Circolare numero 200 del 4-12-2000
Il Ministero del lavoro, con il decreto 22/9/2000, a decorrere dal 1/1/2001 ha dettato nuove disposizioni in materia di determinazione dell’imponibile medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative sociali (art. 1, lett. a), della legge 381/1991) e per i lavoratori soci operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il decreto ministeriale 22 settembre 2000, efficace dal 1° gennaio 2001, che modifica ai fini contributivi il periodo di occupazione media mensile e l’imponibile medio giornaliero per i soci lavoratori di determinate cooperative sociali. Il periodo medio mensile viene elevato a 26 giornate, mentre l’imponibile giornaliero deve essere tale da garantire, su base annua, la copertura delle 52 settimane e non può scendere sotto il 40% del trattamento minimo di pensione. La circolare precisa inoltre che, per le cooperative che versano contributi sulle retribuzioni effettive in assenza di salari convenzionali, continua ad applicarsi la disciplina generale sui minimali contributivi e sui limiti di retribuzione giornaliera.
Determinazione dell’imponibile medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile per i soci lavoratori di cooperative sociali e cooperative dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi
Determinazione dell’imponibile medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile per i soci lavoratori di cooperative sociali
La circolare illustra il decreto ministeriale 22 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 243 del 17 ottobre 2000, che interviene sui criteri contributivi applicabili ai soci lavoratori di cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera a), della legge n. 381/1991 e ai soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi. La misura è in vigore dal 1° gennaio 2001 ed è motivata dall’esigenza di uniformare il settore e di garantire una copertura previdenziale coerente con l’obiettivo delle 52 settimane annue.
Ambito soggettivo
Le disposizioni riguardano:
- i lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.
La circolare evidenzia che il decreto si colloca nel quadro dell’art. 35 del T.U.A.F. approvato con D.P.R. n. 797/1955, che consente la determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori ai fini contributivi.
Periodo di occupazione media mensile
Dal 1° gennaio 2001, ai fini dei contributi di previdenza e assistenza sociale, il periodo di occupazione media mensile è fissato in 26 giornate. Il decreto prevede espressamente che, qualora decreti ministeriali già adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F. avessero stabilito un valore inferiore, tale periodo debba essere elevato.
La circolare ricorda che questa scelta è coerente con l’intento di armonizzare il trattamento dei lavoratori della cooperazione sul territorio nazionale, analogamente a quanto già avvenuto per le cooperative rientranti nel D.P.R. 602/1970 con il D.M. 3 dicembre 1999 e con la circolare n. 20 del 1° febbraio 2000.
Imponibile medio giornaliero
L’art. 2 del decreto stabilisce che, per le categorie interessate, l’imponibile medio giornaliero ai fini previdenziali e assistenziali non può essere inferiore, su base annua, a un importo che assicuri il rispetto del parametro dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. In termini sostanziali, il minimo corrisponde al 40% del trattamento minimo di pensione.
Restano comunque salvi gli imponibili giornalieri più elevati già determinati con decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F.
Rapporti con le retribuzioni effettive
La circolare precisa che la nuova disciplina dell’imponibile medio giornaliero si applica solo alle cooperative sociali che adottano salari convenzionali ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F.
Quando, in assenza di decreti ministeriali, la contribuzione venga versata sulle retribuzioni effettive, continua a trovare applicazione la disciplina generale sui minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori e sui limiti di retribuzione giornaliera, richiamando:
- l’art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- l’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989.
Per l’anno 2000 l’importo minimo applicabile è indicato in L. 68.552 giornaliere.
Chiarimento sul limite di retribuzione giornaliera
La circolare richiama inoltre i chiarimenti già forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 23/2000 e dall’INPS con la circolare n. 100 del 22 maggio 2000, precisando che il limite di retribuzione giornaliera pari a £ 38.070 deve essere inteso come minimale da applicare nell’anno 2000 nei casi di emissione di decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F.
Quadro normativo del decreto allegato
Il decreto ministeriale 22 settembre 2000 richiama, tra le basi normative e istruttorie, l’art. 35 del T.U.A.F., la legge n. 153/1969, la legge n. 160/1975, il D.Lgs. n. 314/1997, la legge n. 389/1989, la legge n. 638/1983 e la legge n. 537/1981. Vengono inoltre richiamati l’accordo sindacale del 16 ottobre 1997, l’accordo del 13 dicembre 1999 e la nota integrativa del 15 maggio 2000, nonché il parere favorevole del comitato di cui all’art. 25 della legge n. 88/1989.
Il decreto ribadisce in forma dispositiva che, dal 1° gennaio 2001, il periodo di occupazione media mensile va elevato ove inferiore e che l’imponibile medio giornaliero non può scendere sotto il parametro annuo stabilito, salvo eventuali importi più elevati già fissati da decreti ministeriali.
Punti principali
Decorrenza e finalità del decreto
Dal 1° gennaio 2001 il decreto introduce nuove regole contributive per i soci lavoratori di cooperative sociali e di cooperative operanti nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi. L’obiettivo è armonizzare il trattamento nel territorio nazionale e assicurare livelli pensionistici adeguati, in coerenza con i processi di riforma della materia.
Periodo di occupazione media mensile
Per le categorie indicate il periodo di occupazione media mensile è fissato a 26 giornate. Se decreti ministeriali precedenti, adottati ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F., prevedevano un valore inferiore, tale valore deve essere elevato a 26 giornate.
Imponibile medio giornaliero
L’imponibile medio giornaliero, ai fini previdenziali e assistenziali, non può essere inferiore a un importo che, su base annua, garantisca il rispetto del parametro dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 638/1983 come modificato dalla legge n. 389/1989. In concreto, il minimo è pari al 40% del trattamento minimo di pensione; restano salvi eventuali imponibili giornalieri più elevati stabiliti da specifici decreti ministeriali.
Applicazione alle cooperative con salari convenzionali
La disposizione sull’imponibile medio giornaliero si applica solo alle cooperative sociali che adottano salari convenzionali ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F. Per tali soggetti il nuovo parametro sostituisce il precedente assetto, salvo eventuali valori più elevati già fissati.
Retribuzioni effettive e disciplina dei minimali
Quando, in assenza di decreti ministeriali, la contribuzione è versata sulle retribuzioni effettive, continua ad applicarsi la normativa generale sui minimali di retribuzione e sui limiti di retribuzione giornaliera. Per l’anno 2000 l’importo minimo applicabile è indicato in L. 68.552 giornaliere. La circolare richiama inoltre il chiarimento secondo cui il limite di £ 38.070 va inteso come minimale da applicare nel 2000 nei casi di emissione di decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del T.U.A.F.
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