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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/918

Regolamento (UE) 2024/918 della Commissione, del 25 marzo 2024, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune norme di rendicontazione per gli Stati membri relative ai programmi nazionali di allevamento finalizzati alla selezione della resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili

Normativa europea32024R0918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 999/2001 per semplificare gli obblighi di reporting degli Stati membri relativi ai programmi nazionali di allevamento per la resistenza alle TSE negli ovini. La principale innovazione è il superamento della relazione annuale sistematica, sostituita da una notifica iniziale delle prescrizioni del programma e da una relazione solo quando il programma viene modificato. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi senza indebolire il monitoraggio epidemiologico e la capacità di controllo delle TSE.

Modifica le norme di rendicontazione degli Stati membri sui programmi nazionali di allevamento per la selezione della resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nelle popolazioni ovine.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione che introducono programmi nazionali di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE, nell’ambito del regolamento (CE) n. 999/2001. Incide esclusivamente sugli obblighi di notifica e relazione verso la Commissione europea relativi a tali programmi, sostituendo la precedente rendicontazione annuale con una comunicazione al momento dell’introduzione del programma e una relazione in caso di modifiche. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Modifica delle norme di rendicontazione sui programmi di allevamento per la resistenza alle TSE

Il regolamento (UE) 2024/918 della Commissione modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, che disciplina la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, ovini e caprini. L’intervento è circoscritto ai programmi nazionali di allevamento per la selezione di ovini resistenti alle TSE e risponde all’esigenza di semplificare gli obblighi di rendicontazione, riducendo gli oneri amministrativi senza compromettere il monitoraggio epidemiologico.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama l’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001, che consente agli Stati membri di introdurre programmi di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE, prevedendo l’obbligo di relazioni periodiche alla Commissione. Nei considerando si evidenzia che le norme di reporting hanno funzione essenziale per il controllo dell’applicazione della normativa, ma devono essere razionalizzate per restare proporzionate e coerenti con l’obiettivo di competitività e semplificazione amministrativa.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto riguarda esclusivamente gli Stati membri che introducono programmi nazionali di allevamento finalizzati alla selezione della resistenza alla TSE nelle popolazioni ovine. Non modifica il regime sostanziale di prevenzione, controllo o eradicazione delle TSE, ma interviene solo sulle modalità di comunicazione alla Commissione relative a tali programmi.

Nuove regole di rendicontazione

L’allegato sostituisce la parte 5 del capitolo C dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001. Il nuovo testo prevede due adempimenti soltanto:

  • gli Stati membri notificano alla Commissione le prescrizioni dei programmi nazionali di allevamento;
  • trasmettono alla Commissione una relazione quando sono apportate modifiche a tali programmi.

Risulta quindi superata la precedente previsione di una relazione annuale obbligatoria, sostituita da un meccanismo "a bisogno", attivato in caso di cambiamenti dei programmi. La Commissione sottolinea espressamente che tale semplificazione non incide sull’obiettivo essenziale di garantire il monitoraggio della situazione epidemiologica in materia di TSE.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è inoltre indicato come rilevante ai fini dello Spazio economico europeo (SEE).

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 conformemente all’allegato del regolamento. La parte interessata è il capitolo C, parte 5, che disciplina le relazioni da trasmettere alla Commissione da parte degli Stati membri.

Nuovi obblighi di comunicazione per i programmi di allevamento

Gli Stati membri che introducono programmi nazionali di allevamento finalizzati alla selezione della resistenza alla TSE nelle popolazioni ovine devono: 1) notificare alla Commissione le prescrizioni di tali programmi; 2) trasmettere alla Commissione una relazione quando sono apportate modifiche a tali programmi. Viene quindi eliminata la trasmissione annuale sistematica della relazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Finalità di semplificazione amministrativa

Dai considerando emerge che la modifica mira a razionalizzare le norme di rendicontazione e a limitare gli oneri amministrativi, mantenendo al contempo il monitoraggio della situazione epidemiologica relativa alle TSE e l’obbligo di riferire alla Commissione quando necessario.

Come è indicizzato

Materiesalute animaleallevamentorendicontazione amministrativaprevenzione e controllo delle malattie animali

Testo integrale

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