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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/300

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio del 24 febbraio 2022 che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

Normativa europea32022R0300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive in relazione alla Bielorussia, modificando l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. La revisione riguarda numerose voci dell’elenco, con aggiornamento di motivazioni, dati identificativi e, in alcuni casi, delle funzioni ricoperte dagli interessati. Il provvedimento si colloca nel quadro della proroga delle sanzioni contro la Bielorussia fino al 28 febbraio 2023 e diventa applicabile il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, con aggiornamento e sostituzione di numerose voci dell’elenco sanzionatorio.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche, giuridiche, entità e organismi già inclusi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, limitatamente alle voci oggetto di modifica ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano in particolare 27 persone fisiche e 7 persone giuridiche/entità/organismi le cui motivazioni o informazioni identificative vengono aggiornate. Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Bielorussia e opera su base direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio è coerente con la proroga delle misure restrittive prevista fino al 28 febbraio 2023 nella decisione 2012/642/PESC.

Modifica delle misure restrittive UE nei confronti della Bielorussia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, ossia l’elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia. L’intervento si colloca nel contesto del riesame della decisione 2012/642/PESC e della proroga delle misure restrittive fino al 28 febbraio 2023.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il Consiglio ha ritenuto opportuno:

  • prorogare le misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC fino al 28 febbraio 2023;
  • aggiornare le motivazioni o le informazioni relative a 27 persone fisiche e 7 persone giuridiche già inserite nell’elenco sanzionatorio;
  • modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.

Il regolamento è dunque un atto di esecuzione di natura essenzialmente aggiornatica: non istituisce ex novo il regime sanzionatorio, ma incide sulla composizione dell’elenco soggettivo e sulle schede descrittive dei designati.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’atto riguarda le persone fisiche, giuridiche, entità e organismi già inclusi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, limitatamente alle voci sostituite o aggiornate. In particolare:

  • nella tabella A sono sostituite 27 voci relative a persone fisiche;
  • nella tabella B l’intera elencazione delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è sostituita.

L’ambito materiale è quello delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Bielorussia: aggiornamento di nominativi, dati identificativi, posizioni, motivi dell’inserimento e date di designazione. Le schede evidenziano in più casi il collegamento con la repressione successiva alle elezioni presidenziali del 2020, con la falsificazione o alterazione del processo elettorale, con il sostegno economico o politico al regime di Lukashenko e con l’organizzazione o agevolazione dell’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione.

Modifiche alle persone fisiche

La tabella delle persone fisiche viene aggiornata sostituendo le voci n. 2, 3, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 33, 46, 49, 50, 53, 70, 77, 87, 88, 112, 114, 121, 123, 124, 125, 127 e 144.

Le nuove schede mantengono o precisano i motivi del mantenimento nella lista, che includono, a seconda dei casi:

  • responsabilità in sparizioni irrisolte e apparati di sicurezza;
  • partecipazione alla repressione di manifestanti pacifici e giornalisti dopo le elezioni del 2020;
  • ruolo in apparati investigativi, di polizia, nel KGB o nella gestione elettorale;
  • sostegno economico al regime tramite attività imprenditoriali o legami con la cerchia di Lukashenko;
  • partecipazione a propaganda mediatica o a operazioni connesse alla repressione.

Per diverse figure sono aggiornate anche le qualifiche attuali, evidenziando che alcune continuano a ricoprire ruoli attivi sotto il regime di Lukashenko.

Modifiche alle persone giuridiche, entità e organismi

La tabella B è sostituita integralmente con 27 voci. Tra le entità figurano imprese e organismi nei settori:

  • difesa e industria militare, come Beltechexport, AGAT, 140 Repair Plant e MZKT;
  • edilizia e immobiliare, come Dana Holdings e Dana Astra;
  • media e propaganda, come Belteleradio;
  • infrastrutture, trasporti e aviazione, come Belaeronavigatsia e Belavia;
  • energia, chimica e petrolchimica, come Grodno Azot, Belorusneft e NNK;
  • logistica, turismo e servizi connessi al fenomeno migratorio, come Tsentrkurort, Oskartour, Hotel Minsk, Hotel Planeta, Cham Wings Airlines e VIP Grub;
  • imprese collegate alla cerchia economica del regime, come Bremino Group, Sohra Group, Globalcustom Management, Logex, Belshina e altre.

Le motivazioni riportate ricadono in tre categorie principali:

  • sostegno diretto o indiretto al regime di Lukashenko;
  • profitto derivante da rapporti privilegiati con autorità e apparati statali;
  • partecipazione alla repressione della società civile, alla violazione dei diritti dei lavoratori o alla facilitazione dell’ingresso irregolare di migranti nell’Unione.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per i professionisti, l’effetto pratico principale è l’aggiornamento immediato delle liste da applicare nelle attività di compliance, due diligence, screening sanzionatorio e controllo dei rapporti contrattuali o finanziari con soggetti bielorussi o collegati alla Bielorussia.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, richiamando espressamente i paragrafi 1 e 3 di tale disposizione. Il fondamento politico-sanzionatorio resta nella decisione 2012/642/PESC, il cui riesame ha condotto alla proroga delle misure restrittive fino al 28 febbraio 2023.

In termini operativi, il presente atto non modifica l’impianto generale delle misure restrittive, ma ne aggiorna il contenuto soggettivo attraverso la revisione dell’allegato sanzionatorio.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione di numerose voci della tabella relativa alle persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e nella sostituzione integrale della tabella relativa alle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

Aggiornamento delle persone fisiche inserite nell’elenco

Nella tabella A dell’allegato I sono sostituite le voci n. 2, 3, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 33, 46, 49, 50, 53, 70, 77, 87, 88, 112, 114, 121, 123, 124, 125, 127 e 144. Le nuove schede aggiornano nominativi, traslitterazioni, dati identificativi, posizioni ricoperte, motivi dell’inserimento e date di inserimento, mantenendo il collegamento con la repressione del 2020, con il sostegno al regime di Lukashenko, con la manipolazione elettorale o con attività agevolanti l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione.

Aggiornamento delle persone giuridiche, entità e organismi inseriti nell’elenco

La tabella B dell’allegato I è sostituita integralmente e contiene nuove o aggiornate voci per 27 entità, tra cui imprese statali o private, società del settore militare, energetico, dei trasporti, delle costruzioni, dei media e del turismo. Le motivazioni includono il sostegno al regime di Lukashenko, il profitto derivante dall’associazione con il regime, la partecipazione alla repressione della società civile e dell’opposizione democratica, nonché il coinvolgimento nell’organizzazione del traffico di migranti verso la frontiera dell’Unione.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittiverelazioni esternepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni finanziariebielorussia

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