Regolamento (UE) 2022/302
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/302 della Commissione del 24 febbraio 2022 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accerta una pratica di elusione delle misure antidumping già in vigore sui prodotti GFF originari della Cina mediante spedizioni dal Marocco. La Commissione conclude che la costituzione e l'attività di PGTEX Morocco SARL, insieme all'andamento degli scambi e ai dati sui costi e sulle esportazioni, integrano le condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036. Ne consegue l'estensione al Marocco del dazio antidumping definitivo del 69% applicabile a "tutte le altre società" e la chiusura dell'inchiesta limitatamente alla presunta elusione relativa all'Egitto.
Estensione al Marocco del dazio antidumping definitivo sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (GFF) originari della Cina, per accertata elusione delle misure, con chiusura dell'inchiesta relativa all'Egitto.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di tessuti di filati tessili e/o rovings in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, classificati nei codici NC/TARIC indicati nel regolamento. L'estensione riguarda i prodotti spediti dal Marocco, a prescindere dalla loro dichiarata origine marocchina o meno, perché ritenuti oggetto di elusione delle misure antidumping già vigenti sui prodotti originari della RPC; l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure riguardanti l'Egitto viene invece chiusa. Le misure si applicano alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 e il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Estensione del dazio antidumping sui prodotti GFF spediti dal Marocco
Il regolamento della Commissione del 24 febbraio 2022 interviene nel quadro delle misure antidumping già in vigore sui prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (GFF) originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto. La Commissione, richiamando l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che le importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco integrano una pratica di elusione delle misure applicate ai prodotti originari della Cina. Conseguentemente, il dazio antidumping definitivo viene esteso al Marocco, mentre l'inchiesta per la presunta elusione delle misure relative all'Egitto viene chiusa.
Contesto procedurale e misure preesistenti
Nel 2020 la Commissione aveva già istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di GFF originari della Cina e dell'Egitto, successivamente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776. Le misure originarie assumevano la forma di un dazio ad valorem tra il 34% e il 69% per la RPC e del 20% per l'Egitto. Nel maggio 2021, su domanda di TECH-FAB Europe e.V., la Commissione ha aperto un'inchiesta antielusione e ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/864.
Prodotto interessato e identità del prodotto
Il regolamento distingue tra "prodotto in esame" e "prodotto oggetto dell'inchiesta". Il primo è costituito dai GFF originari della Cina e dell'Egitto già soggetti alle misure vigenti; il secondo è il medesimo prodotto, ma spedito dal Marocco, a prescindere dall'indicazione di origine marocchina. La Commissione rileva che i prodotti GFF esportati dalla Cina, dall'Egitto e dal Marocco presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, e li qualifica quindi come prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Valutazione dell'elusione: modificazione della configurazione degli scambi
La Commissione riscontra una modificazione della configurazione degli scambi tra Marocco e Unione, evidenziata dall'aumento delle importazioni di prodotti GFF dal Marocco da 277 tonnellate nel 2019 a 2 809 tonnellate nel 2020. Parallelamente aumentano le importazioni in Marocco dei principali input produttivi, cioè i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro, soprattutto dalla Cina e in misura minore dall'Egitto. Secondo la Commissione, l'aumento delle esportazioni marocchine verso l'Unione e delle importazioni marocchine di rovings cinesi costituisce già di per sé una modificazione della configurazione degli scambi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1.
Assenza di sufficiente giustificazione economica e natura delle operazioni in Marocco
La Commissione ritiene che la creazione di PGTEX Morocco SARL e l'avvio della produzione siano temporalmente collegati all'inchiesta antidumping iniziale e all'istituzione delle misure. La relazione annuale 2019 di PGTEX China viene valorizzata come elemento sintomatico, poiché vi si afferma che la costituzione della società in Marocco mirava, tra l'altro, a rispondere all'inchiesta antidumping UE e ad aggirarla. Le vendite all'esportazione di PGTEX Morocco SARL sono dirette integralmente all'Unione, mentre solo una piccola parte della produzione è venduta sul mercato interno marocchino. Da ciò la Commissione deduce che non sussiste una sufficiente motivazione economica diversa dall'elusione dei dazi.
Operazioni di assemblaggio/completamento e criteri quantitativi
La Commissione qualifica il processo svolto in Marocco come operazione di completamento rientrante nella nozione di operazione di assemblaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2. I rovings importati dalla Cina costituiscono il 100% del principale fattore produttivo utilizzato da PGTEX Morocco SARL e, secondo le informazioni presentate, quasi il 100% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato/completato. La Commissione contesta i calcoli della società su ammortamento e affitto, ritenendoli sovrastimati e non pienamente affidabili; applicando rettifiche basate sul tasso di utilizzo degli impianti, conclude che il valore aggiunto ai pezzi è inferiore alla soglia del 25% del costo di produzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera b).
Indebolimento dell'effetto riparatore e dumping
Per quanto riguarda l'effetto riparatore, la Commissione rileva che le importazioni dal Marocco hanno raggiunto nel 2020 oltre il 2% del consumo dell'Unione stimato per i GFF e che i prezzi di esportazione di PGTEX Morocco SARL risultano inferiori di oltre il 10% rispetto al prezzo medio non pregiudizievole determinato nell'inchiesta iniziale. Inoltre, confrontando i prezzi all'esportazione franco fabbrica con i valori normali precedentemente accertati, la Commissione conclude che le importazioni marocchine avvenivano a prezzi di dumping. Tali elementi confermano l'indebolimento, in termini di quantitativi e prezzi, dell'effetto riparatore delle misure vigenti.
Estensione delle misure e trattamento dei dati disponibili
Poiché PGTEX Morocco SARL è considerata responsabile di tutte le esportazioni marocchine di GFF verso l'Unione e nessun altro operatore marocchino ha chiesto un'esenzione, la Commissione estende all'intero Marocco le risultanze di elusione accertate per tale società. L'estensione riguarda il dazio antidumping del 69% applicabile a "tutte le altre società" ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492. Il regolamento precisa inoltre che, a causa di informazioni incomplete e contraddittorie, la Commissione ha fatto ricorso anche a dati disponibili e a fonti esterne come Eurostat e Global Trade Atlas, nel rispetto dell'articolo 18 del regolamento di base.
Esenzione, registrazione e disposizioni finali
L'articolo 5 disciplina le richieste di esenzione dal dazio esteso: devono essere presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'Unione e firmate da un rappresentante autorizzato, indirizzandole alla Direzione generale Commercio della Commissione. La Commissione può concedere l'esenzione soltanto ai soggetti che dimostrino di non eludere le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492. L'articolo 3 dispone la cessazione della registrazione delle importazioni e l'abrogazione del regolamento di apertura (UE) 2021/864; l'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Disposizioni principali
Accertamento dell'elusione e base giuridica
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione verifica modificazione della configurazione degli scambi, assenza di sufficiente giustificazione economica, indebolimento dell'effetto riparatore delle misure e presenza di dumping rispetto ai valori normali già accertati. Nel caso di specie, tali criteri risultano soddisfatti per le importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto dell'inchiesta coincide con i GFF già soggetti alle misure originarie, ma spediti dal Marocco, e comprende i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90 ed ex 7019 90 00; i corrispondenti codici TARIC sono elencati all'articolo 1.
Estensione del dazio antidumping
Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, è esteso alle importazioni dal Marocco del prodotto oggetto dell'inchiesta. Il dazio esteso è quello del 69% applicabile a "tutte le altre società".
Riscossione sui volumi registrati
Il dazio esteso si applica alle importazioni spedite dal Marocco registrate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 e dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.
Chiusura dell'inchiesta sull'Egitto
L'inchiesta avviata per la possibile elusione delle misure relative ai prodotti GFF originari dell'Egitto mediante importazioni spedite dal Marocco è chiusa, poiché non sono emersi elementi di prova sufficienti di elusione riferibili all'Egitto.
Diniego dell'esenzione a PGTEX Morocco SARL
La domanda di esenzione presentata da PGTEX Morocco SARL è respinta, perché la società è stata ritenuta coinvolta nelle pratiche di elusione. Il regolamento mantiene comunque aperta la possibilità, in astratto, di richieste di esenzione da parte di operatori che non eludano le misure.
Obblighi per le autorità doganali e cessazione della registrazione
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/864, che viene abrogato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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