Cassazione Penale, Ordinanza n. 18056/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il detenuto ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Catania che aveva ritenuto legittimo il trattenimento di una lettera a lui inviata da altro detenuto sottoposto al medesimo regime speciale. Il difensore ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 15 e 111, comma 6, Cost., all'art. 18-ter ord. pen. e all'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo in sostanza che il controllo sulla corrispondenza nel regime 41-bis richiede una motivazione specifica e deve fondarsi sul solo contenuto della singola missiva, non su elementi estrinseci o generici sospetti. La censura era supportata anche da memoria difensiva. Il Tribunale aveva invece valorizzato il contenuto della lettera, ritenendo che frasi sintetiche, riferimenti a vicende non chiare, nomi di soggetti ignoti e allusioni a fatti non comprensibili facessero presumere un linguaggio criptico e quindi potenzialmente pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, ribadendo che nel controllo sulla corrispondenza del detenuto in regime 41-bis la decisione di non inoltro o trattenimento è legittima solo se sorretta da motivazione, anche sintetica, basata su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva corrisponda a quello apparente. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il trattenimento di corrispondenza tra detenuti al 41-bis non può fondarsi su elementi diversi dal contenuto della singola missiva, ma solo sulla presenza nel testo di elementi grafici o espressivi che alterino il significato apparente e veicolino messaggi vietati. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sulla presenza di frasi allusive e criptiche nella missiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 15 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale in tema di segretezza e limitazioni della corrispondenza, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 18-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
Norma posta a fondamento del controllo sulla corrispondenza dei detenuti e del trattenimento della missiva.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Invocato come norma sulla motivazione dei provvedimenti del giudice.
art. 41-bis ord. pen.
Indica il regime detentivo speciale nell'ambito del quale opera il controllo sulla corrispondenza e si giustifica il trattenimento della missiva in presenza di contenuti allusivi o criptici.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel controllo della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il provvedimento di non inoltro o trattenimento è legittimo solo se motivato, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che consentano di dubitare ragionevolmente che il contenuto reale della missiva coincida con quello apparente.
- Il controllo sulla corrispondenza nel regime 41-bis non può fondarsi su elementi estranei al testo della singola lettera, ma deve avere riguardo al contenuto della missiva e alla eventuale presenza di segni, formule o modalità espressive idonei a veicolare messaggi occulti o allusivi.
- La valutazione di legittimità del trattenimento è corretta quando il giudice di merito individui nel testo riferimenti sintetici, non chiari e potenzialmente criptici, tali da far emergere il rischio di comunicazioni indirette in contrasto con le finalità del regime speciale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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