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Circolare

Circolare INAIL n. 61 del 10 agosto 2000

Determinazione per l'anno 2000 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL n. 61/2000 aggiorna per l’anno 2000 i limiti minimi di retribuzione giornaliera e illustra come applicarli al calcolo delle contribuzioni e dei premi assicurativi, distinguendo tra retribuzioni effettive, convenzionali, part-time, categorie speciali e premi unitari. La novità principale è l’effetto del D.lgs. n. 61/2000, che dal 1° aprile 2000 abroga la vecchia disciplina dei minimali inferiori per alcuni settori, rendendo applicabile un solo minimale giornaliero più elevato. La circolare chiarisce inoltre i valori 2000 per artigiani, cooperative, lavoratori a domicilio, portuali, domestici, dirigenti, parasubordinati e categorie scolastiche, con allegati contenenti tabelle riassuntive e il testo della circolare ministeriale n. 23/2000.

Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il 2000 e criteri di calcolo contributivo/risarcitivo

Determinazione per l'anno 2000 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera

La circolare INAIL n. 61 del 10 agosto 2000 definisce, per l’anno 2000, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera da assumere per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Il documento coordina la disciplina previgente con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 61/2000 sul lavoro a tempo parziale e dal D.lgs. n. 38/2000 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La circolare richiama, in particolare, il D.P.R. n. 1124/1965, il D.L. n. 402/1981, il D.L. n. 463/1983, il D.L. n. 726/1984, il D.L. n. 338/1989, il D.M. 3 dicembre 1999 e i decreti legislativi n. 38/2000 e n. 61/2000. L’obiettivo è chiarire, per il 2000, quali importi debbano essere utilizzati come base imponibile nei diversi regimi: retribuzioni effettive, retribuzioni convenzionali, speciali retribuzioni convenzionali, premi speciali unitari e profilo risarcitivo.

Disciplina fino al 31 marzo 2000

Fino al 31 marzo 2000 operano due minimali giornalieri per le retribuzioni effettive e un minimale per le retribuzioni convenzionali. La retribuzione imponibile non può essere inferiore alla retribuzione stabilita da leggi o contratti collettivi più rappresentativi; tuttavia continuano ad applicarsi i limiti minimi di retribuzione giornaliera ex D.L. n. 402/1981, rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT.

Per il 2000, il minimale generale per le retribuzioni effettive è pari a lire 68.552, corrispondenti a euro 35,40, mentre per i lavoratori occupati in particolari settori con orario non superiore a 4 ore giornaliere, senza contratto part-time, il minimale è pari a lire 28.864, euro 14,91. Per l’istruzione prescolare non statale valgono importi specifici: lire 72.490 per impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive, lire 33.500 per impiegati docenti e non docenti, lire 26.800 per gli operai.

Per le retribuzioni convenzionali, fino al 31 marzo 2000 il minimale generale è pari a lire 36.080, euro 18,63, mentre per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970 il limite minimo è pari a lire 38.070, euro 19,66.

Disciplina dal 1° aprile 2000

Dal 1° aprile 2000, per effetto dell’art. 11 del D.lgs. n. 61/2000, viene meno la disciplina dei minimali inferiori prevista dall’art. 5 del D.L. n. 726/1984 per alcuni settori e categorie. Ne deriva un minimale giornaliero unico per le retribuzioni effettive, pari a lire 68.552, applicabile anche ai lavoratori in particolari settori con orario ridotto e agli insegnanti dell’istruzione prescolare non statale, mentre restano esclusi gli operai agricoli, che conservano una disciplina autonoma.

La circolare precisa che il minimale unico si estende anche alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali il D.L. n. 402/1981 non prevede uno specifico limite minimo, ma non incide sulle posizioni per le quali esiste un limite ad hoc, come i soci di cooperative anche di fatto, ai quali continua a riferirsi il limite di lire 38.070.

Settore agricolo, lavoratori a domicilio e speciali erogazioni

Per gli operai agricoli il limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2000 è pari a lire 60.980, euro 31,49, aggiornato solo sulla base dell’indice ISTAT e non assoggettato al minimale generale. Per i lavoratori a domicilio il limite specifico è pari a lire 38.070, ma la circolare chiarisce che, se inferiore, va adeguato al minimale più elevato di lire 68.552.

Restano inoltre escluse dall’adeguamento al minimale generale le speciali erogazioni di natura mutualistica e previdenziale, come integrazioni per infortunio, malattia, maternità, cassa integrazione e analoghe prestazioni a carico del datore di lavoro.

Retribuzioni convenzionali: criteri e casi particolari

La circolare distingue le retribuzioni convenzionali in due gruppi: quelle che rientrano nel principio generale di adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e quelle “speciali”, fissate annualmente con decreto ministeriale o stabilite da legge, che seguono regole autonome.

Per le retribuzioni convenzionali “generali” si applicano, fino al 31 marzo 2000, il minimale di lire 36.080 per la generalità delle categorie e quello di lire 38.070 per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970. Dal 1° aprile 2000, per i lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto, il minimale sale a lire 68.552; per i soci di cooperative anche di fatto resta il limite di lire 38.070.

La circolare chiarisce anche i criteri di calcolo: quando previsto un importo annuale, esso va frazionato in 300 giorni lavorativi; quando è previsto un importo giornaliero, esso va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza, con tetto ordinario di 25 giorni mensili e 300 annui; quando il decreto ministeriale indica un periodo di occupazione media mensile, l’importo va moltiplicato per quel periodo a prescindere dall’effettiva presenza.

Cooperative di fatto e D.P.R. n. 602/1970

La circolare dedica ampia attenzione alle cooperative di fatto, distinguendole dalle cooperative in senso stretto. Per essere considerato organismo cooperativo di fatto, devono sussistere requisiti quali organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro, conferimento del ricavato, ripartizione tra i soci secondo regole statutarie o atti scritti, numero minimo di tre soci ed effettivo esercizio dell’attività da parte dei soci.

Il D.M. 3 dicembre 1999, allegato alla circolare, disciplina i soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, soggetti al D.P.R. n. 602/1970, stabilendo un imponibile giornaliero di lire 38.200 e un periodo di occupazione media mensile di 26 giornate lavorative, con diverso regime per i territori del Mezzogiorno e possibilità di optare per il periodo di 26 giorni in presenza di condizioni più favorevoli.

Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

La circolare individua varie categorie con retribuzioni convenzionali fissate da decreti ministeriali. Tra queste rientrano i familiari partecipanti all’impresa familiare, i lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali, gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, i soci di cooperative soggetti al D.P.R. n. 602/1970 e i soci volontari delle cooperative sociali.

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a lire 71.285 nel primo semestre 2000. Per i lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali il riferimento è a un imponibile mensile di lire 1.588.620, calcolato su 12 giorni medi mensili. Per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, le retribuzioni convenzionali ex D.M. 31 marzo 1980 si adeguano al minimale generale o al limite specifico per soci di cooperative, a seconda dei casi.

Per i soci di cooperative soggetti al D.P.R. n. 602/1970, il D.M. 3 dicembre 1999 stabilisce una nuova retribuzione convenzionale giornaliera di lire 38.200, superiore al limite minimo di lire 38.070; la circolare riporta i valori mensili per i diversi ambiti territoriali. Per i soci volontari delle cooperative sociali la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a lire 68.552.

Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

Le retribuzioni convenzionali stabilite con legge, pur rientrando nell’art. 30, comma 1, T.U., sono considerate “speciali” e non soggette al generale adeguamento ai minimali giornalieri. La circolare richiama tre fattispecie: addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori part-time e lavoratori dell’area dirigenziale.

Per i domestici e familiari sono riportate le tabelle di retribuzione convenzionale oraria per il 2000. Per i part-time, la base imponibile si determina moltiplicando la retribuzione oraria minimale o tabellare, scegliendo quella più elevata, per tutte le ore da retribuire, comprese ferie, festività, permessi retribuiti, malattia, maternità e lavoro supplementare o straordinario, entro il limite di 25 giorni mensili. Per i dirigenti, dal D.lgs. n. 38/2000, la base imponibile corrisponde al massimale di rendita, con imponibile giornaliero di lire 132.365 e mensile di lire 3.309.085 fino al 30 giugno 2000.

Nuova retribuzione di ragguaglio e parasubordinati

Dal 16 marzo 2000, la retribuzione di ragguaglio prevista dall’art. 30, comma 4, T.U., come modificato dal D.lgs. n. 38/2000, non è più la retribuzione dei prestatori d’opera della stessa qualifica o località, ma diventa la retribuzione valida ai fini del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’art. 116, comma 3, T.U. In assenza di retribuzione convenzionale o effettiva, si assume quindi il minimale di rendita, con imponibile giornaliero di lire 71.275 e mensile di lire 1.781.835 dal 16 marzo al 30 giugno 2000.

Per i lavoratori parasubordinati, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, sempre nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita, con applicazione del criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionata in dodicesimi in base alla durata del rapporto.

Premi speciali unitari

La circolare aggiorna anche i premi speciali unitari per le attività di cui all’art. 42 T.U., cioè quelle per le quali il premio non si calcola sulla base della retribuzione imponibile ordinaria ma con parametri diversi, quali numero delle persone, durata della lavorazione o numero delle macchine.

Sono trattati, in particolare, i premi per artigiani, facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, frantoi oleari, pescatori della piccola pesca, insegnanti e studenti di scuole non statali, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte. Per gli artigiani sono riportati i premi minimi annuali per classe di rischio; per facchini e trasportatori i premi trimestrali differenziati secondo l’adesione o meno al D.P.R. n. 602/1970; per la frangitura delle olive i premi variano in funzione del tipo di frantoio e della durata della campagna; per i pescatori è previsto un premio mensile; per insegnanti e studenti sono indicati i criteri per l’anno scolastico 1999/2000, con adeguamenti al minimale unico dal 1° aprile 2000.

Profili risarcitori

Sul versante risarcitivo, la circolare precisa che le indennità per inabilità temporanea assoluta e le rendite per inabilità permanente e ai superstiti vanno adeguate agli importi vigenti per gli eventi dal 1° gennaio 1999. Il minimale di rendita annuo è pari a lire 21.382.000 e il massimale a lire 39.709.000; in termini giornalieri corrispondono, rispettivamente, a lire 71.275 e lire 132.365 fino al 30 giugno 2000.

La Direzione Generale riserva infine successive comunicazioni per gli importi aggiornati dal 1° luglio 2000 e per i premi speciali artigiani, una volta emanati i relativi decreti di rivalutazione e la nuova tariffa artigiana.

Punti principali

Aggiornamento dei minimali e effetto del D.lgs. n. 61/2000

La circolare stabilisce i limiti minimi 2000 per il calcolo di tutte le contribuzioni INAIL in materia previdenziale e assistenziale. La disciplina distingue il periodo fino al 31 marzo 2000, in cui restano in vigore più minimali giornalieri per le retribuzioni effettive e convenzionali, dal periodo dal 1° aprile 2000, in cui l’abrogazione dell’art. 5 del D.L. n. 726/1984, disposta dall’art. 11 del D.lgs. n. 61/2000, comporta l’applicazione di un unico minimale giornaliero per le retribuzioni effettive, esteso anche a molte retribuzioni convenzionali. Il testo richiama la circolare ministeriale n. 23/2000, che precisa la portata dell’abrogazione e conferma la permanenza del limite minimo specifico di lire 10.000 per soci di cooperative, pescatori e lavoratori a domicilio.

Retribuzioni effettive: minimale generale, settore ridotto e istruzione prescolare

Per la generalità dei lavoratori dipendenti il minimale giornaliero è pari a lire 68.552 (euro 35,40) sia dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 sia dal 1° aprile al 31 dicembre 2000, con esclusione delle retribuzioni agricole e delle speciali erogazioni. Fino al 31 marzo 2000 restano distinti il minimale generale e quello inferiore di lire 28.864 per i lavoratori di alcuni settori occupati con orario non superiore a 4 ore giornaliere senza contratto part-time; dal 1° aprile 2000 questo minimale inferiore viene abrogato e anche tali lavoratori confluiscono nel minimale unico di lire 68.552. Per l’istruzione prescolare non statale, fino al 31 marzo 2000 sono previsti importi specifici per dirigenti, impiegati e operai; dal 1° aprile 2000 gli importi inferiori si adeguano al minimale unico.

Settore agricolo e lavoratori a domicilio

Gli operai agricoli mantengono un proprio limite minimo di retribuzione giornaliera, aggiornato solo secondo l’indice ISTAT e non soggetto all’adeguamento al minimale generale: per il 2000 è pari a lire 60.980 (euro 31,49). Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo specifico è pari a lire 38.070 per il 2000, ma la circolare precisa che, ove inferiore, esso va adeguato al minimale più elevato di lire 68.552; inoltre richiama le istruzioni pregresse contenute nelle circolari INAIL citate.

Retribuzioni convenzionali: disciplina generale, cooperative e periodi di occupazione

Per le retribuzioni convenzionali, fino al 31 marzo 2000 il minimale giornaliero generale è pari a lire 36.080 (5% del trattamento minimo mensile di pensione), mentre per i soci di cooperative ex D.P.R. n. 602/1970 opera il limite specifico di lire 38.070. Dal 1° aprile 2000 il minimale giornaliero unico di lire 68.552 si estende alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non esiste un limite specifico, mentre per i soci di cooperative anche di fatto resta applicabile il limite di lire 38.070. La circolare distingue inoltre tra retribuzioni convenzionali annuali, giornaliere e giornaliere moltiplicate per periodi di occupazione media mensile, indicando i criteri di calcolo e la rilevanza dei limiti di 25 giorni mensili e 300 annui.

Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

La circolare esamina varie categorie disciplinate da decreti ministeriali: familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, soci di cooperative soggetti al D.P.R. n. 602/1970, soci volontari delle cooperative sociali, e categorie con retribuzioni convenzionali provinciali. Sono riportati gli importi 2000 per ciascuna categoria, con riferimento al minimale di rendita (giornaliero lire 71.275 fino al 30 giugno 2000), al nuovo imponibile giornaliero per i soci delle cooperative soggette al D.P.R. n. 602/1970 (lire 38.200) e ai diversi periodi di occupazione media mensile fissati per territorio. Viene chiarita anche la nozione di cooperativa di fatto e i requisiti per l’applicazione del regime specifico.

Retribuzioni convenzionali stabilite con legge: domestici, part-time e dirigenti

Le retribuzioni convenzionali stabilite con legge sono trattate come speciali e non rientrano nel meccanismo generale di adeguamento ai minimali giornalieri. Per i lavoratori domestici e familiari sono richiamate le tabelle orarie 2000; per i lavoratori part-time la base imponibile resta legata alla retribuzione convenzionale oraria, calcolata confrontando retribuzione minimale e tabellare e moltiplicandola per le ore complessive da retribuire, incluse assenze retribuite e lavoro supplementare/straordinario; per i dirigenti, dal D.lgs. n. 38/2000, la base imponibile è pari al massimale di rendita, con importi 2000 di lire 132.365 giornalieri e lire 3.309.085 mensili fino al 30 giugno.

Nuova retribuzione di ragguaglio e compensi dei parasubordinati

Dal 16 marzo 2000 l’art. 8 del D.lgs. n. 38/2000 sostituisce la previgente retribuzione di ragguaglio con un criterio ancorato al minimale di rendita, da applicare in via residuale quando non esistano retribuzione fissa, retribuzione convenzionale o tabelle fisse. Per il periodo 16 marzo-30 giugno 2000 il valore giornaliero è lire 71.275 e quello mensile lire 1.781.835. Per i collaboratori coordinati e continuativi la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo di rendita, con importi mensili 2000 da lire 1.781.835 a lire 3.309.085 nel periodo indicato.

Premi speciali unitari e categorie interessate

La circolare aggiorna i premi speciali unitari ex art. 42 T.U. per artigiani, facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, frangitura olive, pescatori della piccola pesca, insegnanti, alunni/studenti e candidati all’emigrazione. Per gli artigiani sono indicati premi annui per classe di rischio, calcolati su una retribuzione minima annua di lire 20.565.600 e applicabili in via provvisoria nell’attesa della nuova tariffa artigiana. Per facchini e trasportatori sono riportati i premi trimestrali distinti tra organismi non soggetti e soggetti al D.P.R. n. 602/1970; per i frantoi olivicoli i premi dipendono dal tipo di frantoio e dalla durata dei lavori; per i pescatori il premio è mensile; per insegnanti e studenti sono richiamati i criteri annuali e le regole di riparto tra anno scolastico 1999/2000 e periodi anteriori/posteriori al 1° aprile 2000.

Profilo risarcitivo e minimale/massimale di rendita

La circolare precisa che l’indennità per inabilità temporanea assoluta e le rendite per inabilità permanente e ai superstiti devono essere adeguate ai nuovi importi per eventi dal 1° gennaio 1999, con riferimento al minimale e massimale di rendita pari, rispettivamente, a lire 21.382.000 e lire 39.709.000 annui, corrispondenti a lire 71.275 e lire 132.365 giornaliere fino al 30 giugno 2000. La Direzione Generale si riserva di comunicare gli importi aggiornati dal 1° luglio 2000 non appena intervenuto il decreto interministeriale di rivalutazione delle rendite, così come i nuovi importi dei premi speciali artigiani quando sarà emanata la nuova tariffa artigiana.

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