Circolare INAIL n. 58 del 7 agosto 2000
Congedi parentali (legge n. 53 2000).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL n. 58/2000 illustra l’applicazione della Legge n. 53/2000 ai congedi per maternità e paternità, ai riposi giornalieri, all’astensione facoltativa, alle assenze per malattia del bambino, ai genitori adottivi o affidatari, alla contribuzione figurativa, alla tutela in caso di dimissioni e alle modifiche alla Legge n. 104/1992. Vengono precisati soggetti beneficiari, condizioni, limiti di durata, trattamento economico e documentazione da produrre, con istruzioni operative per l’inserimento in procedura SPA e modelli di domanda allegati.
Congedi parentali e altri permessi ex Legge n. 53/2000
Congedi parentali e permessi ex Legge n. 53/2000
La circolare n. 58 del 7 agosto 2000 della Direzione Centrale Risorse Umane dell’INAIL fornisce le istruzioni applicative della Legge n. 53/2000 in materia di tutela della maternità e paternità, con particolare riguardo ai congedi parentali, ai riposi giornalieri, alle assenze per malattia del bambino, ai genitori adottivi o affidatari, alla contribuzione figurativa e alle modifiche alla disciplina dei permessi per assistenza a persone con handicap. Il documento integra inoltre indicazioni operative per la gestione amministrativa delle domande e per l’inserimento delle assenze nella procedura informatica SPA.
Quadro normativo e ambito soggettivo
La circolare richiama il nuovo impianto normativo introdotto dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, coordinandolo con la Legge n. 1204/1971, il D.P.R. n. 1026/1976, la Legge n. 903/1977, la Legge n. 104/1992 e con precedenti circolari interne, in particolare la n. 48/1993 e la n. 81/1999. Le disposizioni si applicano ai dipendenti soggetti alla contrattazione collettiva di comparto e, in attesa di specifiche istruzioni, anche al personale soggetto a contrattazione collettiva di diritto privato dell’Istituto.
La circolare precisa che le innovazioni della legge producono effetti dal 28 marzo 2000 e che il diritto sorge in relazione alla concreta situazione del singolo interessato. Sono richiamate anche le consultazioni normative disponibili sul sito del Ministero di Grazia e Giustizia.
Astensione obbligatoria della madre e flessibilità
Con riferimento all’astensione obbligatoria, la circolare illustra la facoltà riconosciuta alla lavoratrice di scegliere una modalità flessibile di astensione: dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, anziché nel regime ordinario. Tale facoltà è subordinata alla certificazione congiunta di un medico specialista del SSN e del medico competente ai fini della sicurezza sul lavoro, i quali devono attestare che l’opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La domanda va presentata al responsabile della struttura o ufficio almeno 15 giorni prima dell’inizio del bimestre precedente la data presunta del parto, corredata dalla documentazione specialistica. Il responsabile deve attivare immediatamente la procedura per acquisire il giudizio del medico competente. La facoltà non è esercitabile dalle dipendenti già interdette dal lavoro dall’Ispettorato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 1204/1971.
Parto prematuro
La circolare chiarisce che, in caso di parto avvenuto in data anteriore rispetto a quella presunta, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si sommano al periodo dopo il parto. Ai fini applicativi, per parto prematuro deve intendersi qualunque nascita anticipata rispetto alla data presunta.
La lavoratrice deve presentare entro 30 giorni il certificato attestante la data effettiva del parto. La circolare specifica anche i criteri per il riesame delle domande di cambio del titolo di assenza relative a eventi prematuri già verificatisi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 270/1999, distinguendo tra casi verificatisi entro e anteriormente all’8 aprile 1999 e riservandosi ulteriori valutazioni sulla prescrizione.
Astensione obbligatoria del padre lavoratore
La Legge n. 53/2000 riconosce al padre il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in presenza di specifiche situazioni: morte o grave infermità della madre, abbandono, ovvero affidamento esclusivo del bambino al padre. La circolare precisa che l’affidamento esclusivo deve risultare da un provvedimento del giudice e non coincide con l’adozione o l’affidamento preadottivo.
Per fruire dell’astensione il padre deve presentare domanda con la documentazione corrispondente alla situazione concreta: certificazione sanitaria, dichiarazione sostitutiva in caso di abbandono, oppure copia del provvedimento giudiziale in caso di affidamento esclusivo. Il periodo è computato nell’anzianità di servizio e retribuito secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente.
Riposi giornalieri e diritto del padre
La circolare estende al padre il diritto ai riposi giornalieri per allattamento in tre ipotesi: affidamento esclusivo del figlio al padre, mancato utilizzo del beneficio da parte della madre lavoratrice dipendente, oppure madre non lavoratrice dipendente, quindi lavoratrice autonoma o libera professionista. Non dà invece diritto al padre la semplice circostanza che la madre sia in astensione obbligatoria o facoltativa.
Il dipendente deve concordare con il responsabile della struttura la distribuzione dei riposi nell’orario di lavoro, tenendo conto delle esigenze di servizio; in mancanza di accordo interviene l’Ispettorato del Lavoro. La domanda deve essere compilata secondo il modello allegato e accompagnata dalla documentazione idonea a provare la situazione familiare e lavorativa rilevante.
Parto plurimo e riposi aggiuntivi
Per i parti plurimi i riposi giornalieri sono raddoppiati, e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. La circolare osserva che il raddoppio opera una sola volta, indipendentemente dal numero di gemelli o nati, e che l’eventuale durata inferiore a sei ore dell’orario di lavoro giornaliero costituisce un limite alla spettanza delle due ore aggiuntive.
Le ore spettanti possono essere fruite contemporaneamente dai genitori. Il padre può utilizzare le ore aggiuntive anche quando la madre sia in astensione obbligatoria o facoltativa. Per ottenere il beneficio, il padre deve presentare domanda al responsabile della struttura con la dichiarazione di rinuncia della madre e l’indicazione del periodo di fruizione, che deve comunque collocarsi entro il primo anno di vita dei gemelli.
Astensione facoltativa: durata, limiti e preavviso
La nuova disciplina amplia l’astensione facoltativa fino agli otto anni di vita del bambino. Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, anche contemporaneamente, per un totale complessivo massimo di 10 mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno tre mesi. Il limite individuale è di sei mesi per ciascun genitore, ma il padre può arrivare a sette mesi qualora utilizzi almeno tre mesi di congedo. In caso di unico genitore, il limite individuale coincide con quello complessivo.
Il genitore deve preavvertire il datore di lavoro con almeno 15 giorni di anticipo, salvo oggettiva impossibilità, secondo le modalità fissate dai contratti collettivi. La circolare evidenzia inoltre che il diritto e il relativo trattamento economico spettano anche se l’altro genitore non ha titolo al congedo, superando il precedente requisito dell’alternatività e del possesso della qualità di lavoratore dipendente da parte di entrambi i genitori.
Astensione facoltativa: trattamento economico e limiti reddituali
Per i periodi di astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino spetta il 30% della retribuzione, a prescindere dal reddito, per un massimo complessivo di sei mesi tra i genitori. La circolare precisa che, in base ai contratti collettivi, entro tale limite può essere corrisposta la retribuzione al 100% fino a 30 giorni complessivi.
Per i periodi ulteriori, fino all’ottavo anno di vita del bambino, il 30% della retribuzione spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS; per l’anno 2000 il limite è indicato in Lire 23.429.250. Sono indicati i criteri per il calcolo del reddito rilevante, comprendendo i redditi assoggettabili a IRPEF al netto delle sole ritenute previdenziali e assistenziali, e sono esclusi i redditi esenti, quelli tassati alla fonte e quelli espressamente sottratti da specifiche norme. Il reddito va documentato prima come presunto e poi in via definitiva mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Malattia del bambino
La disciplina consente a entrambi i genitori, alternativamente, di assentarsi per le malattie del bambino fino a otto anni di età. Fino ai tre anni non vi sono limiti di giorni; tra i tre e gli otto anni il limite è di cinque giorni lavorativi annui per ciascun genitore. Il beneficio è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e della dichiarazione che l’altro genitore non sia in astensione negli stessi giorni per lo stesso motivo o per astensione facoltativa.
Fino al terzo anno di vita del bambino il trattamento economico resta quello previsto dalle norme contrattuali più favorevoli; dal terzo all’ottavo anno le assenze non sono retribuite. La circolare conferma anche gli effetti di tali assenze su anzianità, ferie e tredicesima, secondo la disciplina vigente.
Genitori adottivi o affidatari
Le innovazioni introdotte dalla legge si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari per l’astensione facoltativa, la malattia del bambino, i riposi giornalieri e la contribuzione figurativa. Se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’età compresa tra sei e dodici anni, l’astensione facoltativa può essere fruita nei primi tre anni dall’ingresso nel nucleo familiare, in deroga al limite degli otto anni previsto per i figli naturali.
La circolare disciplina diverse ipotesi a seconda dell’età del minore e precisa che i periodi già fruiti si cumulano ai fini dei limiti individuali e complessivi. Sono inoltre indicati i criteri di retribuzione dei primi sei mesi e dei periodi residui, nonché l’applicazione delle regole sui riposi giornalieri per i casi di parto plurimo riferiti a minori adottati o affidati di età inferiore a un anno.
Contribuzione figurativa
La legge estende la copertura previdenziale ai riposi giornalieri, ai periodi di astensione facoltativa e alle assenze per malattia del bambino. Tuttavia, per il personale dell’Istituto, che percepisce in molti casi retribuzione piena o parziale in base alla disciplina contrattuale, la contribuzione figurativa rileva soprattutto per i periodi non retribuiti fino al terzo anno, per quelli dal terzo all’ottavo anno e per le assenze per malattia del bambino non retribuite.
Per i periodi dal terzo all’ottavo anno, la copertura contributiva è determinata convenzionalmente attribuendo al periodo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, con possibilità per l’interessato di integrare la posizione mediante riscatto o contribuzione volontaria.
Tutela in caso di dimissioni e conservazione del posto
L’art. 18 della Legge n. 53/2000 estende il divieto di licenziamento ai congedi disciplinati dalla legge e stabilisce che le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, devono essere convalidate dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro. La circolare ricorda altresì che nei casi disciplinati dalla legge il padre o la madre hanno diritto alla conservazione del posto e, salvo rinuncia, al rientro nella stessa unità produttiva o in altra ubicata nel medesimo comune.
Modifiche alla Legge n. 104/1992
Le modifiche all’art. 33 della Legge n. 104/1992 introducono la contribuzione figurativa per i tre giorni di permesso mensile; per i dipendenti dell’Istituto, tuttavia, tale effetto non rileva perché i giorni sono retribuiti. Viene eliminato il requisito della convivenza per l’esercizio del diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio o al consenso al trasferimento.
È inoltre introdotta la regola dell’alternatività tra permessi orari e permessi giornalieri per la persona con handicap, che non possono essere fruiti cumulativamente nello stesso mese. La circolare precisa che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve attestare l’assistenza prestata in modo continuo al familiare avente diritto. L’art. 20 estende l’applicazione della disciplina anche ai casi in cui l’altro genitore non ne abbia diritto e ai familiari lavoratori subordinati che assistano con continuità ed esclusività un parente o affine entro il terzo grado, anche non convivente, riservandosi ulteriori chiarimenti ministeriali.
Istruzioni operative e modelli allegati
La circolare contiene istruzioni dettagliate per l’inserimento in procedura SPA delle diverse causali di assenza. Per l’astensione obbligatoria si utilizza la causale 17, con eventuale causale 530 per il periodo residuo in caso di parto prematuro o flessibilità. Per la malattia del bambino, in presenza di più figli sotto i tre anni, sono previste le causali 301 e 304; per i riposi giornalieri restano la causale 51 per un solo figlio e la causale 531 per i parti plurimi; per l’astensione facoltativa sono previste diverse causali a seconda della fascia di età, della misura della retribuzione e del regime di retribuibilità.
Sono allegati modelli di domanda per l’astensione obbligatoria, i riposi giornalieri, l’astensione facoltativa e la malattia del bambino, oltre a una scheda riepilogativa con beneficiari, durata e trattamento economico. La circolare dispone infine la diffusione del contenuto al personale secondo le modalità interne e mediante affissione all’albo per trenta giorni.
Punti principali
Ambito normativo e destinatari
La circolare richiama la Legge n. 53/2000 e le norme collegate in materia di maternità, paternità, handicap e assenze dal servizio. Le disposizioni si applicano ai dipendenti soggetti alla contrattazione collettiva di comparto e, in via provvisoria, anche al personale soggetto a contrattazione di diritto privato dell’Istituto, con ulteriori istruzioni riservate per tali categorie.
Astensione obbligatoria e flessibilità
La lavoratrice può anticipare l’astensione obbligatoria dal mese precedente la data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi, se un medico specialista del SSN e il medico competente attestano l’assenza di pregiudizio per madre e nascituro. È richiesto un preavviso di almeno 15 giorni e la domanda va presentata con la documentazione sanitaria al responsabile della struttura. La facoltà non spetta alle dipendenti già interdette dal lavoro dall’Ispettorato.
Parto prematuro e astensione post partum
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di astensione non goduti prima del parto si aggiungono al periodo dopo il parto. La lavoratrice deve presentare entro 30 giorni il certificato con la data effettiva del parto. La circolare chiarisce anche l’applicazione retroattiva per alcuni parti prematuri e le domande di cambio del titolo di assenza, con riserva sulle prescrizioni per eventi anteriori all’8 aprile 1999.
Astensione obbligatoria del padre lavoratore
Il padre ha diritto all’astensione obbligatoria nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono, o affidamento esclusivo del bambino al padre. Deve presentare domanda con la relativa documentazione: certificazione medica, dichiarazione sostitutiva in caso di abbandono, oppure copia del provvedimento del giudice in caso di affidamento esclusivo. Il periodo è computato nell’anzianità di servizio e retribuito secondo le disposizioni vigenti e contrattuali.
Riposi giornalieri e diritto del padre
La disciplina dei riposi giornalieri viene estesa al padre in tre ipotesi: affidamento esclusivo, mancato utilizzo da parte della madre lavoratrice dipendente, oppure madre che non sia lavoratrice dipendente. Il padre concorda con il responsabile la collocazione dei riposi; in mancanza di accordo decide l’Ispettorato del Lavoro. Sono richieste dichiarazioni o provvedimenti idonei a comprovare la situazione familiare e lavorativa.
Parto plurimo e riposi aggiuntivi
In caso di parto plurimo i riposi giornalieri sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Il raddoppio opera una sola volta anche con più di due gemelli. Le ore possono essere fruite contemporaneamente dai genitori e il padre può utilizzarle anche se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa, previa domanda con rinuncia della madre e indicazione del periodo di fruizione entro il primo anno di vita.
Astensione facoltativa: durata, titolarità e preavviso
Ogni genitore ha diritto ad assentarsi nei primi otto anni di vita del bambino, con limite complessivo di 10 mesi, elevato a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi. Il limite individuale è di 6 mesi per ciascun genitore, elevato a 7 per il padre che utilizzi almeno 3 mesi, mentre in caso di unico genitore il limite individuale coincide con quello complessivo. È previsto un preavviso minimo di 15 giorni, salvo oggettiva impossibilità.
Astensione facoltativa: trattamento economico e reddito
Fino al terzo anno di vita del bambino sono retribuiti al 30% fino a sei mesi complessivi tra i genitori; entro tale limite i contratti collettivi consentono una retribuzione piena fino a 30 giorni complessivi. Per i periodi successivi e fino all’ottavo anno, la retribuzione al 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS; per il 2000 il limite indicato è Lire 23.429.250. La circolare specifica anche quali redditi computare e come documentare il reddito presunto e definitivo.
Assenze per malattia del bambino
Entrambi i genitori, alternativamente, possono assentarsi per malattia del figlio fino a 8 anni: senza limiti fino ai 3 anni, e tra 3 e 8 anni nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. È richiesto il certificato del medico specialista del SSN o convenzionato e una dichiarazione sull’assenza dell’altro genitore negli stessi giorni. Il trattamento economico resta quello previsto dalle norme contrattuali fino al terzo anno; dal terzo all’ottavo anno l’assenza non è retribuita.
Genitori adottivi o affidatari
Le regole su astensione facoltativa, malattia del bambino, riposi giornalieri, trattamento economico e contribuzione figurativa si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari. Se il minore ha tra 6 e 12 anni al momento dell’adozione o dell’affidamento, l’astensione facoltativa può essere fruita nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia, in deroga al limite degli otto anni. Sono indicati criteri specifici per la retribuzione e per il cumulo dei periodi già goduti.
Contribuzione figurativa
La circolare chiarisce che la contribuzione figurativa copre i periodi di astensione facoltativa e malattia del bambino non retribuiti, nonché i riposi giornalieri non retribuiti. Per i periodi dal terzo all’ottavo anno, la copertura è convenzionalmente determinata al 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, ferma restando la possibilità di integrazione volontaria.
Tutela in caso di dimissioni e conservazione del posto
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino, o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o affidato, devono essere convalidate dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro. Nei casi disciplinati dalla legge è garantita la conservazione del posto e, salvo rinuncia, il rientro nella stessa unità produttiva o in altra del medesimo comune.
Modifiche alla Legge n. 104/1992
Viene eliminato il requisito della convivenza per i permessi e per la scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio del soggetto che assiste il familiare con handicap. È introdotto il principio di alternatività tra permessi orari e giornalieri per la persona con handicap, che non possono essere cumulati nello stesso mese. Si estende inoltre l’applicazione delle disposizioni ai genitori e familiari lavoratori subordinati che assistono con continuità ed esclusività un parente o affine entro il terzo grado, anche non convivente.
Istruzioni operative e modelli
La circolare fornisce indicazioni per l’inserimento in procedura SPA delle varie causali, tra cui quelle per astensione obbligatoria, parto prematuro, riposi giornalieri, astensione facoltativa e malattia del bambino. Sono allegati modelli di domanda per astensione obbligatoria, riposi giornalieri, astensione facoltativa e malattia del bambino, oltre alla scheda riepilogativa degli istituti e delle relative condizioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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