Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9626/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo e per quanto di ragione, dei seguenti atti: 1) la delibera A.g.com. n. 136/22/Cons del 28 aprile 2022, pubblicata in data 6 maggio 2022, non notificata, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.A. relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa bitstream rame e bitstream NGA per l’anno 2021”; 2) ogni altro atto al predetto antecedente conseguente connesso o presupposto, ivi espressamente inclusa ove occorrer possa la delibera di consultazione pubblica n. 80/21/CIR, del 24 giugno 2021; quanto ai motivi aggiunti depositati il 27.02.2023, per l’annullamento, per quanto di ragione, dei seguenti atti: 1) la delibera A.g.com. n. 136/22/Cons del 28 aprile 2022, pubblicata in data 6 maggio 2022, non notificata, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.A. relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa bitstream rame e bitstream NGA per l’anno 2021”; 2) ogni altro atto al predetto antecedente conseguente connesso o presupposto, ivi espressamente inclusa, ove occorrer possa, la delibera di consultazione pubblica n. 80/21/CIR, del 24 giugno 2021; quanto ai motivi aggiunti depositati il 19.09.2024, per l’annullamento, per quanto di ragione dei seguenti atti: 1) la delibera A.g.com. n. 136/22/Cons del 28 aprile 2022, pubblicata in data 6 maggio 2022, non notificata, recante “Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia S.p.A. relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa bitstream rame e bitstream NGA per l’anno 2021”; 2) ogni altro atto al predetto antecedente conseguente connesso o presupposto, ivi espressamente inclusa ove occorrer possa la delibera di consultazione pubblica n. 80/21/CIR, del 24 giugno 2021;

Giustizia amministrativa202208166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM n. 136/22/CONS di approvazione dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa bitstream rame e bitstream NGA per l'anno 2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera con cui AGCOM ha approvato l'offerta di riferimento dell'operatore incumbent, lamentando un'istruttoria insufficiente e la violazione del principio di orientamento dei prezzi ai costi effettivi ed efficienti. Il ricorso introduttivo censurava, in particolare, il mancato orientamento al costo dei prezzi della banda ATM, la mancata rivalutazione dei costi dei kit bitstream, l'inclusione di una componente aggiuntiva per il collaudo e la qualificazione del servizio Bitstream Naked, la determinazione dei costi logici dei contributi una tantum di attivazione e la presunta sovrastima dei costi degli interventi a vuoto in assurance. Sono stati dedotti, tra gli altri, violazione degli artt. 3, 4, 11, 13, 46, 47 e 50 d.lgs. n. 259/2003, violazione dei principi di orientamento al costo e neutralità tecnologica, illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento dei presupposti. Con i primi motivi aggiunti sono stati dedotti vizi derivati dalle censure originarie. Con i secondi motivi aggiunti sono stati dedotti violazione della disciplina delle comunicazioni elettroniche, del principio di orientamento al costo, dei principi di partecipazione e trasparenza, difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 296 TFUE. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul primo motivo, relativo alla banda ATM, e sui due ricorsi per motivi aggiunti. I motivi residui dal secondo al quinto riguardano i costi dei kit, il collaudo opzionale e la gestione dei trouble ticket, la componente logica dei contributi una tantum e gli interventi a vuoto.

La decisione

Il TAR ha pronunciato sentenza non definitiva. Ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso introduttivo limitatamente al primo motivo, relativo alle condizioni economiche della banda ATM, e ha dichiarato improcedibili entrambi i ricorsi per motivi aggiunti, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente. Il giudice ha rilevato che tali censure erano già state respinte dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8985/2024, sicché il loro esame non conservava utilità. Quanto ai motivi residui dal secondo al quinto, il TAR non li ha ancora decisi. La controversia sugli interventi a vuoto è collegata a una verificazione tecnica disposta dal Consiglio di Stato in altro giudizio, relativo alla precedente offerta di riferimento, il cui esito è ritenuto rilevante per valutare la fondatezza delle doglianze. La trattazione della parte residua è stata pertanto rinviata a nuova udienza, da fissarsi all'esito del giudizio d'appello e della verificazione tecnica. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della pronuncia non definitiva.

  • artt. 3, 4, 11, 13, 46, 47 e 50 d.lgs. n. 259/2003

    Invocati dalla ricorrente quali disposizioni che imporrebbero, nell'ambito della regolazione dell'accesso all'ingrosso, il rispetto dei principi di orientamento dei prezzi ai costi effettivi ed efficienti e degli ulteriori principi regolatori dedotti.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato nei motivi aggiunti in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 296 TFUE

    Invocato nei motivi aggiunti in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'Unione europea.

  • art. 2589/2024

    L'ordinanza del Consiglio di Stato è richiamata quale provvedimento che ha disposto la verificazione tecnica in altro giudizio, il cui esito è ritenuto rilevante per la decisione dei motivi residui.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di una censura determina l'improcedibilità parziale del ricorso, limitatamente a quella censura, quando il ricorrente dichiari espressamente di non voler più ottenere una pronuncia sul relativo capo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l'improcedibilità dei motivi aggiunti quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla loro decisione, anche se i motivi riguardano atti già impugnati e vizi derivati.
  • Quando la fondatezza dei motivi dipende dall'esito di una verificazione tecnica disposta in un diverso giudizio, il giudice può rinviare la decisione sui motivi residui all'esito di tale accertamento, senza definirli nel merito con la sentenza parziale.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Estinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.