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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23372/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto in sede esecutiva la continuazione tra due condanne pronunciate con riti abbreviati (sentenze nn. 2 e 3, relative a truffe aggravate e ad associazione per delinquere finalizzata a truffe in danno di persone anziane) e aveva escluso la continuazione con una terza condanna (sentenza n. 1, per violazione della legge sugli stupefacenti). Boccalà denunciava violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e mancanza/mancata chiarezza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando in particolare: inconsistenza e confusione nella determinazione della pena (il provvedimento indicava alternativamente anni 5 mesi 4 e anni 5 mesi 6), mancata indicazione se fosse stata applicata la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato nella fase di rideterminazione della pena e insufficiente spiegazione circa l'aumento per continuazione attribuito al reato satellite; inoltre censurava il mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso anche con riferimento al reato accertato con la sentenza n. 1.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso in parte limitatamente al trattamento sanzionatorio e lo ha respinto quanto alla contestazione sul diniego della continuazione con la sentenza n. 1. In particolare: ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'esclusione dell'identità del disegno criminoso tra il reato di stupefacenti e le truffe/associazione per delinquere (diversa tipologia di reati, luoghi, concorrenti, assenza di elementi idonei a dimostrare una progettazione comune). Tuttavia ha censurato la motivazione e la determinazione della pena operata dal giudice dell'esecuzione, perché dal provvedimento non emerge chiaramente se il criterio corretto sia stato seguito (ossia: determinazione della pena base nella sua entità anteriore alla diminuzione per il rito abbreviato, applicazione dell'aumento per continuazione su tale pena base e successiva applicazione della diminuente per il rito abbreviato sull'intero ottenuto). Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della pena e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica; ha invece respinto il ricorso in relazione al diniego della continuazione con la sentenza n. 1.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina la continuazione in sede esecutiva fra reati per cui sono intervenute condanne distinte; la giurisprudenza richiede che gli illeciti siano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio della continuazione (cumulo giuridico) citato dal ricorrente come norma violata nella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di impugnazione in Cassazione invocati dal ricorrente: b) per violazione di norme di diritto, e) per vizio di motivazione (omessa o contraddittoria).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti formali del ricorso per cassazione (riproduzione del motivo nei limiti indicati).

  • Corte cost., sent. n. 183 del 2013

    Richiamata in ordine all'obbligo di devolvere il nuovo giudizio a diverso magistrato rispetto a quello che ha emesso il provvedimento annullato.

Massime di principio

  • La continuazione in sede esecutiva richiede la prova che i reati siano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato: non basta la mera serialità o ripetizione di illeciti.
  • Per escludere la continuazione è legittimo valorizzare differenze concrete quali la tipologia di reato, i luoghi di commissione, i diversi partecipanti e l'assenza di elementi che dimostrino una pianificazione comune.
  • Nella rideterminazione della pena dopo il riconoscimento della continuazione tra condanne pronunciate con rito abbreviato, il giudice deve esplicitare la sequenza logica: determinare la pena base prima dell'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato, applicare l'aumento per continuazione su tale pena base e poi applicare la diminuzione per il rito abbreviato sull'intero risultato; la mancata esplicitazione comporta annullamento.
  • La valutazione della preordinazione criminosa non può fondarsi su mere congetture o indizi privi di riscontro probatorio; la motivazione deve indicare quali elementi fondano l'apprezzamento dell'unità progettuale.
  • In caso di annullamento parziale sul piano sanzionatorio, il nuovo giudizio dovrà essere affidato a diverso giudice (ai sensi dell'orientamento costituzionale richiamato) e il provvedimento di rinvio deve colmare le lacune motivazionali segnalate dalla Cassazione.
  • Chi impugna in Cassazione violazioni di legge e vizio di motivazione deve fondare le censure sui precisi passaggi logici o su errori di applicazione delle norme, indicando perché la ricostruzione alternativa proposta dal giudice sia illegittima o insufficiente.

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