Circolare INAIL n. 56 del 26 luglio 2000
Pagamento dei premi accessori modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. (Provvedimento della Banca dItalia del 10 giugno 2000).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 10 giugno 2000, il tasso ufficiale di riferimento è aumentato al 4,25% dal 15 giugno 2000. Di conseguenza, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL è fissato al 10,25% (TUR + 6 punti). La nuova misura si applica alle istanze di rateazione presentate dal 15 giugno 2000, ai piani di rateazione comunicati dalla Sede da tale data in poi anche se l'istanza è precedente, e al calcolo delle sanzioni civili, oggi pari all'interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti. È inoltre allegata una tabella riepilogativa dei tassi applicati nell'ultimo decennio.
Aumento del tasso di interesse per rateazioni e dilazioni sui premi INAIL e accessori dal 15 giugno 2000
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare interviene per aggiornare la misura dell'interesse applicabile alle rateazioni e alle dilazioni di pagamento dei premi INAIL e dei relativi accessori, a seguito dell'aumento del tasso ufficiale di riferimento disposto dalla Banca d'Italia. Vengono altresì indicati gli ambiti di applicazione operativa del nuovo tasso e richiamati i principali riferimenti normativi e di prassi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il provvedimento della Banca d'Italia del 10 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2000, n. 137, con il quale il tasso ufficiale di riferimento è stato portato al 4,25% a decorrere dal 15 giugno 2000.
Sono inoltre richiamate le principali disposizioni che costituiscono il fondamento della determinazione del tasso di interesse e della sua maggiorazione, in particolare:
- decreto legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 13;
- decreto legge n. 318/1996, convertito in legge n. 402/1996, art. 3, comma 4;
- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, art. 2, comma 1;
- legge n. 448/1998, art. 14.
Vengono inoltre richiamate le circolari n. 51/1982, n. 14/1998 e la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 38/2000, relativa ai criteri applicativi per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge.
Nuovo tasso di interesse applicabile
In conseguenza dell'aggiornamento del TUR, l'interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi ed accessori è fissato nella misura del 10,25%, determinata come tasso ufficiale di riferimento più sei punti percentuali.
La circolare precisa che tale valore sostituisce le misure precedentemente applicate e si inserisce nel sistema di calcolo già disciplinato dalle norme e dalle circolari richiamate.
Ambito di applicazione operativa
Le Strutture territoriali devono applicare la nuova misura del tasso nei seguenti casi:
- nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato regolare istanza di rateazione dal 15 giugno 2000 in poi;
- nei casi in cui la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 15 giugno 2000 o successiva, anche se l'istanza è stata presentata in data anteriore;
- nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, attualmente pari all'interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti.
La circolare richiama, per quest'ultimo profilo, la disciplina già evidenziata nella circolare n. 14/1998.
Riepilogo storico dei tassi
A corredo della comunicazione viene allegato un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell'ultimo decennio, utile a ricostruire l'evoluzione delle misure percentuali nel tempo.
La tabella allegata riporta, fino al nuovo valore introdotto dal provvedimento della Banca d'Italia del 10 giugno 2000, i precedenti tassi e le rispettive date di decorrenza, culminando nel tasso del 10,25% con decorrenza 15 giugno 2000.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d'Italia, con provvedimento del 10 giugno 2000 pubblicato in G.U. il 14 giugno 2000, n. 137, ha stabilito che dal 15 giugno 2000 il tasso ufficiale di riferimento è pari al 4,25%.
Nuova misura dell'interesse per rateazioni e dilazioni
In applicazione della normativa richiamata, l'interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi e accessori INAIL è fissato nella misura del 10,25%, determinata come TUR più sei punti percentuali.
Ambito di applicazione della nuova misura
Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso nei confronti dei datori di lavoro che presentano istanza di rateazione dal 15 giugno 2000; nei casi in cui il piano di rateazione sia comunicato dalla Sede in data 15 giugno 2000 o successiva, anche se l'istanza è stata presentata prima; e nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, che risultano pari all'interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti.
Riferimenti normativi e richiamo a circolari precedenti
La circolare richiama il quadro normativo in materia previdenziale e di determinazione del tasso di interesse, includendo il decreto legge n. 402/1981, il decreto legge n. 318/1996, il decreto legislativo n. 213/1998, la legge n. 448/1998 e le precedenti circolari INAIL n. 51/1982, n. 14/1998 e la circolare ministeriale n. 38/2000.
Prospetto storico dei tassi
È allegata una tabella riepilogativa dei tassi applicati nell'ultimo decennio, che documenta l'evoluzione delle misure percentuali fino al nuovo valore del 10,25% in vigore dal 15 giugno 2000.
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