio d’uso, con o senza lavori, di edifici o parti di essi destinati a nuove funzioni sanitarie.
Le strutture sanitarie pubbliche già previste in piani sanitari o aziendali approvati non sono soggette alle previsioni di immediata applicazione per ampliamenti o trasformazioni già inseriti in tali strumenti.
Le strutture private già autorizzate devono adeguarsi ai requisiti generali e specifici entro:
- 5 anni per i requisiti strutturali e impiantistici;
- 3 anni per i requisiti tecnologici;
- 2 anni per linee guida e regolamenti interni;
- 1 anno per i requisiti organizzativi;
- 6 mesi per la disciplina dell’art. 10 della legge.
Rinnovo dell’autorizzazione e autovalutazione
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, le strutture private già autorizzate e le strutture private attive con autorizzazioni non aggiornate devono presentare rispettivamente domanda di rinnovo dell’autorizzazione o domanda introduttiva del procedimento autorizzatorio, con le modalità previste dalla legge e con le schede di autovalutazione approvate periodicamente dalla Giunta regionale.
La presentazione nei termini della domanda di accreditamento, ove comprensiva dei requisiti richiesti per l’autorizzazione, assolve anche tale obbligo.
Strutture pubbliche e procedimento pendente
Le strutture pubbliche che nella disciplina previgente non erano soggette ad autorizzazione devono comunque rispettare i requisiti generali e specifici, in vista del futuro assoggettamento obbligatorio all’accreditamento istituzionale.
Le strutture già in possesso di autorizzazione o concessione edilizia comunale che abbiano avviato il procedimento autorizzatorio prima dell’entrata in vigore della legge completano il procedimento secondo la normativa precedente; per tali strutture non si applica la verifica di compatibilità regionale. Restano comunque fermi gli obblighi di adeguamento e presentazione delle istanze previsti entro i termini transitori.
Accreditamento istituzionale, tariffe e controlli
Le strutture sanitarie in possesso dell’autorizzazione possono ottenere l’accreditamento secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale definisce il fabbisogno di prestazioni sanitarie ai fini del rilascio dell’accreditamento, anche individuando le risorse complessivamente disponibili per le varie tipologie di prestazioni e per la stipula degli accordi contrattuali tra Aziende sanitarie e strutture accreditate.
L’accreditamento, da solo, non legittima l’erogazione di prestazioni a carico del servizio sanitario in assenza degli accordi contrattuali. La Giunta regionale definisce inoltre le tariffe per la remunerazione delle prestazioni e può concordare con le rappresentanze delle strutture private percentuali di abbattimento tariffario al raggiungimento di predeterminati volumi di attività.
In caso di gravi irregolarità nell’erogazione delle prestazioni, l’Azienda sanitaria può sospendere gli accordi contrattuali e deve informare tempestivamente il Dipartimento regionale competente. La Regione può anche sospendere l’accreditamento o l’autorizzazione all’esercizio nell’ambito del potere di vigilanza.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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