Regolamento (UE) 2022/301
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/301 della Commissione del 24 febbraio 2022 che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell’Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accerta una elusione delle misure compensative già in vigore sui prodotti GFF originari della Repubblica popolare cinese mediante spedizioni dal Marocco, operate dal gruppo PGTEX attraverso attività in Marocco qualificate dalla Commissione come operazioni di completamento/assemblaggio. Di conseguenza, il dazio compensativo definitivo del 30,7 % applicabile alle "altre società" viene esteso alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta spedito dal Marocco. La Commissione, invece, non ha trovato elementi sufficienti per confermare una elusione analoga con riferimento all’Egitto, con conseguente chiusura dell’inchiesta per tale paese. Il regolamento disciplina inoltre la riscossione sui carichi registrati, il rigetto della domanda di esenzione di PGTEX Morocco SARL e la possibilità di future richieste di esenzione per operatori non elusivi.
Estensione del dazio compensativo definitivo sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (GFF) originari della RPC alle importazioni spedite dal Marocco, per accertata elusione delle misure compensative.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche dimensionali e di peso. L’estensione riguarda i prodotti attualmente classificati con specifici codici NC/TARIC e spediti dal Marocco, indipendentemente dalla loro dichiarata origine marocchina. Le conclusioni di elusione sono state accertate rispetto alle esportazioni riconducibili a PGTEX Morocco SARL e, per tale ragione, estese all’intero paese; l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure sui prodotti originari dell’Egitto è stata chiusa. Il regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e prevede la riscossione dei dazi anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura.
Estensione del dazio compensativo sui prodotti GFF spediti dal Marocco
Il regolamento interviene nel quadro della difesa commerciale dell’Unione contro le importazioni sovvenzionate di prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (GFF). La Commissione conclude che, dopo l’istituzione dei dazi compensativi nel 2020 sui prodotti originari della RPC e dell’Egitto, si sia verificata un’elusione mediante spedizioni dal Marocco, principalmente riconducibili al gruppo PGTEX.
Contesto normativo e procedimento
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/1037, in particolare sull’articolo 23 relativo all’elusione delle misure compensative e sull’articolo 24, paragrafo 5, relativo alla registrazione delle importazioni. Le misure originarie erano state introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776; successivamente la Commissione ha aperto l’inchiesta antielusione con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/863, disponendo la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco.
Prodotto interessato
Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o di rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con esclusione dei prodotti impregnati o preimpregnati e dei tessuti a maglia aperta con determinate caratteristiche. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il medesimo, ma spedito dal Marocco, a prescindere dall’origine dichiarata. Il regolamento indica specifici codici NC e TARIC per l’identificazione doganale delle merci interessate.
Esito dell’istruttoria: modificazione degli scambi e assenza di giustificazione economica
La Commissione rileva un forte incremento delle esportazioni dal Marocco verso l’Unione nel 2020 rispetto al 2019 e, nello stesso tempo, un aumento significativo delle importazioni marocchine di rovings in fibra di vetro dalla Cina. Questo andamento viene qualificato come modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base.
La Commissione ritiene inoltre che la creazione di PGTEX Morocco SARL e l’avvio delle sue attività siano temporalmente connessi all’apertura delle inchieste iniziali e non sorretti da una sufficiente motivazione economica autonoma. In particolare, viene valorizzata la documentazione interna del gruppo PGTEX, che richiamava l’esigenza di rispondere alle inchieste dell’Unione e di aggirare i dazi.
Operazioni di completamento/assemblaggio e criteri applicati
Sebbene l’articolo 23, paragrafo 3, non menzioni espressamente le operazioni di assemblaggio, la Commissione ritiene che la formulazione "tra l’altro" consenta di ricomprendervi anche tali pratiche. Per valutare il caso in concreto, applica per analogia i criteri dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base: avvio o sostanziale aumento delle operazioni dopo l’apertura dell’inchiesta, prevalenza di pezzi originari del paese soggetto alle misure, valore dei pezzi pari o superiore al 60 % e valore aggiunto inferiore al 25 % del costo di produzione.
La Commissione conclude che il processo svolto in Marocco integra un’operazione di completamento/assemblaggio: i rovings importati dalla Cina costituiscono la quasi totalità del valore dei componenti e il valore aggiunto dichiarato, dopo gli aggiustamenti su ammortamenti e affitti, scende sotto la soglia del 25 %. Le osservazioni difensive di PGTEX, basate sulla natura industriale del processo e sulla durata degli impianti, vengono respinte.
Indebolimento degli effetti riparatori e persistenza della sovvenzione
La Commissione accerta che le importazioni dal Marocco hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello dei prezzi: nel 2020 le importazioni dal Marocco crescono sensibilmente e i prezzi di esportazione risultano inferiori di oltre il 10 % rispetto al prezzo non pregiudizievole. Inoltre, per il legame tra PGTEX China, CPIC e PGTEX Morocco SARL, la Commissione ritiene che il prodotto continui a beneficiare delle sovvenzioni accertate nell’inchiesta originaria, anche in virtù del possibile trasferimento dei vantaggi tra parti correlate.
Conseguenze operative: estensione del dazio, chiusura per l’Egitto ed esenzioni
Alla luce di tali conclusioni, il regolamento estende alle importazioni spedite dal Marocco il dazio compensativo definitivo del 30,7 % applicabile alle "altre società" ai sensi del regolamento 2020/776. Il dazio si applica anche alle importazioni registrate durante il periodo di registrazione. Parallelamente, l’inchiesta sulla possibile elusione delle misure riguardanti l’Egitto viene chiusa per mancanza di elementi probatori sufficienti e la corrispondente registrazione delle importazioni è cessata e abrogata.
La richiesta di esenzione presentata da PGTEX Morocco SARL è respinta, poiché la società è ritenuta coinvolta nelle pratiche di elusione. Rimane comunque aperta la possibilità, per altri operatori che non eludano le misure compensative, di chiedere un’esenzione con istanza scritta alla Commissione, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Misure preesistenti sui prodotti GFF
Ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 ha istituito dazi compensativi definitivi sui prodotti GFF originari della RPC e dell’Egitto, con aliquote ad valorem tra il 17 % e il 30,7 % per la RPC e del 10,9 % per l’Egitto.
Avvio dell’inchiesta antielusione e registrazione
L’inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/863, su richiesta di TECH-FAB Europe e.V. ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. Contestualmente è stata disposta la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco.
Definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide sostanzialmente con il prodotto in esame, ma è spedito dal Marocco, a prescindere dall’origine dichiarata. Sono indicati specifici codici NC e TARIC, aggiornati dal 1° gennaio 2022 per effetto del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832.
Accertamento della modificazione della configurazione degli scambi
La Commissione ha rilevato un forte aumento delle importazioni dal Marocco nel 2020 rispetto al 2019 e, parallelamente, un aumento delle importazioni in Marocco di rovings in fibra di vetro dalla Cina. Ha concluso che ciò integra una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1037, mentre non ha riscontrato elementi sufficienti per l’Egitto.
Pratiche prive di giustificazione economica
La Commissione ha considerato che la costituzione di PGTEX Morocco SARL e l’avvio delle attività in Marocco fossero temporalmente connessi all’apertura delle inchieste iniziali e motivati dall’esigenza di eludere i dazi. Ha ritenuto non credibile una giustificazione economica alternativa, anche alla luce della relazione annuale 2019 di PGTEX China.
Applicazione per analogia dei criteri di assemblaggio/completamento
Pur non menzionando espressamente le operazioni di assemblaggio, l’articolo 23, paragrafo 3, è stato interpretato dalla Commissione come comprensivo anche di tali pratiche, per effetto dell’espressione "tra l’altro". Per analogia con l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha verificato che le operazioni in Marocco fossero iniziate dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale e che il valore dei pezzi fosse pari o superiore al 60 % e il valore aggiunto inferiore al 25 % del costo di produzione.
Valutazione del valore aggiunto e dei costi
La Commissione ha ridotto il valore dell’ammortamento e dell’affitto dichiarati da PGTEX Morocco SARL, ritenendo che i dati fossero incompleti o sovrastimati. Con tali aggiustamenti, il valore aggiunto medio è risultato inferiore alla soglia del 25 % prevista per qualificare l’elusione.
Indebolimento dell’effetto riparatore
La Commissione ha accertato che le importazioni dal Marocco avevano indebolito gli effetti riparatori delle misure sia in termini di quantità sia di prezzo: le importazioni sono cresciute sensibilmente e i prezzi all’esportazione risultavano inferiori di oltre il 10 % al prezzo non pregiudizievole determinato nell’inchiesta iniziale.
Persistenza del beneficio della sovvenzione
La Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni accertate nell’inchiesta iniziale continuassero a beneficiare il prodotto, anche per effetto dei rapporti tra PGTEX China, CPIC e PGTEX Morocco SARL, e della possibilità di trasferimento dei vantaggi tra parti collegate.
Estensione del dazio e riscossione sulle importazioni registrate
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, il dazio compensativo definitivo viene esteso alle importazioni spedite dal Marocco; ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, la misura estesa è quella del 30,7 % applicabile a "tutte le altre società". Il dazio è riscosso anche sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di apertura e dell’articolo 24, paragrafo 5.
Chiusura dell’inchiesta per l’Egitto e abrogazione della registrazione
L’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure sui prodotti GFF originari dell’Egitto, mediante importazioni spedite dal Marocco, è chiusa. Le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni, e la corrispondente disposizione del regolamento di apertura è abrogata.
Domanda di esenzione e future esenzioni
La richiesta di esenzione di PGTEX Morocco SARL è respinta, perché la società è stata considerata coinvolta nelle pratiche di elusione. Resta ferma la possibilità di presentare future richieste di esenzione per società che dimostrino di non eludere le misure, in conformità all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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