Regolamento (UE) 2022/312
Regolamento (UE) 2022/312 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2020/1429 per quanto riguarda la durata del periodo di riferimento per l’applicazione delle norme temporanee relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga fino al 30 giugno 2022 il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429, che consente misure temporanee sui canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria al fine di sostenere il settore colpito dalla pandemia di COVID-19. Introduce inoltre un meccanismo di ulteriore proroga mediante atti delegati della Commissione, entro il limite del 31 dicembre 2023. La norma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2022 per garantire continuità alle misure già in corso.
Proroga della durata del periodo di riferimento per l’applicazione delle norme temporanee sui canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria introdotte per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai gestori dell’infrastruttura ferroviaria e alle imprese ferroviarie che utilizzano l’infrastruttura ferroviaria disciplinata dal capo IV della direttiva 2012/34/UE per servizi ferroviari nazionali e internazionali. Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2020/1429 e incide sul periodo di riferimento entro il quale possono operare le misure temporanee di riduzione, rinuncia o rinvio dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. Le modifiche hanno efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2022; il testo si applica, in via generale, dal 1° gennaio 2022 e il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Proroga delle norme temporanee sui canoni ferroviari in risposta alla pandemia di COVID-19
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2020/1429, adottato per attenuare gli effetti economici della pandemia di COVID-19 sul settore ferroviario. Il considerando evidenzia il forte calo della domanda di trasporto ferroviario, le difficoltà di liquidità delle imprese ferroviarie e la necessità di garantire continuità alle misure già previste per evitare interruzioni nella loro applicazione.
Contesto e finalità
La finalità del regolamento è prorogare il periodo di riferimento delle misure temporanee che consentono agli Stati membri di autorizzare i gestori dell’infrastruttura a ridurre, rinunciare o rinviare il pagamento dei canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria. Il legislatore unionale collega espressamente l’intervento al persistere degli effetti negativi della pandemia e alla possibile necessità di ulteriori misure restrittive dovute all’emergere di varianti, come Omicron.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano le norme temporanee sui canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE. L’ambito sostanziale è limitato all’uso dell’infrastruttura ferroviaria per servizi ferroviari nazionali e internazionali, nel quadro del regolamento (UE) 2020/1429 come modificato.
Proroga del periodo di riferimento
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 e fissa il periodo di riferimento dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022. In tal modo, le misure temporanee continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza originaria del 31 dicembre 2021, assicurando copertura alle misure già adottate e alla loro applicazione nel primo semestre 2022.
Possibili ulteriori proroghe tramite atti delegati
Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, prevede che la Commissione, sulla base dei dati relativi al traffico ferroviario, possa adottare atti delegati qualora la riduzione del traffico persista o sia probabile che persista e tale situazione sia imputabile, secondo i migliori dati scientifici disponibili, agli effetti della pandemia di COVID-19. Ogni proroga successiva può coprire al massimo sei mesi e, in ogni caso, il periodo di riferimento non può andare oltre il 31 dicembre 2023.
Delega di poteri alla Commissione
L’articolo 6, paragrafo 2, come sostituito, limita la delega alla Commissione fino al 31 dicembre 2023. Il regolamento richiama inoltre l’esigenza di consultazioni adeguate nell’elaborazione degli atti delegati, in coerenza con l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio».
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022, con effetto retroattivo. Il legislatore giustifica l’applicazione anticipata con la necessità di garantire continuità alle misure e di evitare vuoti di disciplina nel periodo successivo al 31 dicembre 2021.
Profili istituzionali e principi richiamati
Nel preambolo si richiamano il principio di sussidiarietà e di proporzionalità, l’urgenza dell’intervento e l’eccezione al periodo di otto settimane previsto dal protocollo n. 1 per il controllo dei parlamenti nazionali. Il regolamento si colloca quindi come intervento emergenziale e mirato, volto a preservare la sostenibilità economica del settore ferroviario in una fase di persistente incertezza sanitaria ed economica.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di riferimento
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 e stabilisce che le norme temporanee sui canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria si applicano all’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE per servizi ferroviari nazionali e internazionali nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022.
Delega alla Commissione per ulteriori proroghe
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1429 prevedendo che, se dai dati disponibili risulta che la riduzione del traffico ferroviario persiste o è probabile che persista e che ciò è dovuto agli effetti della pandemia di COVID-19, la Commissione adotti atti delegati per modificare il periodo di riferimento. Ogni proroga può essere di massimo sei mesi e, in ogni caso, il periodo di riferimento non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2023.
Durata della delega
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1429 e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati fino al 31 dicembre 2023.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il testo è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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