Circolare numero 203 del 6-12-2000
Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge n.210 del 1992 non costituiscono reddito influente ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le somme erogate a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992, per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, hanno natura risarcitoria e non costituiscono reddito. Di conseguenza non sono soggette a ritenute né assistenziali né fiscali e non devono essere considerate nel calcolo del reddito ai fini dei trattamenti di famiglia e, più in generale, delle prestazioni pensionistiche collegate ai redditi di qualsiasi natura. Vengono richiamate, tra le prestazioni interessate, la maggiorazione sociale, la pensione sociale e l’assegno sociale.
Indennizzo ex legge n. 210/1992: esclusione dal reddito e irrilevanza per trattamenti di famiglia e prestazioni collegate al reddito
Indennizzo ex legge n. 210/1992 e sua irrilevanza ai fini reddituali
La circolare chiarisce il trattamento dell’indennizzo riconosciuto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. Il documento recepisce gli orientamenti ministeriali che ne qualificano la natura risarcitoria e ne escludono la rilevanza reddituale sia sul piano fiscale sia su quello assistenziale.
Natura risarcitoria e assenza di imposizione
Viene richiamato il principio per cui le somme corrisposte a titolo di indennizzo non costituiscono reddito. In ragione di tale qualificazione:
- non sono soggette ad alcuna ritenuta, né assistenziale né fiscale;
- non devono essere considerate ai fini delle norme che regolano la corresponsione dei trattamenti di famiglia.
Il chiarimento si fonda sulle indicazioni del Ministero della Sanità e sulla nota del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 55963 del 10 luglio 2000.
Incidenza sui trattamenti di famiglia
La circolare afferma espressamente che l’indennizzo non va computato nel reddito rilevante per i trattamenti di famiglia. Pertanto, ai fini della verifica del diritto a tali prestazioni, le somme percepite ai sensi della legge n. 210/1992 devono essere escluse dal calcolo.
Effetti sulle prestazioni pensionistiche collegate al reddito
Il documento precisa che l’indennizzo era già ininfluente per le prestazioni pensionistiche che, per legge, dipendono dal reddito assoggettabile all’IRPEF. In particolare sono richiamate:
- l’integrazione al trattamento minimo di cui all’articolo 6 della legge n. 638/1983 e successive modificazioni e integrazioni;
- l’integrazione dell’assegno di invalidità di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 222/1984;
- la pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge n. 153/1969 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al reddito percepito dal coniuge.
Estensione alle prestazioni collegate a redditi di qualsiasi natura
Tenendo conto delle indicazioni ministeriali, la circolare estende l’irrilevanza dell’indennizzo anche alle prestazioni pensionistiche collegate ai redditi di qualsiasi natura. Le prestazioni indicate sono:
- maggiorazione sociale e aumento della pensione sociale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
- pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, anche se l’indennizzo è percepito dal titolare della prestazione;
- assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Conclusione operativa
In sintesi, l’indennizzo ex legge n. 210/1992 non deve essere considerato nel reddito per la verifica del diritto ai trattamenti di famiglia e alle prestazioni pensionistiche richiamate dalla circolare, in quanto privo di rilevanza fiscale e assistenziale.
Punti principali
Natura dell’indennizzo ex legge n. 210/1992
Le somme corrisposte ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati sono qualificate come indennizzo di natura risarcitoria. In base a tale qualificazione, esse non costituiscono reddito ai fini delle norme sui trattamenti di famiglia e non sono assoggettate ad alcuna ritenuta, né assistenziale né fiscale.
Effetti sui trattamenti di famiglia
L’indennizzo non deve essere computato nel reddito ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia. Il chiarimento deriva sia dalle indicazioni del Ministero della Sanità, sia dalla nota del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 55963 del 10 luglio 2000, che ne ribadisce la natura risarcitoria e l’irrilevanza ai fini del reddito rilevante per tali prestazioni e per altre prestazioni di competenza dell’Istituto collegate al reddito.
Rilevanza per le prestazioni pensionistiche
Poiché l’indennizzo è fiscalmente non imponibile, era già escluso dal reddito rilevante per alcune prestazioni pensionistiche correlate al reddito assoggettabile all’IRPEF, come l’integrazione al trattamento minimo ex art. 6 della legge n. 638/1983, l’integrazione dell’assegno di invalidità ex art. 1, comma 4, della legge n. 222/1984 e la pensione sociale ex art. 26 della legge n. 153/1969, per quanto riguarda il reddito del coniuge.
Estensione dell’irrilevanza alle prestazioni collegate a redditi di qualsiasi natura
La circolare estende espressamente l’irrilevanza dell’indennizzo anche ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche collegate ai redditi di qualsiasi natura. Tra queste sono indicate la maggiorazione sociale e l’aumento della pensione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 544/1988, la pensione sociale ex art. 26 della legge n. 153/1969, anche se l’indennizzo è percepito dal titolare della prestazione, e l’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995.
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