Circolare numero 38 del 30-11-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative sulla sospensione dei pagamenti contributivi per persone fisiche e giuridiche colpite dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 13 ottobre 2000 in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e, per estensione, Veneto. La sospensione riguarda i contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, per il periodo dal 13 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, con effetti anche su sanzioni, termini di denuncia e altri adempimenti. Il beneficio non è automatico ma richiede apposita istanza entro il 31 dicembre 2001 presso gli uffici territorialmente competenti, corredata da specifica documentazione. Per il recupero dei contributi sospesi è previsto il versamento senza sanzioni o interessi, ma le modalità operative saranno definite successivamente.
Sospensione dei contributi per gli eventi alluvionali del 2000 in alcune regioni
Sospensione dei contributi per gli eventi alluvionali del 2000
La circolare impartisce istruzioni operative in merito alla sospensione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi dal 13 ottobre 2000 in alcune regioni del Nord Italia. Il provvedimento è fondato sulle ordinanze ministeriali n. 3090/2000, n. 3092/2000 e n. 3093/2000, che hanno progressivamente definito l'ambito territoriale e le modalità applicative del beneficio.
Ambito territoriale e soggetti interessati
La sospensione riguarda i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, residenti o aventi sede operativa nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto alla data degli eventi calamitosi. Il beneficio è riconosciuto in presenza di specifiche condizioni oggettive riferite agli immobili interessati: l'abitazione o l'immobile sede di attività produttiva deve essere stato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure deve aver subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, circostanza che deve risultare da perizia giurata.
Oggetto della sospensione
Sono sospesi i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti. La sospensione decorre dal 13 ottobre 2000 e si estende fino al 31 dicembre 2001. La circolare precisa inoltre che l'effetto sospensivo riguarda i termini connessi con il versamento dei contributi riferiti al periodo settembre 2000 - novembre 2001.
Effetti su sanzioni, rateazioni e adempimenti
Nel periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili e/o amministrative. Il beneficio si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro le scadenze interessate. La sospensione opera altresì per i debiti contributivi già oggetto di rateazione e per le regolarizzazioni rateali relative a condoni previdenziali ancora in essere. Inoltre, essa incide sui termini di presentazione delle denunce contributive: in caso di mancato adempimento nel periodo settembre 2000 - novembre 2001, non vanno applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Domanda di sospensione e documentazione richiesta
Il beneficio non è automatico e richiede la presentazione di un'apposita istanza entro il 31 dicembre 2001 presso gli uffici ENPALS territorialmente competenti di Saint Vincent, Genova, Torino, Milano, Bologna e Venezia. Alla domanda occorre allegare: copia dell'ordinanza sindacale di sgombero oppure della perizia giurata attestante il danno superiore al 30%; una dichiarazione sostitutiva attestante la residenza o la sede legale in uno dei comuni colpiti; oppure, per i soggetti residenti o con sede legale altrove, una dichiarazione sostitutiva da cui risulti l'esercizio dell'attività nelle zone interessate e il fatto che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente tale attività.
Recupero delle somme sospese
L'ordinanza stabilisce che le somme non versate per effetto della sospensione dovranno essere recuperate senza sanzioni, interessi o altri oneri aggiuntivi. La circolare, tuttavia, segnala che le modalità concrete di recupero non sono ancora state definite e che ulteriori precisazioni saranno fornite dopo l'emanazione delle determinazioni ministeriali.
Punti principali
Quadro normativo e ambito territoriale
La circolare richiama l'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000, emanata per fronteggiare i danni degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna. L'applicazione è stata estesa al Veneto dall'ordinanza n. 3092 del 27 ottobre 2000 e sono state poi emanate ulteriori disposizioni con l'ordinanza n. 3093 dell'8 novembre 2000.
Soggetti beneficiari e condizioni per la sospensione
Possono beneficiare della sospensione le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede operativa, alla data degli eventi, nei territori interessati, le cui abitazioni o immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure abbiano subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, attestato da perizia giurata.
Oggetto e periodo della sospensione
Sono sospesi i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, a decorrere dal 13 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001. La sospensione riguarda anche i termini connessi al versamento dei contributi riferiti al periodo settembre 2000 - novembre 2001 e si applica ai debiti contributivi già rateizzati o oggetto di regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso.
Effetti su sanzioni, termini e adempimenti
Durante il periodo di sospensione non devono essere comminate sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti entro il periodo interessato. Analogo effetto opera per i termini di presentazione delle denunce contributive: in caso di inadempimento, per il periodo settembre 2000 - novembre 2001, non si applicano le sanzioni amministrative previste in materia.
Istanza di sospensione e documentazione
La sospensione non opera automaticamente, ma richiede una domanda da presentare entro il 31 dicembre 2001 presso gli uffici ENPALS competenti per territorio di Saint Vincent, Genova, Torino, Milano, Bologna e Venezia. Alla richiesta devono essere allegati: copia dell'ordinanza sindacale di sgombero o della perizia giurata con danno superiore al 30%; dichiarazione di residenza o sede legale in uno dei comuni colpiti; oppure, per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, dichiarazione di aver svolto l'attività nelle zone colpite e che i debiti contributivi oggetto di differimento riguardano esclusivamente tale attività.
Recupero dei contributi sospesi
L'ordinanza prevede che le somme dovute e non versate per effetto della sospensione siano recuperate senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Tuttavia, la circolare precisa che le modalità operative di recupero non sono ancora definite e verranno comunicate successivamente, in attesa di determinazioni ministeriali.
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