Regolamento (UE) 2024/916
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/916 della Commissione, del 26 marzo 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17 che stabilisce un elenco di variazioni che non richiedono una valutazione conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il catalogo delle variazioni "senza valutazione" del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, per includervi taluni adeguamenti tecnici resi necessari da due nuovi atti di esecuzione del 2024. In particolare, consente di ricondurre a tale categoria la sostituzione di abbreviazioni o pittogrammi sull’imballaggio e l’allineamento dell’etichettatura del confezionamento primario alle regole sulle piccole unità di confezionamento. La Commissione precisa tuttavia che l’inserimento è subordinato al rispetto di condizioni specifiche, tra cui l’assenza di impatto negativo sulla leggibilità dell’etichetta.
Modifica l’elenco delle variazioni dei medicinali veterinari che non richiedono una valutazione, inserendo due nuove ipotesi collegate a nuovi requisiti di etichettatura e confezionamento.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari disciplinati dal regolamento (UE) 2019/6 e, in particolare, alle variazioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio che incidono sul confezionamento primario o esterno. Riguarda i titolari di autorizzazione all’immissione in commercio e gli operatori che adeguano etichettatura e confezionamento alle prescrizioni derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/875 sulle abbreviazioni e i pittogrammi comuni e dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/878 sulle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni. Non introduce un regime territoriale speciale: è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’elenco delle variazioni che non richiedono una valutazione per i medicinali veterinari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/916 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, che contiene l’elenco delle variazioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari che non necessitano di una valutazione. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari e recepisce l’esigenza di coordinare tale elenco con due nuovi regolamenti di esecuzione del 2024 in materia di etichettatura e dimensioni del confezionamento.
Finalità della modifica
La Commissione osserva che il regolamento di esecuzione (UE) 2024/875 introduce un elenco comune a livello unionale di abbreviazioni e pittogrammi da utilizzare sul confezionamento dei medicinali veterinari, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2024/878 stabilisce norme uniformi sulle dimensioni delle unità di confezionamento primario di piccole dimensioni. I medicinali autorizzati prima della data di applicazione di tali atti potrebbero non risultare conformi alle nuove prescrizioni; per questo, l’adeguamento dei relativi termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio viene qualificato come variazione non soggetta a valutazione scientifica.
Modifiche introdotte nell’allegato del regolamento 2021/17
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17. Nell’allegato, parte C, punto 10, vengono aggiunte due nuove ipotesi:
- la sostituzione, sul confezionamento primario o esterno, di informazioni con un’abbreviazione o un pittogramma, oppure la sostituzione di un’abbreviazione o di un pittogramma esistente non conforme al regolamento (UE) 2024/875 con un altro conforme, purché la nuova abbreviazione o il nuovo pittogramma figuri negli allegati I o II del medesimo regolamento;
- l’allineamento dell’etichettatura del confezionamento primario alle prescrizioni dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/6, quando il confezionamento è qualificabile come unità di confezionamento primario di piccole dimensioni ai sensi del regolamento (UE) 2024/878.
Condizioni applicative
La Commissione precisa che l’inserimento di queste variazioni nell’elenco delle modifiche prive di valutazione presuppone il rispetto di condizioni specifiche. In particolare, per la sostituzione di abbreviazioni o pittogrammi, l’aggiunta non deve avere un impatto negativo sulla leggibilità dell’etichettatura. Questa clausola evidenzia che, pur trattandosi di variazioni tecniche, resta centrale la tutela della chiarezza informativa per l’utilizzatore del medicinale veterinario.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle variazioni senza valutazione
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/17, secondo quanto specificato nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica è motivata dalla necessità di includere adeguamenti di etichettatura e confezionamento legati ai regolamenti di esecuzione (UE) 2024/875 e 2024/878, considerati privi di valutazione scientifica.
Nuove variazioni inserite nell’allegato del regolamento 2021/17
Nell’allegato, parte C, punto 10, sono aggiunte due nuove lettere: la lettera d), relativa alla sostituzione, sul confezionamento primario o esterno, di informazioni con un’abbreviazione o un pittogramma, oppure alla sostituzione di un’abbreviazione o pittogramma non conforme al regolamento (UE) 2024/875 con un altro presente negli allegati I o II di tale regolamento; e la lettera e), relativa all’allineamento dell’etichettatura del confezionamento primario alle prescrizioni dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/6, quando il confezionamento è considerato unità di confezionamento primario di piccole dimensioni ai sensi del regolamento (UE) 2024/878.
Condizioni per l’esenzione dalla valutazione
Per la variazione di cui alla lettera d) è richiesto che la nuova abbreviazione o il nuovo pittogramma figuri negli allegati I o II del regolamento (UE) 2024/875 e che l’aggiunta non abbia un impatto negativo sulla leggibilità dell’etichettatura. Per la lettera e), l’applicabilità dipende dal fatto che il confezionamento sia qualificabile come unità di confezionamento primario di piccole dimensioni ai sensi del regolamento (UE) 2024/878.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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