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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/904

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/904 della Commissione, del 25 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio con riguardo alla proroga dei contingenti tariffari dell'Unione per i prodotti manufatti di iuta e di cocco

Normativa europea32024R0904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i contingenti tariffari autonomi dell’Unione, a dazio zero, per taluni prodotti manufatti di iuta e di cocco. La misura si inserisce nel coordinamento con la proroga del regime SPG di cui al regolamento (UE) n. 978/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2663. L’atto modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 limitatamente al periodo contingentale di tre specifiche voci dell’allegato III e si applica dal 1° gennaio 2024 per garantire continuità e certezza del diritto.

Proroga fino al 31 dicembre 2027 dei contingenti tariffari dell’Unione a dazio zero per determinati prodotti manufatti di iuta e di cocco.

Ambito di applicazione

Si applica ai contingenti tariffari autonomi dell’Unione previsti dal regolamento (CE) n. 32/2000 per specifici prodotti manufatti di iuta e di cocco, individuati dai numeri d’ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111 dell’allegato III. La modifica riguarda il periodo contingentale di tali contingenti, che viene esteso per gli anni dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024.

Proroga dei contingenti tariffari per prodotti manufatti di iuta e di cocco

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/904 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 32/2000 per prorogare i contingenti tariffari autonomi dell’Unione a dazio zero relativi a determinati prodotti manufatti di iuta e di cocco. L’intervento è collegato alla prosecuzione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) oltre il 31 dicembre 2023 e mira a garantire continuità normativa e certezza del diritto.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, i contingenti tariffari per questi prodotti sono stati introdotti con il regolamento (CE) n. 32/2000 in seguito all’entrata in vigore dello SPG nel 1995 e sono stati più volte prorogati nel tempo. Poiché il regolamento (UE) n. 978/2012, che disciplina l’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, è stato prorogato oltre il 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2023/2663, la Commissione ritiene opportuno allineare a tale estensione anche il regime dei contingenti tariffari per i manufatti di iuta e di cocco.

Ambito oggettivo della modifica

L’atto non istituisce nuovi contingenti, ma interviene sulla durata di quelli già previsti dall’allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000. In particolare, la quinta colonna della tabella relativa ai numeri d’ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111 viene sostituita con la formula che prevede il periodo contingentale «dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027».

Effetti giuridici e operativi

La modifica consente la prosecuzione dell’utilizzo dei contingenti tariffari alle condizioni già previste, evitando una discontinuità applicativa dopo la scadenza del precedente periodo al 31 dicembre 2023. Per gli operatori economici interessati, ciò implica la permanenza della possibilità di importare i prodotti contemplati beneficiando del regime contingentale a dazio zero fino al 31 dicembre 2027, secondo le regole di gestione stabilite dal regolamento (CE) n. 32/2000.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024. Tale scelta è espressamente motivata con la necessità di garantire continuità nell’utilizzo dei contingenti tariffari e certezza del diritto.

Natura dell’atto

La Commissione precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’atto è adottato previa consultazione del comitato del codice doganale ed è fondato sull’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 32/2000.

Disposizioni principali

Proroga del periodo contingentale

La quinta colonna («Periodo contingentale») della tabella di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000 è modificata per i numeri d’ordine 09.0107, 09.0109 e 09.0111. Per ciascuna di tali voci, il periodo contingentale è sostituito con la formula «dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027».

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ragioni della modifica

La proroga è giustificata dal protrarsi dell’applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate, estesa oltre il 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2023/2663. La Commissione richiama anche esigenze di certezza del diritto e continuità nell’utilizzo dei contingenti tariffari.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialecontingenti tariffaripreferenze tariffarie

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