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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 619 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle sanzioni. L'Amministrazione sosteneva che, anche quando il notaio riceve dai contraenti le somme destinate al pagamento dell'imposta e provvede alla registrazione telematica dell'atto, le parti sostanziali della compravendita restano obbligate al pagamento del tributo. Pertanto, in caso di omesso o inesatto versamento da parte del notaio, l'imposta può essere richiesta direttamente agli acquirenti, in virtù del vincolo di solidarietà passiva.

La decisione

La Commissione ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il notaio è responsabile d'imposta, ma i soggetti obbligati al pagamento restano le parti dell'atto. È quindi legittima la notifica agli acquirenti dell'avviso di liquidazione per il mancato versamento dell'imposta da parte del notaio. La sentenza di primo grado è stata riformata e l'appello è stato accolto. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la società appellata non si è costituita.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo

    Nelle compravendite immobiliari, le parti sostanziali dell'atto restano obbligate al pagamento dell'imposta di registro, anche se il notaio rogante è responsabile d'imposta e cura il versamento.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463

    La procedura di registrazione telematica utilizzata dal notaio non modifica l'individuazione delle parti obbligate al pagamento dell'imposta.

  • Cassazione, sentenza 12 giugno 2009, n. 13653

    In caso di omesso versamento da parte del notaio delle somme ricevute per il pagamento dell'imposta, l'obbligazione tributaria continua a gravare sul privato contraente.

  • Cassazione, ordinanza 12 marzo 2015, n. 5016

    il notaio rogante ... è responsabile d'imposta ma ... i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo

    Il Fisco può notificare l'avviso di liquidazione direttamente alle parti dell'atto, anche quando il notaio abbia utilizzato la registrazione telematica.

  • Cassazione, sentenze n. 9952 del 15 maggio 2015 e n. 12755 del 21 giugno 2016

    Confermano il principio della permanenza dell'obbligazione tributaria in capo alle parti sostanziali dell'atto.

Massime di principio

  • Nelle compravendite immobiliari, il fatto che il notaio riceva le somme e provveda alla registrazione non libera automaticamente le parti dall'obbligo tributario.
  • Il notaio può essere responsabile d'imposta per il versamento, ma le parti dell'atto restano obbligate al pagamento del tributo nei confronti dell'Erario.
  • In caso di mancato versamento da parte del notaio, l'Amministrazione finanziaria può notificare l'avviso di liquidazione direttamente agli acquirenti o agli altri soggetti sostanzialmente obbligati.
  • La registrazione telematica non altera la responsabilità sostanziale delle parti prevista dalla disciplina dell'imposta di registro.
  • Il pagamento effettuato al notaio può eventualmente fondare pretese restitutorie o risarcitorie nei suoi confronti, ma non impedisce necessariamente al Fisco di richiedere l'imposta alle parti obbligate.

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