Circolare INAIL n. 53 del 12 luglio 2000
Obbligo assicurativo dei maestri di sci associati in scuole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i maestri di sci associati in scuole non sono soggetti all’obbligo assicurativo antinfortunistico presso l’INAIL. La conclusione si fonda sul parere del Ministero del Lavoro, che esclude sia il requisito oggettivo sia quello soggettivo previsti dagli articoli 1 e 4 del DPR n. 1124/1965, e conferma che neppure il decreto legislativo n. 38/2000 estende tale obbligo a questa categoria. Di conseguenza, vengono modificate le precedenti istruzioni, annullate con effetto retroattivo le posizioni assicurative, disposti il rimborso di premi e somme aggiuntive eventualmente versati e la cessazione delle azioni di recupero coattivo.
Obbligo assicurativo INAIL dei maestri di sci associati in scuole
Obbligo assicurativo dei maestri di sci associati in scuole
La circolare affronta la questione dell’assicurazione obbligatoria INAIL per i maestri di sci associati in scuole e chiarisce in modo definitivo che, per tali soggetti, l’obbligo non sussiste. L’istruzione interviene per superare i contrasti interpretativi emersi tra Istituto e associazioni di categoria, facendo leva sul parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Quadro normativo e origine del chiarimento
Il documento richiama come riferimenti fondamentali gli articoli 1 e 4 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e la legge 8 marzo 1991, n. 81, recante la legge quadro sulla professione di maestro di sci. La questione era già stata oggetto di precedenti istruzioni dell’Istituto, ma la complessità del tema aveva suggerito l’acquisizione di un parere ministeriale specifico per dirimere i dubbi interpretativi.
Esito del parere ministeriale
Il Ministero vigilante ha escluso che, per i maestri di sci associati in scuole, ricorra l’obbligo assicurativo antinfortunistico presso l’INAIL. La conclusione si fonda sulla verifica negativa di entrambi i requisiti richiesti dalla disciplina generale: quello oggettivo e quello soggettivo.
Insussistenza del requisito oggettivo
Quanto al requisito oggettivo, il Ministero ha affermato che l’attività svolta dai maestri di sci non rientra tra quelle elencate dall’articolo 1 del Testo Unico ai fini dell’assicurazione obbligatoria. È stato inoltre precisato che non può essere richiamata, nel caso di specie, la sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1989, relativa ai ballerini e tersicorei addetti a pubblici spettacoli, poiché tale pronuncia è riferita all’ampliamento del concetto di "opera manuale" in un contesto diverso e specificamente tutelato.
Insussistenza del requisito soggettivo
Sul piano soggettivo, il Ministero ha evidenziato che le scuole di sci si configurano come associazioni professionali e non come società. La loro finalità principale è la cura degli interessi professionali degli associati, il miglioramento della qualificazione e dell’organizzazione professionale e la promozione della pratica dello sci, non già lo svolgimento di un’attività economica tipica dell’impresa.
I maestri di sci associati sono stati a loro volta qualificati come lavoratori autonomi. A sostegno di tale qualificazione la circolare richiama:
- la posizione fiscale regolare e l’iscrizione IVA;
- l’iscrizione nel settore commercio della gestione INPS come lavoratori autonomi.
Da ciò il Ministero deduce l’assenza dei presupposti tipici del rapporto assicurabile, non essendo configurabili né subordinazione né dipendenza funzionale nei confronti dell’associazione di appartenenza, intesa quest’ultima come vincolo tecnico-organizzativo finalizzato a un risultato produttivo di beni o servizi.
Esclusione anche alla luce del d.lgs. n. 38/2000
La circolare precisa che l’obbligo assicurativo non può essere affermato neppure in base alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 38/2000. Tale normativa, pur ampliando l’ambito soggettivo dell’assicurazione INAIL ad alcune categorie di lavoratori, non include i maestri di sci associati in scuole.
Viene inoltre segnalato che, in sede di esame dello schema di decreto, non è stata accolta la proposta delle Commissioni parlamentari volta a estendere espressamente l’obbligo assicurativo anche a questi soggetti.
Istruzioni operative e conseguenze amministrative
Alla luce del nuovo orientamento, la circolare dispone la modifica della precedente circolare n. 20 del 6 marzo 1998 e di ogni altra istruzione incompatibile con il presente indirizzo.
Sul piano operativo, devono essere adottati i seguenti effetti:
- annullamento, con efficacia retroattiva, delle posizioni assicurative costituite per i maestri di sci associati in scuole;
- rimborso dei premi assicurativi eventualmente versati;
- rimborso delle somme aggiuntive eventualmente versate;
- rimborso degli eventuali interessi spettanti per legge;
- cessazione o annullamento delle procedure da avviare o già avviate per il recupero coattivo dei premi e delle somme aggiuntive.
La circolare si chiude invitando le strutture destinatarie a osservare puntualmente e scrupolosamente le disposizioni impartite.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama gli articoli 1 e 4 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e la legge 8 marzo 1991, n. 81 sulla professione di maestro di sci e di guida alpina, come basi normative della valutazione sull’obbligo assicurativo.
Esclusione dell’obbligo assicurativo
Secondo il recente parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, i maestri di sci associati in scuole non sono tenuti all’assicurazione INAIL contro gli infortuni, perché non ricorrono i requisiti necessari per l’assicurabilità.
Mancanza del requisito oggettivo
L’attività dei maestri di sci non rientra tra le fattispecie previste dall’articolo 1 del Testo Unico. Il Ministero precisa anche che non è applicabile il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1989, relativa a ballerini e tersicorei, perché quella pronuncia riguardava un diverso ambito di rischio e di tutela.
Mancanza del requisito soggettivo
Le scuole di sci sono qualificate come associazioni professionali e non come società. I maestri di sci associati sono considerati lavoratori autonomi, con posizione fiscale regolare, iscrizione IVA e iscrizione INPS nel settore commercio. Mancano quindi i vincoli di subordinazione o di dipendenza funzionale necessari per l’obbligo assicurativo.
Inapplicabilità del decreto legislativo n. 38/2000
La circolare chiarisce che il decreto legislativo n. 38/2000 non estende l’obbligo assicurativo ai maestri di sci associati in scuole. Viene richiamato anche il fatto che non è stata accolta la proposta parlamentare di includere espressamente tali soggetti.
Effetti operativi
Sono modificate la circolare n. 20 del 6 marzo 1998 e ogni altra istruzione precedente in contrasto. Devono essere annullate con effetto retroattivo le posizioni assicurative già costituite, rimborsati i premi, le somme aggiuntive eventualmente versate e gli interessi spettanti per legge. Devono inoltre cessare o essere annullate le procedure di recupero coattivo di premi e somme aggiuntive.
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