Regolamento (UE) 2022/305
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/305 della Commissione del 24 febbraio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone autorizzate all’esportazione di pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Per le aree colpite viene disposta la sospensione dell’autorizzazione all’ingresso nell’Unione, mentre per una precedente zona del Regno Unito viene ripristinata l’autorizzazione dopo la conclusione delle misure di abbattimento, pulizia e disinfezione. Le modifiche sono inserite negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e hanno effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere o aggiornare l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da determinate zone del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Regno Unito (GB-2.18 e nuova GB-2.97) e degli Stati Uniti (US-2.5, US-2.6 e US-2.7), in relazione a restrizioni dovute a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Non modifica in generale le regole di sanità animale dell’Unione, ma l’elenco delle zone autorizzate per specifiche categorie di prodotti; è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali e prodotti di origine animale. La finalità è proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione a fronte di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti, nonché aggiornare le restrizioni alla luce dell’evoluzione epidemiologica.
Contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che richiede che le partite destinate all’ingresso nell’Unione provengano da paesi, territori o zone inclusi negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi autorizzativi. Gli allegati V e XIV di quest’ultimo sono quelli rilevanti per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Focolai di influenza aviaria e valutazione della Commissione
Il testo descrive diversi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Per il Regno Unito è indicato un focolaio confermato il 9 febbraio 2022 in prossimità di Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland (Inghilterra). Per gli Stati Uniti sono indicati tre focolai confermati il 12, 15 e 16 febbraio 2022, rispettivamente nella contea di Fulton nel Kentucky, nella contea di Webster nel Kentucky e in un secondo stabilimento nella contea di Dubois in Indiana.
Le autorità veterinarie interessate hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni trasmesse e valutate, la Commissione conclude che l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni non dovrebbe più essere autorizzato, mentre per una specifica area del Regno Unito il focolaio precedente è considerato estinto.
Modifiche agli elenchi dell’allegato V: pollame e materiale germinale
L’allegato V, parte 1, viene modificato per il Regno Unito e per gli Stati Uniti. Per la zona GB-2.18 del Regno Unito vengono confermate le voci relative a:
- pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti;
- ratiti riproduttori e ratiti da reddito;
- pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti;
- ratiti destinati alla macellazione;
- pulcini di un giorno diversi dai ratiti;
- pulcini di un giorno di ratiti;
- meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti;
- uova da cova di pollame diverso dai ratiti;
- uova da cova di ratiti;
- meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti.
Per tale zona sono riportate le date 4.11.2021 e 8.2.2022 nelle colonne pertinenti, segnalando l’aggiornamento della situazione sanitaria.
Sempre nell’allegato V viene inserita la nuova zona GB-2.97, con decorrenza 9.2.2022, per le stesse categorie di pollame e materiale germinale. Analogamente, per gli Stati Uniti vengono inserite le nuove zone US-2.5, US-2.6 e US-2.7, tutte con decorrenze rispettivamente 12.2.2022, 15.2.2022 e 16.2.2022, e per le medesime categorie di prodotti.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV, parte 1, viene modificato in parallelo per le carni fresche. Per la zona GB-2.18 del Regno Unito vengono elencate le seguenti categorie:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU);
- carni fresche di ratiti (RAT);
- carni fresche di selvaggina da penna (GBM).
Per la zona GB-2.97, inserita dopo GB-2.96, sono previste le stesse categorie con decorrenza 9.2.2022. Per gli Stati Uniti, le nuove zone US-2.5, US-2.6 e US-2.7 sono inserite con le medesime tre categorie di carni fresche e con decorrenze 12.2.2022, 15.2.2022 e 16.2.2022.
Descrizione geografica delle zone restritte
La parte 2 degli allegati contiene la delimitazione geografica delle zone interessate. Per il Regno Unito, GB-2.97 corrisponde a un’area entro un raggio di 10 km con centro in coordinate WGS84 N55.67 e W1.80, in prossimità di Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland.
Per gli Stati Uniti, le zone sono descritte con estrema precisione tecnica:
- US-2.5 riguarda il Kentucky, con estensione parziale al Tennessee, nella contea di Fulton;
- US-2.6 riguarda il Kentucky, contea di Webster;
- US-2.7 riguarda l’Indiana, contea di Dubois.
Per ciascuna zona sono elencati i punti cardinali e i riferimenti stradali che delimitano il raggio di 10 km attorno al sito infetto.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per l’aggiornamento degli elenchi di importazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’intervento riguarda le liste delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Sospensione per le nuove zone colpite nel Regno Unito e negli Stati Uniti
Dai considerando emerge che, a seguito dei focolai confermati di influenza aviaria ad alta patogenicità, l’ingresso nell’Unione non deve più essere autorizzato dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti. In allegato sono pertanto inserite le nuove zone GB-2.97, US-2.5, US-2.6 e US-2.7, con esclusione per le categorie interessate di pollame, materiale germinale e carni fresche.
Ripristino dell’autorizzazione per la zona GB-2.18
Per il Regno Unito, la zona GB-2.18 viene aggiornata: nell’allegato V continuano a figurare le categorie di pollame e materiale germinale, e nell’allegato XIV le carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna, con indicazione delle date 4.11.2021 e 8.2.2022. Il considerando 13 precisa che il focolaio di HPAI in prossimità di Arbroath, Angus (Scozia), è considerato estinto e che non vi è più rischio connesso all’ingresso nell’Unione di prodotti provenienti dall’area precedentemente sospesa.
Individuazione geografica delle zone restritte
L’allegato descrive in modo puntuale le nuove zone di restrizione: GB-2.97 è un’area entro 10 km attorno a Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland (coordinate WGS84 N55.67 e W1.80); US-2.5 riguarda la contea di Fulton nel Kentucky e si estende parzialmente nel Tennessee; US-2.6 riguarda la contea di Webster nel Kentucky; US-2.7 riguarda la contea di Dubois nell’Indiana. Per ciascuna zona sono riportati i confini tecnici e le distanze dai punti di riferimento.
Categorie merceologiche interessate e date di applicazione
Per le nuove zone o le zone aggiornate, gli allegati elencano le categorie interessate: pollame riproduttore e da reddito, pollame destinato alla macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame, uova da cova, nonché carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. Le date riportate nelle tabelle indicano, a seconda della zona, il 4.11.2021, il 8.2.2022, il 9.2.2022, il 12.2.2022, il 15.2.2022 e il 16.2.2022.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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