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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24880 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato per la cessione di un ramo d'azienda operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento, ritenendo dovuta una maggiore imposta di registro. Le contribuenti contestavano, tra l'altro, l'inclusione nel valore imponibile delle merci di magazzino non trasferite, la sopravvalutazione di attrezzature e beni, l'errata determinazione del valore del ramo rispetto all'intera azienda, l'omessa pronuncia sui motivi d'appello e l'apparente o insufficiente motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in termini astratti e non riferito concretamente alla decisione impugnata; il secondo e il terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e perché diretti a contestare valutazioni di fatto, non l'interpretazione della legge; il quarto è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva comunque respinto la contestazione sul valore del ramo ceduto; il quinto è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione dell'atto di cessione e mancata indicazione della sua collocazione processuale. Le contribuenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.800 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1

    Il ricorso deve essere proposto entro il termine di sessanta giorni.

    Il ricorso tributario presentato oltre sessanta giorni dalla notificazione dell'atto è inammissibile. Nel caso di M. S.p.A., tale inammissibilità era stata dichiarata dalla CTP e si è consolidata per mancata specifica censura.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione. La mera adesione alla decisione di primo grado non determina automaticamente nullità: la censura deve dimostrare concretamente l'assenza di un percorso argomentativo.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51

    In materia di imposta di registro, l'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato per beni, aziende o rami d'azienda sulla base degli elementi previsti dalla norma. La Corte ha precisato che, nel caso concreto, la CTR non aveva affermato che il valore del ramo dovesse coincidere con quello dell'intera azienda; le contestazioni riguardavano invece valutazioni fattuali non adeguatamente documentate.

  • Art. 100 c.p.c.

    L'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale. Una parte non può ricorrere quando la questione è ormai coperta da giudicato, come avvenuto per M. S.r.l. relativamente all'inammissibilità del ricorso originario.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Non vi è omessa pronuncia quando la decisione, pur sinteticamente, respinge implicitamente o esplicitamente la specifica contestazione.

  • Art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve denunciare specifici vizi di legittimità. La Corte non può essere chiamata a riesaminare genericamente la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • Art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la produzione di documenti è soggetta a limiti rigorosi; il ricorrente deve indicare il contenuto essenziale del documento e il luogo e il momento della sua produzione nei precedenti gradi, quando ciò sia necessario per verificarne l'utilizzabilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente formulare doglianze astratte: ogni motivo deve essere collegato in modo puntuale alla motivazione della sentenza impugnata e indicare quale specifica violazione di legge o vizio processuale si contesta.
  • Chi fonda il ricorso su contratti, avvisi di accertamento o altri documenti deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale e indicare dove e quando siano stati prodotti; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La Cassazione non riesamina normalmente il merito della valutazione economica di beni, attrezzature o rami d'azienda. Per contestare tali valutazioni occorre dimostrare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale ammissibile, non limitarsi a proporre una diversa stima.
  • In una cessione di ramo d'azienda, il valore imponibile deve riferirsi al ramo effettivamente ceduto, ma la contestazione dell'inclusione di beni o merci richiede una prova documentale chiara del contenuto del contratto e dell'erroneità della ricostruzione dell'Ufficio.
  • Il rispetto dei termini processuali è essenziale: un ricorso tributario tardivo diventa inammissibile e, se la relativa statuizione non viene specificamente impugnata, può formarsi il giudicato, facendo venir meno l'interesse a ulteriori impugnazioni.
  • Una sentenza non è nulla solo perché sintetica o perché richiama la decisione di primo grado; è necessario che manchi del tutto una motivazione effettiva o che il percorso logico sia meramente apparente e non consenta di comprendere le ragioni della decisione.

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