Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24879 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo resa nel giudizio di ottemperanza, sostenendo che il diritto dell'I.R.C.A.C. al rimborso di maggiori imposte Irpeg, Ilor e addizionale Ilor, relative all'anno d'imposta 1983, fosse prescritto. Secondo l'Ufficio, il giudicato sulla sentenza favorevole di primo grado si sarebbe formato già nel 1992, prima della proposizione dell'appello tardivo, e quindi l'atto di costituzione in mora del 2009 non avrebbe potuto interrompere tempestivamente il termine decennale di prescrizione. L'Agenzia contestava inoltre il potere del giudice dell'ottemperanza di pronunciarsi sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo che nel giudizio di ottemperanza sia denunciabile per cassazione anche un difettoso esercizio del potere-dovere del giudice di interpretare e rendere effettivo il contenuto del giudicato. Tuttavia, nel merito, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, derivante dalla proposizione del giudizio, si protrae fino alla formazione del giudicato formale. Poiché l'appello dell'Agenzia era stato dichiarato inammissibile con sentenza della CTR non impugnata, il giudicato sulla sentenza di primo grado si è formato soltanto il 10 ottobre 2001, allo scadere del termine per impugnare la sentenza d'appello. L'atto di costituzione in mora del 2009 era quindi tempestivo e il diritto al rimborso non era prescritto. È stata confermata l'ottemperanza, con nomina del commissario ad acta, e l'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 8.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articoli 2934, 2935, 2943, 2945 e 2946 del codice civile

    L'effetto interruttivo permanente della prescrizione si protrae sino alla formazione del giudicato formale sul giudizio instaurato.

    La proposizione di una domanda giudiziale interrompe la prescrizione e tale effetto rimane permanente durante il processo, fino a quando la decisione diventa formalmente definitiva. Il termine di prescrizione decorre quindi, in concreto, dalla formazione del giudicato.

  • Articolo 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il giudice dell'ottemperanza emette i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione.

    Il giudizio di ottemperanza serve a interpretare, integrare e rendere effettivo il comando contenuto nel giudicato, senza trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito. Le decisioni rese in ottemperanza sono impugnabili per cassazione per violazione delle norme del procedimento, inclusi gli errori nell'esercizio del potere di attuazione del giudicato.

  • Articolo 327 del codice di procedura civile

    Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze. Nel caso concreto, il passaggio in giudicato della sentenza della CTR si è verificato allo scadere del termine per proporre ricorso contro di essa.

  • Articolo 36, comma 3, della legge n. 413 del 1991

    Ha disposto la sospensione dei termini per proporre impugnazioni fino al 30 aprile 1992, incidendo sulla valutazione della tempestività dell'appello dell'Ufficio.

  • Articolo 3 del D.L. n. 16 del 1993, convertito nella legge n. 75 del 1993

    Ha prorogato la sospensione dei termini per l'impugnazione fino al 20 giugno 1993. La Corte ha rilevato che, alla luce di tale proroga, l'appello dell'Agenzia doveva ritenersi tempestivo, diversamente da quanto affermato dalla CTR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice deve limitarsi ad attuare il comando definitivo della sentenza, ma può e deve interpretarlo o integrarlo quando ciò sia necessario per renderlo concretamente eseguibile.
  • La proposizione di un'impugnazione, anche se successivamente dichiarata inammissibile, impedisce normalmente la formazione del giudicato sulla sentenza impugnata fino alla definitività della decisione sull'impugnazione.
  • Ai fini della prescrizione, l'effetto interruttivo permanente della domanda giudiziale dura fino alla formazione del giudicato formale; il termine non si considera decorrente dalla data della sentenza di primo grado finché il giudizio non è definitivamente concluso.
  • Per stabilire se un diritto riconosciuto da una sentenza sia prescritto, occorre individuare con precisione la data di formazione del giudicato e verificare se, entro il successivo termine prescrizionale, siano stati compiuti atti interruttivi, come una costituzione in mora.
  • La tempestività delle impugnazioni in materia tributaria deve essere valutata considerando anche eventuali disposizioni speciali di sospensione o proroga dei termini, che possono rendere efficace un'impugnazione apparentemente tardiva.
  • Le decisioni rese nel giudizio di ottemperanza, essendo pronunciate in unico grado, possono essere contestate in cassazione per violazioni procedurali, compreso il mancato o scorretto esercizio del potere di attuazione del giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.