Cassazione Civile, Ordinanza n. 23151/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo un maggior reddito in base a spese certe (utenze, premi assicurativi, bollo auto), a spese correlate a elementi certi (possesso di un'automobile, di quattro imbarcazioni e di un fitto convenzionale) e a spese per investimenti (polizza Poste Vita). La CTP aveva annullato l'atto; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo, da un lato, che mancasse prova della proprietà o comproprietà delle imbarcazioni e, dall'altro, che la stampa della consultazione dell'Anagrafe tributaria non avesse valore probatorio perché non perfettamente leggibile e priva di indicazione dell'operatore e di sottoscrizione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2712, 2697 e 2719 c.c. e dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la stampa della banca dati non poteva essere espunta come prova senza un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito; 2) violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2728 e 2697 c.c., deducendo che, nel nuovo redditometro, rileva la disponibilità/spesa e non la proprietà giuridica dei beni, e che spettava al contribuente provare che il maggior reddito derivasse da redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non imponibili.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame motivato della controversia attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la valutazione di appello sia sulla prova documentale tratta dall'Anagrafe tributaria sia sulla necessità di provare la proprietà o comproprietà delle imbarcazioni, ribadendo che nel redditometro ciò che conta è la disponibilità o la spesa e che, ove il contribuente contesti i fatti-base della presunzione, l'Ufficio deve provare tali presupposti; per il resto opera la prova contraria del contribuente sulla provenienza non imponibile delle risorse.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute o degli elementi induttivi di capacità contributiva; il contribuente può vincere la presunzione provando che il finanziamento delle spese proviene da redditi diversi, esenti, soggetti a ritenuta o comunque esclusi da imponibile.
art. 2712 c.c.
La stampa di una banca dati informatica, come riproduzione meccanica, ha efficacia probatoria salvo contestazione chiara, circostanziata ed esplicita della sua non conformità al contenuto originario.
art. 2719 c.c.
Richiamato in combinazione con le norme sulle riproduzioni e sui documenti informatici, nel senso che la contestazione della conformità della copia deve essere specifica.
art. 2697 c.c.
Regola il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare i fatti-base dell'accertamento sintetico contestati; il contribuente deve fornire la prova contraria sulle fonti non imponibili del maggior reddito.
art. 2728 c.c.
Riguarda le presunzioni legali relative poste a fondamento dell'accertamento sintetico e la conseguente distribuzione dell'onere probatorio.
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo, in relazione all'utilizzabilità processuale dei documenti prodotti nel processo tributario.
art. 1, lett. p), d.lgs. n. 82/2005
Definisce il documento informatico, ritenuto equiparabile, quanto al valore probatorio, alle riproduzioni meccaniche nei limiti previsti.
art. 23 d.lgs. n. 82/2005
La riproduzione informatica si presume conforme ai dati dell'archivio di provenienza in difetto di specifiche contestazioni sulla non conformità.
art. 4 d.m. 24/12/2012
In presenza delle condizioni di legge, il contribuente può dimostrare il diverso ammontare delle spese attribuite e le fonti di finanziamento non imponibili.
art. 3, comma 2, d.m. 10/9/1992
Richiamato per il vecchio redditometro, nel quale rilevava la disponibilità del bene quale indice di capacità contributiva, indipendentemente dalla titolarità giuridica.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Norma processuale richiamata per la regolazione delle spese nel giudizio di legittimità e di rinvio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Base per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La stampa dell'esito di una ricerca su una banca dati pubblica o privata, quando costituisce riproduzione informatica di dati archivistici, è utilizzabile come prova documentale e si presume conforme al contenuto dell'archivio di provenienza; la sua efficacia non viene meno per il solo difetto di sottoscrizione o per la mancata indicazione dell'operatore che ha eseguito la consultazione.
- Il disconoscimento di una riproduzione informatica o meccanica deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e deve investire specificamente la non corrispondenza tra il documento prodotto e il contenuto dell'archivio o della realtà riprodotta.
- Nell'accertamento sintetico redditometrico fondato sul nuovo art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il baricentro è la spesa sostenuta dal contribuente, non la titolarità giuridica del bene indice; la prova della proprietà non è di regola decisiva se il fatto-indice è costituito dalla disponibilità o dal sostenimento della spesa.
- Se il contribuente contesta i fatti-base della presunzione redditometrica, l'Ufficio deve fornire la prova dei presupposti fattuali posti a base dell'accertamento; resta poi a carico del contribuente la prova contraria circa la provenienza non imponibile delle somme utilizzate per finanziare le spese.
- Il redditometro opera come presunzione legale relativa compatibile con il principio di capacità contributiva, purché ancorato a elementi di fatto idonei e con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
- rami
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