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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1021

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1021 della Commissione, del 26 marzo 2024, relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta Minervois-la-Livinière

Normativa europea32024R1021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione approva una modifica dell’Unione al disciplinare della DOP "Minervois-la-Livinière", su richiesta trasmessa dalla Francia nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica consiste nella sostituzione del nome della denominazione con "La Livinière". Non essendo stata presentata alcuna opposizione, la modifica è approvata con regolamento di esecuzione direttamente applicabile negli Stati membri.

Approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare della DOP "Minervois-la-Livinière", con sostituzione del nome in "La Livinière".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta interessata dal disciplinare modificato, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Non disciplina categorie di operatori in modo autonomo, ma incide sulla protezione e sull’uso della DOP nel settore vitivinicolo; la modifica riguarda esclusivamente il nome della denominazione da "Minervois-la-Livinière" a "La Livinière".

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Minervois-la-Livinière"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1021 della Commissione approva una modifica dell’Unione al disciplinare della denominazione di origine protetta "Minervois-la-Livinière". L’intervento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per le modifiche dei disciplinari delle denominazioni nel settore agricolo e vitivinicolo.

Contesto e base giuridica

La Commissione precisa di aver esaminato la domanda trasmessa dalla Francia ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l’articolo 105, paragrafo 3, primo comma. La domanda è stata successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Contenuto della modifica

La modifica dell’Unione approvata riguarda la sostituzione del nome "Minervois-la-Livinière" con "La Livinière". Il regolamento non introduce ulteriori modifiche sostanziali nel testo pubblicato, ma si limita ad approvare la variazione del nome della DOP nel disciplinare interessato.

Esito della procedura di opposizione

Nel preambolo si dà atto che non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In assenza di opposizioni, la Commissione ha adottato il regolamento di approvazione ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per il riconoscimento e l’uso della DOP così come modificata.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica dell’Unione al disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla DOP "Minervois-la-Livinière". La modifica approvata riguarda il cambio di nome della denominazione, che viene sostituita con "La Livinière".

Base giuridica e procedura seguita

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda era stata trasmessa dalla Francia ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 105, paragrafo 3, primo comma; la Commissione ha effettuato la pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4. È richiamato anche l’articolo 98 in relazione all’assenza di dichiarazioni di opposizione.

Assenza di opposizioni

Nel preambolo si dà atto che alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, elemento che consente l’approvazione della modifica.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturavitivinicoloindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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