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Circolare

Circolare numero 198 del 29-11-2000

Viene stabilito un più favorevole criterio per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come accertare la vivenza a carico dei figli maggiorenni inabili per il diritto alla pensione ai superstiti. Supera il precedente criterio reddituale usato per gli assegni familiari e, con la deliberazione n. 478 del 31 ottobre 2000, adotta il limite previsto per gli invalidi civili totali, rivalutato annualmente. Per i soggetti che abbiano anche diritto all’indennità di accompagnamento, il limite va aumentato di tale importo. I nuovi criteri si applicano ai decessi successivi al 31 ottobre 2000 e, ai fini reddituali, si considerano solo i redditi soggetti a IRPEF, con esclusione di quelli esenti o non computabili.

Valutazione del requisito del carico per i figli maggiorenni inabili ai fini della pensione ai superstiti

Valutazione del requisito del carico per i figli maggiorenni inabili ai fini della pensione ai superstiti

La circolare esamina il requisito della vivenza a carico dei figli maggiorenni inabili ai fini del riconoscimento della pensione ai superstiti. Viene richiamato il quadro normativo dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e viene illustrato il nuovo criterio di valutazione adottato dall’Istituto con deliberazione n. 478 del 31 ottobre 2000, in sostituzione del precedente parametro utilizzato in materia di assegni familiari.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 22, primo comma, della legge n. 903/1965 riconosce la pensione ai superstiti ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, purché per quest’ultimo sussistano, alla data del decesso, le condizioni di assicurazione e contribuzione previste. Il settimo comma dello stesso articolo specifica che i figli di età superiore a 18 anni e inabili si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Nozione di vivenza a carico

Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, le Norme Coordinate – Supplemento Atti Ufficiali luglio 1992 richiedono la compresenza di due circostanze:

  • uno stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua non autosufficienza economica in rapporto alle esigenze medie, alle sue fonti di reddito e all’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
  • il mantenimento da parte del dante causa, desumibile dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.

Criterio applicato in precedenza

In mancanza di specifiche indicazioni legislative per l’accertamento del requisito del carico nei confronti del figlio maggiorenne inabile, l’Istituto aveva sinora mutuato il criterio adottato per gli assegni familiari. Tale criterio faceva riferimento a un limite di reddito pari al trattamento minimo di pensione aumentato del 30%, stabilito con delibera n. 206 del 12 settembre 1980.

Nuovo criterio introdotto dalla deliberazione n. 478 del 31 ottobre 2000

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 31 ottobre 2000, ha ritenuto il precedente criterio non più adeguato e ha deliberato una modifica dei parametri seguiti dall’Istituto per la valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini della liquidazione della pensione ai superstiti.

Per i decessi successivi al 31 ottobre 2000, l’accertamento del diritto deve essere effettuato applicando il criterio previsto per il riconoscimento della pensione agli invalidi civili totali. Il limite reddituale di riferimento è quello stabilito dall’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, con rivalutazione annuale.

Per l’anno 2000, il limite è indicato in lire 23.583.165 annue, pari a lire 1.965.263 mensili.

Maggiorazione per l’indennità di accompagnamento

Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 5 della legge n. 222/1984, e cioè:

  • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • oppure impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua;

il limite reddituale deve essere incrementato dell’importo dell’indennità di accompagnamento. Per l’anno 2000, tale importo è pari a lire 803.130 mensili.

Redditi da considerare ai fini della verifica

Per la valutazione reddituale devono essere presi in considerazione esclusivamente i redditi assoggettati a IRPEF. Sono esclusi i redditi esenti o non computabili ai fini IRPEF, tra cui:

  • pensioni di guerra;
  • provvidenze economiche in favore dei minorati civili;
  • rendite INAIL.

Decorrenza delle nuove regole

La deliberazione n. 478 del 31 ottobre 2000 si applica ai decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della delibera. Di conseguenza, il nuovo criterio di accertamento del carico rileva solo per le pensioni ai superstiti riferite a decessi avvenuti dopo il 31 ottobre 2000.

Punti principali

Quadro normativo della pensione ai superstiti

L’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 prevede che, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, spetti una pensione ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Il settimo comma dello stesso articolo precisa che i figli ultradiciottenni inabili si considerano a carico se il genitore provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa prima del decesso.

Nozione di vivenza a carico

Per la sussistenza del requisito della vivenza a carico devono ricorrere congiuntamente due elementi: lo stato di bisogno del superstite, desumibile dalla sua non autosufficienza economica in rapporto alle esigenze medie, alle sue fonti di reddito e all’eventuale contributo di altri familiari; il mantenimento da parte del dante causa, desumibile dal comportamento effettivo di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.

Criterio precedente di accertamento reddituale

In assenza di specifiche indicazioni legislative, l’Istituto aveva in passato utilizzato, per il figlio maggiorenne inabile, il criterio già adottato in materia di assegni familiari: reddito pari al trattamento minimo di pensione aumentato del 30%, in base alla delibera n. 206 del 12 settembre 1980.

Nuovo criterio stabilito dalla deliberazione n. 478

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 478 del 31 ottobre 2000, ha ritenuto non più adeguato il criterio precedente e ha stabilito che, per i decessi successivi a tale data, l’accertamento del diritto alla pensione ai superstiti per i figli maggiorenni inabili debba avvenire applicando il limite reddituale previsto per gli invalidi civili totali ai sensi dell’articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato.

Importi e maggiorazione per accompagnamento

Per l’anno 2000 il limite reddituale indicato è pari a lire 23.583.165 annue, corrispondenti a lire 1.965.263 mensili. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni dell’articolo 5 della legge n. 222/1984, cioè impossibilitati a deambulare senza accompagnatore o bisognosi di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, il limite va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, pari a lire 803.130 mensili per l’anno 2000.

Redditi da considerare

Ai fini della verifica reddituale devono essere considerati soltanto i redditi assoggettati all’IRPEF. Restano esclusi i redditi esenti, come le pensioni di guerra e le provvidenze economiche in favore dei minorati civili, nonché quelli comunque non computabili ai fini IRPEF, come le rendite INAIL.

Decorrenza dei nuovi criteri

La deliberazione n. 478 del 31 ottobre 2000 si applica ai decessi intervenuti successivamente alla data di emanazione della deliberazione stessa, quindi dopo il 31 ottobre 2000.

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