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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 11015 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Accertamento - Raddoppio dei termini applicabili al socio in presenza dei presupposti per l'attivazione dell'azione penale risultanti dall'accertamento definitivo della società.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento notificato oltre il termine ordinario, sostenendo che il raddoppio dei termini non potesse essere giustificato dalla sola denuncia penale conseguente all'accertamento definitivo emesso nei confronti della società. L'Ufficio aveva presumibilmente collegato il socio alla distribuzione di utili occulti sulla base della presunzione tributaria tipica delle società a ristretta base sociale. Tuttavia, tale presunzione, pur legittima in ambito tributario, non è sufficiente da sola a dimostrare la commissione di un reato e, quindi, a giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.

La decisione

L'accertamento è stato ritenuto illegittimo perché emesso oltre il termine ordinario di decadenza. La denuncia penale utilizzata dall'Ufficio per ottenere il raddoppio dei termini è stata considerata strumentale, non essendo supportata da ulteriori elementi concreti idonei a configurare un reato. È stato quindi escluso che la mera presunzione di distribuzione degli utili occulti potesse fondare, da sola, l'attivazione dell'azione penale e il conseguente raddoppio dei termini.

Norme richiamate

  • Art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è richiamata in relazione all'accertamento fiscale fondato sulla presunta distribuzione di utili occulti al socio, nell'ambito di una società a ristretta base sociale.

  • Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione disciplina i termini di decadenza dell'azione accertatrice e il loro eventuale raddoppio in presenza di fatti che comportino l'obbligo di denuncia penale. Il raddoppio non può essere fondato su una denuncia meramente strumentale o priva di elementi concreti di reato.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezione penale, n. 30890 del 16 luglio 2015

    Le presunzioni legali tributarie non costituiscono, da sole, elementi sufficienti per dimostrare nel processo penale la commissione di un reato. Occorrono ulteriori elementi probatori individualizzanti e concretamente idonei a sostenere l'ipotesi criminosa.

Massime di principio

  • La presunzione tributaria di distribuzione degli utili occulti ai soci di una società a ristretta base sociale può essere utilizzata per l'accertamento fiscale, ma non dimostra automaticamente la commissione di un reato.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento richiede presupposti penali effettivi e non può essere fondato su una denuncia presentata soltanto per prorogare i termini dell'Amministrazione.
  • Quando l'accertamento nei confronti del socio deriva esclusivamente da quello societario e dalla presunzione di distribuzione degli utili, l'Ufficio deve fornire ulteriori elementi concreti per giustificare l'eventuale rilevanza penale.
  • In assenza di una valida causa di raddoppio, un avviso notificato oltre il termine ordinario è illegittimo per decadenza, anche se l'accertamento fiscale sottostante contiene una presunzione astrattamente ammessa dalla normativa tributaria.
  • La valutazione della sufficienza degli elementi per il raddoppio deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'accertamento, evitando denunce penali meramente strumentali.

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