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Circolare

Circolare INAIL n. 52 del 12 luglio 2000

Pagamento dei premi ed accessori modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione (Decreto del Ministero del Tesoro 113 giugno 2000).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento del tasso di interesse per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori INAIL, disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro del 13 giugno 2000. Il nuovo tasso è fissato al 9,75% con decorrenza 4 maggio 2000. Le strutture territoriali devono applicarlo alle istanze di rateazione presentate da tale data e ai piani di rateazione comunicati dal 4 maggio 2000 in poi, anche se la domanda è stata presentata prima. La nuova misura rileva anche per il calcolo delle sanzioni civili, pari all’interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti. In allegato è riportata una tabella riepilogativa dell’evoluzione dei tassi nell’ultimo decennio.

Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione

La circolare dell’INAIL interviene per comunicare l’aggiornamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori di legge. Il chiarimento operativo è collegato al Decreto del Ministero del Tesoro 13 giugno 2000 e definisce la decorrenza e i casi di applicazione della nuova misura.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama le principali fonti normative che disciplinano la materia:

  • decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, in particolare l’articolo 13, relativo alla determinazione del tasso di interesse;
  • decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 402/1996, con l’articolo 3, comma 4, che prevede la maggiorazione del tasso di interesse;
  • legge 448/1998, articolo 14, che indica il tasso ufficiale di sconto quale base per la determinazione del tasso;
  • circolare n. 51/1982, sugli interessi delle rateazioni e delle dilazioni;
  • circolare n. 14/1998, in materia di nuovo sistema sanzionatorio.

Nuova misura del tasso di interesse

Il Decreto ministeriale 13 giugno 2000 stabilisce che il tasso di interesse per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori è pari al 9,75%.

La decorrenza fissata è il 4 maggio 2000, con conseguente applicazione del nuovo valore a partire da tale data per le fattispecie rientranti nell’ambito indicato dalla circolare.

Casi di applicazione operativa

Le Strutture territoriali devono applicare la nuova misura nei seguenti casi:

  • per i datori di lavoro che hanno presentato regolare istanza di rateazione a partire dal 4 maggio 2000;
  • quando la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 4 maggio 2000 o successiva, anche se l’istanza è stata presentata anteriormente, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 51/1982.

Incidenza sulle sanzioni civili

La nuova misura del tasso rileva anche nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili. La circolare precisa che esse sono attualmente pari all’interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti, in conformità ai criteri già richiamati dalla circolare n. 14/1998.

Prospetto riepilogativo dei tassi

La circolare segnala l’allegazione di una tabella riepilogativa dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio. Il prospetto ha funzione meramente ricognitiva e documenta l’evoluzione delle misure succedutesi nel tempo, sino al valore del 9,75% decorso dal 4 maggio 2000.

Punti principali

Nuovo tasso di interesse e decorrenza

Il Decreto ministeriale 13 giugno 2000 ha fissato al 9,75% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento relative a premi ed accessori, con decorrenza dal 4 maggio 2000.

Ambito di applicazione per le strutture territoriali

Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso ai datori di lavoro che abbiano presentato regolare istanza di rateazione dal 4 maggio 2000 in avanti e nei casi in cui il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede in data pari o successiva al 4 maggio 2000, anche se l’istanza era pervenuta in precedenza.

Effetti sulle sanzioni civili

La nuova misura incide anche sul calcolo delle sanzioni civili, che risultano attualmente pari all’interesse di differimento e dilazione maggiorato di tre punti percentuali, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 14/1998.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama il decreto legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981, con l’articolo 13 sul tasso di interesse; il decreto legge n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996, con l’articolo 3, comma 4, sulla maggiorazione del tasso; e la legge n. 448/1998, articolo 14, che indica il tasso ufficiale di sconto quale base di determinazione.

Richiami a precedenti circolari e allegato

Sono richiamate la circolare n. 51/1982, relativa agli interessi sulle rateazioni e dilazioni, e la circolare n. 14/1998, sul nuovo sistema sanzionatorio. È inoltre allegato un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio.

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