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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/954

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/954 del Consiglio, del 25 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

Normativa europea32024R0954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/954 aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686. In particolare, inserisce nell’allegato I una persona fisica e un gruppo associati a ISIL (Da'esh) e Al Qaeda. L’atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco di soggetti destinatari di misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda mediante l’inserimento di una persona fisica e di un gruppo nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto atto di esecuzione direttamente applicabile, e incide sui soggetti già inclusi nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1686 relativo a misure restrittive supplementari contro ISIL (Da'esh), Al Qaeda e persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati. L’effetto operativo riguarda l’aggiornamento dell’allegato I con l’inserimento di una persona fisica e di un’entità/gruppo; non disciplina in generale categorie soggettive nuove, ma estende le misure restrittive già previste dal regime sanzionatorio esistente. Non sono previste deroghe o esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/954 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/954 interviene sul regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) 2016/1686, che prevede misure restrittive supplementari contro ISIL (Da'esh), Al Qaeda e soggetti associati. Il provvedimento si limita a modificare l’allegato I del regolamento base, aggiungendo un nominativo di persona fisica e un gruppo ritenuti rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure restrittive.

Contesto e finalità

Il Consiglio richiama la perdurante minaccia rappresentata da ISIL (Da'esh) e Al Qaeda, nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati. Su tale base, ritiene opportuno aggiornare l’elenco dei destinatari delle misure restrittive contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. L’atto è adottato in base all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1686, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Modifica dell’allegato I

L’unica modifica sostanziale introdotta dal regolamento riguarda l’inserimento di nuovi soggetti nell’elenco soggetto a misure restrittive.

  • Nella sezione "A. Persone fisiche di cui all’articolo 3" è inserita la voce n. 18 relativa a Mohamed Ibrahim al-Shafìi AL-SALEM, noto anche come Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi e Abba Al-Saharawi; il soggetto è indicato di sesso maschile.
  • Nella sezione "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3" è inserita la voce n. 6 relativa a Katiba Macina, accompagnata da una lunga serie di alias, tra cui Macina Liberation Front, Katiba Macina of Jamàa Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, FLM, MLF, MLM, Massina Liberation Front, Massina Brigade, Macina Brigade, Ansar Dine Macina e altre denominazioni equivalenti.

Effetti giuridici del regolamento

La modifica dell’allegato I comporta che i nuovi soggetti inseriti rientrano nel perimetro delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686. Il testo non disciplina nel dettaglio le singole misure, ma opera come atto di esecuzione di aggiornamento dell’elenco, con effetto immediato per tutti gli Stati membri.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento consiste nell’inserimento di nuovi nominativi nelle sezioni dedicate alle persone fisiche e alle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3 del regolamento base.

Nuova persona fisica inserita in elenco

Nella rubrica "A. Persone fisiche di cui all’articolo 3" è aggiunta la voce n. 18: Mohamed Ibrahim al-Shafìi AL-SALEM, con gli alias Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi e Abba Al-Saharawi; sesso maschile.

Nuova entità/gruppo inserito in elenco

Nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 3" è aggiunta la voce n. 6: Katiba Macina, con numerosi alias indicati nell’allegato, tra cui Macina Liberation Front, FLM, MLF, Massina Brigade, Ansar Dine Macina e altre denominazioni equivalenti.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiveterrorismo

Testo integrale

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