Regolamento (UE) 2024/1015
Regolamento (UE) 2024/1015 del Consiglio, del 26 marzo 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2024/257, recependo nuovi pareri scientifici, esiti di consultazioni con il Regno Unito e decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca. Vengono modificati numerosi TAC, contingenti nazionali, limiti di sforzo e misure tecniche, oltre a introdurre il divieto per lo squalo toro in linea con la CMS. Il testo rettifica anche errori materiale e chiarisce alcune disposizioni applicative degli allegati del regolamento base.
Modifica del regolamento (UE) 2024/257 sulle possibilità di pesca per il 2024-2026, con aggiornamento di TAC, contingenti, limiti di sforzo, misure tecniche e divieti per specie e zone specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e, per alcune misure, ai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione, nell’ambito delle acque dell’Unione e di determinate acque non dell’Unione (in particolare Regno Unito, Norvegia, Isole Fær Øer e zone di competenza di WCPFC, ICCAT e SPRFMO). Riguarda specifici stock ittici e attività connesse alla pesca, alla detenzione a bordo, al trasbordo, allo sbarco, all’uso di FAD, allo sforzo di pesca, ai contingenti e all’allevamento del tonno rosso. Alcune disposizioni si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2024, mentre il divieto sullo squalo toro si applica dal 1° aprile 2024.
Modifica del regolamento (UE) 2024/257 sulle possibilità di pesca per il 2024-2026
Il regolamento del Consiglio 2024/1015 aggiorna il quadro delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2024/257, sulla base di nuovi pareri scientifici, degli esiti delle consultazioni con il Regno Unito e delle decisioni adottate da varie organizzazioni regionali di gestione della pesca. L’intervento riguarda sia i TAC e i contingenti sia misure tecniche e di controllo, con efficacia in parte retroattiva dal 1° gennaio 2024. Il regolamento recepisce inoltre il nuovo divieto relativo allo squalo toro derivante dalla CMS e corregge alcune incoerenze o errori materiali del testo base.
Finalità e contesto
L’atto si colloca nell’ambito della politica comune della pesca e mira a garantire che le possibilità di pesca dell’Unione siano allineate agli elementi disponibili più recenti: evidenze scientifiche, consultazioni internazionali e decisioni delle ORGP competenti. I considerando spiegano che molte modifiche servono a dare certezza giuridica, a consentire l’attuazione di programmi di monitoraggio o di pesca ricognitiva e a evitare interruzioni delle attività di pesca.
Ambito di applicazione materiale e territoriale
Le modifiche incidono sulle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, su determinate acque non dell’Unione, in particolare quelle del Regno Unito, della Norvegia e delle Isole Fær Øer, nonché sulle zone di convenzioni internazionali come WCPFC, ICCAT e SPRFMO. Le misure riguardano specifici stock ittici e specie marine, tra cui cicerelli, passere, limande, rombi, scampi, gamberetto boreale, razze, tonni, pesce spada e austromerluzzi. Alcune disposizioni si rivolgono anche ai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione, specie in materia di divieti di cattura e sbarco.
Divieto per lo squalo toro
Una delle principali innovazioni è l’inserimento dello squalo toro (Carcharias taurus) tra le specie soggette a divieto. È vietato pescarlo, detenerlo a bordo, trasbordarlo o sbarcarlo per i pescherecci dell’Unione in tutte le acque diverse dal Mediterraneo e per i pescherecci di paesi terzi nelle acque dell’Unione. Il considerando chiarisce che nel Mediterraneo esiste già un divieto analogo nel regolamento (UE) 2023/2124, così da evitare sovrapposizioni normative. Le nuove regole si applicano dal 1° aprile 2024.
Gestione della pesca con FAD nella zona WCPFC
Il regolamento sostituisce integralmente l’articolo 42 del regolamento (UE) 2024/257 sulla gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD). Nella zona WCPFC compresa tra 20° N e 20° S, dal 1° luglio al 15 agosto 2024 i pescherecci a cianciolo e le navi di supporto non possono calare FAD, prestare assistenza tecnica necessaria né calare reti in prossimità dei FAD. Inoltre, nelle acque d’alto mare della stessa zona è previsto un mese supplementare di chiusura, con scelta tra quattro finestre alternative nel 2024. Gli Stati membri interessati devono concordare il periodo applicabile e comunicarlo alla Commissione entro il termine previsto; la Commissione lo notifica alla WCPFC. Rimane inoltre fermo il limite di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate per ciascun peschereccio a cianciolo.
Aggiornamento dei TAC e dei contingenti nelle zone UE e UE-Regno Unito
Ampia parte del regolamento consiste nella sostituzione di tabelle degli allegati IA e ID del regolamento base. Sono aggiornati TAC, contingenti dell’Unione e ripartizioni nazionali per numerose specie e zone CIEM e atlantiche. Tra i casi principali figurano:
- cicerelli e catture accessorie connesse nelle acque del Regno Unito e dell’Unione;
- passera lingua di cane e limanda nella zona CIEM 3a;
- scampo nelle acque UE e del Regno Unito della zona 4 e della 2a;
- gamberetto boreale in diverse zone, con esclusivo regime di catture accessorie in taluni casi;
- rombo chiodato e rombo liscio nelle zone 2a, 4 e 3a;
- sogliola nelle zone 7f e 7g;
- razze nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k;
- sgombro nelle zone 3a, 3b, 3c, 3d, 2a, 4 e nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a.
Le tabelle precisano di volta in volta se il TAC è analitico o precauzionale, se si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96, quali quantitativi possono essere trasferiti o pescati in altre sottozone e quali catture accessorie devono essere imputate ai contingenti delle specie correlate.
Consultazioni con il Regno Unito e fissazione di TAC specifici
Il regolamento dà esecuzione agli esiti delle consultazioni bilaterali con il Regno Unito svolte nel marzo 2024. In particolare, vengono fissati o aggiornati TAC per i cicerelli nelle acque del Regno Unito e dell’Unione, nonché per passera lingua di cane, limanda e rombo liscio nelle zone CIEM interessate. I considerando spiegano che alcuni TAC erano inizialmente indicati come “da fissare” nel regolamento 2024/257 in attesa dell’accordo tra Stati membri sulla ripartizione; il presente atto li determina e distribuisce i contingenti tra gli Stati membri secondo l’intesa raggiunta il 18 marzo 2024.
Razza dagli occhi piccoli e attività di pesca ricognitiva
Per la razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) il regolamento introduce un’impostazione distinta per finalità scientifiche. Nella divisione CIEM 7e è previsto un contingente specifico, utilizzabile solo da pescherecci che partecipano a programmi di monitoraggio delle attività di pesca ricognitiva; tali pescherecci devono raccogliere e condividere dati sugli sbarchi e sui rigetti e, preferibilmente, dati biologici sulle catture. Gli esemplari catturati da pescherecci non partecipanti devono essere immediatamente rilasciati e non danneggiati. Sono inoltre indicati quantitativi separati per le zone 7f e 7g, con condizioni speciali e comunicazione separata delle catture.
Razza ondulata: chiarimenti e assegnazioni aggiuntive
Le tabelle dell’allegato IA precisano anche il regime della razza ondulata (Raja undulata) nelle zone 8 e 9. Sono previsti contingenti specifici per Stati membri, con la possibilità di assegnare quantitativi aggiuntivi a pescherecci che partecipano ad attività di pesca ricognitiva miranti alla raccolta di dati basati sulla pesca, secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Prima di autorizzare le catture supplementari, lo Stato membro interessato deve comunicare alla Commissione il nome dei pescherecci coinvolti; il regolamento precisa che ciò non pregiudica la stabilità relativa.
Misure ICCAT sul tonno rosso e su altri stock atlantici
Per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo il regolamento aggiorna il numero massimo di pescherecci autorizzati, il numero di tonnare e la capacità massima di allevamento e ingrasso per Stato membro. Le modifiche riflettono il piano annuale dell’Unione approvato dall’ICCAT il 6 marzo 2024, costruito sui piani nazionali presentati entro il 31 gennaio e coordinati dalla Commissione. Vengono anche aggiornati i limiti di cattura per classi di taglia del tonno rosso e per l’allocazione alle attività di allevamento.
Sempre in ambito ICCAT, sono rivisti i contingenti per alalunga del nord e del sud, tonno obeso e pesce spada nei diversi quadranti dell’Atlantico e nel Mediterraneo. Le note di tabella disciplinano catture accessorie, percentuali massime di spostamento tra zone e obblighi di comunicazione separata per determinate flottiglie, inclusi i pescherecci a cianciolo e quelli con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri.
Misure WCPFC e SPRFMO
Per la zona della convenzione WCPFC sono aggiornati gli allegati relativi al numero massimo di pescherecci UE autorizzati a pescare pesce spada con palangaro a sud di 20° S e al numero massimo di pescherecci a cianciolo autorizzati alla pesca dei tonnidi tropicali tra 20° N e 20° S. È inoltre confermato il contingentamento per il tonno obeso nella zona WCPFC, pescabile solo da pescherecci operanti con palangaro.
Per la SPRFMO sono recepite le decisioni su sugarello cileno e austromerluzzi. Per questi ultimi è previsto un TAC destinato solo alla pesca esplorativa, limitata a profondità tra 600 m e 2 500 m, a una bordata massima di 60 giorni consecutivi, nel periodo 1° maggio-15 novembre 2024, con ulteriori limiti su ami, cale, distanze tra i palangari e misure di arresto immediato della pesca in caso di mortalità di specie protette. Per il sugarello cileno vengono aggiornati i contingenti dell’Unione ripartiti tra alcuni Stati membri.
Rettifiche e correzioni tecniche
Il regolamento interviene anche per correggere errori nelle tabelle dei TAC del regolamento 2024/257: importi di TAC e contingenti, qualificazione dei TAC come analitici o precauzionali, applicazione della flessibilità annuale prevista dal regolamento (CE) n. 847/96, descrizioni delle zone e codici di riferimento. Vengono inoltre chiarite talune disposizioni su sgombro e razza ondulata e sostituiti anche alcuni passaggi dell’allegato XI relativi al regolamento (UE) 2023/194.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In linea generale si applica dal 1° gennaio 2024, così da allinearsi al regime delle possibilità di pesca già fissato dal regolamento base; il considerando precisa che la retroattività non pregiudica certezza del diritto e legittimo affidamento perché si tratta di aumenti o di quantitativi non ancora esauriti. Per lo squalo toro la decorrenza è invece fissata al 1° aprile 2024. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2024/257
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2024/257, modificando l’articolo 20 per inserire il divieto relativo allo squalo toro, sopprimendo l’articolo 41, paragrafo 3, sostituendo integralmente l’articolo 42 sulla gestione della pesca con FAD, inserendo una nuova lettera nell’articolo 55 sullo squalo toro nelle acque dell’Unione e rettificando l’articolo 59 sull’entrata in vigore e applicazione di alcune misure.
Squalo toro (Carcharias taurus)
È vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco dello squalo toro in tutte le acque diverse dal Mediterraneo per i pescherecci dell’Unione, e nelle acque dell’Unione per i pescherecci di paesi terzi. Nel Mediterraneo il divieto è già disciplinato dal regolamento (UE) 2023/2124, per cui si evita il duplicato normativo. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° aprile 2024.
Gestione della pesca con FAD nella zona WCPFC
Nella parte della zona WCPFC tra 20° N e 20° S i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e le altre navi di supporto non possono calare FAD, prestare assistenza tecnica necessaria o calare reti in prossimità dei FAD tra il 1° luglio e il 15 agosto 2024. In aggiunta, è previsto un ulteriore mese di chiusura per le reti in prossimità dei FAD nelle acque d’alto mare della medesima zona, con una finestra di chiusura da scegliere tra quattro periodi alternativi nel 2024. Gli Stati membri interessati devono concordare il periodo applicabile e comunicarlo alla Commissione, che lo notifica alla WCPFC. Ogni Stato membro deve inoltre assicurare che i propri pescherecci a cianciolo non calino più di 350 FAD con boe strumentali attivate, attivabili solo a bordo.
TAC e contingenti per specie nelle acque UE e UE-Regno Unito
Sono aggiornati numerosi TAC e ripartizioni tra Stati membri per cicerelli, passera lingua di cane, limanda, scampo, gamberetto boreale, rombo chiodato e rombo liscio, razze, sogliola, sgombro e altri stock. Le tabelle degli allegati IA e ID vengono sostituite o corrette, con precisazioni su TAC analitici o precauzionali, percentuali di flessibilità, catture accessorie, condizioni speciali e possibilità di trasferimento tra zone e tra Stati membri.
Accordi con il Regno Unito e adeguamenti post-consultazione
In attuazione delle consultazioni bilaterali con il Regno Unito sono fissati o aggiornati TAC per cicerelli e catture accessorie correlate, passera lingua di cane, limanda, rombo liscio e altre specie nelle zone CIEM interessate. Per alcune specie, come passera lingua di cane, limanda e rombo liscio nella divisione CIEM 3a, i TAC erano stati inizialmente indicati come da fissare e sono ora determinati sulla base dell’accordo con il Regno Unito e dell’intesa tra gli Stati membri sulla ripartizione.
Razza dagli occhi piccoli e programmi di monitoraggio
Per la razza dagli occhi piccoli nella divisione CIEM 7e sono previsti quantitativi specifici destinati a programmi di monitoraggio e attività di pesca ricognitiva mirate alla raccolta di dati, con obbligo per i pescherecci partecipanti di raccogliere e condividere dati su sbarchi, rigetti e, preferibilmente, dati biologici. Gli esemplari catturati da altri pescherecci devono essere rilasciati immediatamente e non danneggiati. Vengono inoltre assegnati quantitativi distinti per le zone 7f e 7g, con limiti specifici per Stati membri e Regno Unito.
Tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Sono aggiornati i limiti dello sforzo di pesca, il numero massimo di pescherecci autorizzati, il numero massimo di tonnare e la capacità massima di allevamento e ingrasso del tonno rosso per gli Stati membri dell’Unione. Le modifiche riflettono il piano annuale dell’Unione approvato dall’ICCAT il 6 marzo 2024, elaborato sulla base dei piani nazionali trasmessi alla Commissione entro il 31 gennaio. Sono inoltre aggiornati i limiti di cattura per determinate classi di taglia e per le catture destinate all’allevamento.
Zona WCPFC e zona SPRFMO
Sono aggiornati gli allegati relativi alla WCPFC, con il numero massimo di pescherecci UE autorizzati a pescare pesce spada con palangaro a sud di 20° S e pescherecci a cianciolo per i tonnidi tropicali tra 20° N e 20° S. Per la SPRFMO sono recepite le misure su sugarello cileno, austromerluzzi e pesca esplorativa, incluse le regole tecniche su profondità, durata della bordata, orari di pesca, limitazioni sulle catture accessorie e numero massimo di ami e cale.
Rettifiche e correzioni tecniche agli allegati
Il regolamento corregge errori materiali nelle tabelle dei TAC del regolamento (UE) 2024/257, inclusi importi di TAC e contingenti, tipo di TAC, applicazione della flessibilità annuale ex regolamento (CE) n. 847/96, descrizioni delle zone e codici di riferimento. Vengono inoltre chiarite disposizioni su razza ondulata e sgombro e sostituiti alcuni allegati o tabelle dell’allegato XI relativo al regolamento (UE) 2023/194.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2024, salvo le disposizioni sullo squalo toro, applicabili dal 1° aprile 2024. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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