Circolare numero 39 del 07-12-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del 2000, la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dal 9 settembre 2000 al 31 dicembre 2001. Indica chi può beneficiarne, quali termini restano sospesi, quali documenti presentare e presso quali uffici, precisando anche che i versamenti già effettuati entro il 3 novembre 2000 non danno diritto a rimborso. È inoltre richiamato l’elenco dei comuni interessati in Calabria, distinto tra comuni maggiormente danneggiati con ordinanze di sgombero e comuni senza ordinanza di sgombero.
Sospensione contributiva per eventi alluvionali in Calabria e altre regioni colpite
Sospensione dei contributi per gli eventi alluvionali del 2000
La circolare fornisce le istruzioni operative, per la parte di competenza dell’Ente, in relazione alle agevolazioni previste dall’ordinanza di protezione civile n. 3092 del 27 ottobre 2000, come modificata dall’ordinanza n. 3093 dell’8 novembre 2000. Il provvedimento riguarda i territori colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi in Calabria e in altre regioni nell’autunno 2000, ma la circolare si concentra sui comuni calabresi e sulle modalità di sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali.
Ambito soggettivo della sospensione
Il beneficio è riconosciuto ai soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che alla data degli eventi risultavano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279. La sospensione riguarda i casi in cui le abitazioni o gli immobili sedi di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure abbiano subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, danno che deve risultare da perizia giurata.
Periodo e oggetto della sospensione
La sospensione dei pagamenti decorre dal 9 settembre 2000 e si estende fino al 31 dicembre 2001. Essa comprende i contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti. La circolare precisa inoltre che il periodo rilevante per i termini connessi ai versamenti contributivi va da agosto 2000 a novembre 2001 e che il beneficio opera anche con riferimento alle denunce contributive.
Effetti su sanzioni, termini e adempimenti
Per tutto il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative. La sospensione si applica anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti con scadenze comprese nel periodo interessato. Il beneficio è esteso anche ai debiti contributivi già oggetto di rateazione e alle regolarizzazioni rateali dei condoni previdenziali ancora in essere. In caso di mancata presentazione delle denunce contributive nel periodo coperto dalla sospensione, non devono essere applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Domanda di sospensione e documentazione necessaria
La sospensione non opera automaticamente, ma deve essere richiesta entro il 31 dicembre 2001. L’istanza va presentata presso gli Uffici Enpals di Napoli per i territori delle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e presso l’Ufficio Enpals di Catania per la provincia di Reggio Calabria.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell’ordinanza sindacale di sgombero che attesti l’inagibilità totale o parziale dell’immobile, oppure copia della perizia giurata che attesti danni superiori al 30% del valore dei beni;
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa sull’autocertificazione, attestante che il richiedente ha la residenza o la sede legale in uno dei comuni colpiti;
- per i soggetti residenti o con sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva che provi l’esercizio dell’attività nei comuni interessati e che le obbligazioni contributive da differire si riferiscano esclusivamente a tale attività.
Versamenti già effettuati e recupero delle somme sospese
La circolare richiama espressamente che non è previsto rimborso per i versamenti già effettuati all’Ente entro il 3 novembre 2000, data di pubblicazione dell’ordinanza n. 3092 nella Gazzetta Ufficiale. Le somme sospese dovranno essere versate successivamente senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri, ma le concrete modalità di recupero restano subordinate a successive determinazioni ministeriali.
Comuni interessati in Calabria
L’ordinanza n. 3094 del 10 novembre 2000 ha individuato i comuni delle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia colpiti dagli eventi alluvionali di settembre 2000. L’allegato alla circolare distingue i comuni maggiormente danneggiati, interessati da ordinanze di sgombero, da quelli senza ordinanze di sgombero. Tale distinzione rileva ai fini dell’accesso alla sospensione e della documentazione da produrre.
Punti principali
Beneficiari della sospensione
Possono accedere alla sospensione i soggetti, persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi nei comuni individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 279/2000. Il beneficio riguarda le abitazioni e gli immobili sede di attività produttive oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure quelli che abbiano subito un danno superiore al 30% del valore dei beni attestato da perizia giurata.
Periodo di sospensione e ambito oggettivo
La sospensione opera dal 9 settembre 2000 al 31 dicembre 2001 e riguarda i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti. La circolare precisa che la sospensione riguarda i termini connessi ai versamenti contributivi relativi al periodo agosto 2000 - novembre 2001 e si estende anche alle denunce contributive.
Effetti su sanzioni, procedimenti e rateazioni
Durante il periodo di sospensione non devono essere comminate sanzioni civili o amministrative. La sospensione si applica anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti con scadenze comprese nel periodo interessato. Il beneficio vale anche per debiti contributivi già rateizzati e per regolarizzazioni rateali di condoni previdenziali ancora in corso.
Modalità di richiesta e documentazione
La sospensione non è automatica e deve essere richiesta entro il 31 dicembre 2001. L’istanza va presentata agli Uffici Enpals di Napoli per i comuni delle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e di Catania per il territorio della provincia di Reggio Calabria. Alla domanda devono essere allegati: copia dell’ordinanza sindacale di sgombero o della perizia giurata; dichiarazione sostitutiva attestante residenza o sede legale in uno dei comuni colpiti; oppure, per soggetti residenti altrove, dichiarazione sostitutiva che attesti l’attività svolta nei comuni interessati e che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente tale attività.
Versamenti già effettuati e recupero dei contributi sospesi
La norma prevede che non si dia luogo a rimborso per i versamenti effettuati all’Ente entro il 3 novembre 2000, data di pubblicazione dell’ordinanza n. 3092/2000 in Gazzetta Ufficiale. Il versamento delle somme sospese dovrà avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, ma la circolare rinvia a successive determinazioni ministeriali per le modalità concrete di recupero.
Comuni interessati
Con ordinanza n. 3094/2000 sono stati individuati i comuni colpiti negli eventi alluvionali del mese di settembre 2000 nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. L’allegato distingue i comuni maggiormente danneggiati, con ordinanze di sgombero, da quelli senza ordinanze di sgombero, ai fini dell’applicazione del beneficio.
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