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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12904/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza d'appello che aveva assolto Maino e Spinale e annullato le sanzioni amministrative nei confronti di B Pack. I principali profili dedotti erano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella esclusione dell'associazione per delinquere, con specifica censura sulla mancata valutazione di una intercettazione ritenuta decisiva per dimostrare il legame tra i vari partecipi; 2) erronea qualificazione della 'genericità' dell'imputazione in relazione ai plurimi episodi di truffa contestati tra gennaio 2014 e il 15 novembre 2017, nonostante indagini e atti di dibattimento avessero individuato tempi e modalità; 3) mancato e carente esame critico da parte della Corte d'appello delle prove ritenute decisionali dal Tribunale di primo grado, con riproposizione testuale di argomentazioni di parte senza confutare puntualmente le conclusioni del primo giudice; 4) errori motivazionali specifici circa l'idoneità organizzativa e l'oggetto sociale della B Pack e la valutazione delle dichiarazioni e delle intercettazioni che collegavano Spinale ad altri coimputati; 5) richiesta di annullamento limitato agli effetti civili per ottenere la possibilità di ottenere il ristoro del danno patrimoniale riconosciuto in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha confermato che la sentenza d'appello non ha dato sufficiente e puntuale motivazione rispetto alle prove e alle argomentazioni del Tribunale, in particolare circa la responsabilità penale e le condotte di Maino e Spinale che potevano avere rilevanza ai fini civili. La Corte ha però precisato che la sentenza di assoluzione è irrevocabile sotto il profilo penale e che molte statuizioni (compresa la revoca delle confische non impugnate) sono divenute definitive. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile in grado di appello per un nuovo giudizio in ordine alla responsabilità civile e alla liquidazione delle spese per questo grado di legittimità. Ha inoltre escluso l'ammissibilità di censure della parte civile nei confronti della B Pack nella sede penale, ove questa non fosse stata tempestivamente costituita parte civile ai sensi del procedimento per responsabilita 231.

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto la legittimita e l'ammissibilita del ricorso della parte civile nell'ottica della protezione degli interessi risarcitori

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Richiama i vizi di motivazione e le violazioni di legge imputate alla sentenza impugnata: la Corte ha accertato carenza motivazionale in relazione alla riforma in senso assolutorio e alla mancata confutazione puntuale delle ragioni del primo giudice

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: la questione verteva sull'accertamento dei rapporti tra i presunti sodali e sulla necessità di valutare le intercettazioni come prova dell'esistenza del sodalizio

  • artt. 110, 640 e 61 nn. 7 e 11 cod. pen.

    Riferimento al concorso in truffa aggravata contestato: la ricostruzione degli episodi di truffa è centrale per la valutazione sia penale sia, soprattutto qui, degli effetti civili

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio menzionata tra le imputazioni originarie; rilevante per il complesso delle contestazioni ma non decisiva ai fini dell'annullamento limitato agli effetti civili

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiama la procedura celebrata con contraddittorio scritto e senza richiesta di trattazione orale; dato processuale richiamato in motivazione

  • art. 125, comma 3 e art. 546, lett. e), cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della prova e sui limiti del giudizio d'appello: la Corte ha rilevato che la Corte territoriale non si è adeguatamente confrontata con la prova dichiarativa ritenuta decisiva

  • art. 652 cod. proc. pen.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste … nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso …

    La Corte conferma che l'assoluzione irrevocabile ha effetti di giudicato nel processo civile; ciò giustifica l'interesse della parte civile a impugnare decisioni di assoluzione per preservare la possibilità di ottenere il risarcimento

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (artt. 24-ter comma 2 e 25-octies comma 1 richiamati)

    Rinvio alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti: la Corte osserva che nei procedimenti per responsabilità 231 non è previsto l'istituto della costituzione di parte civile nei confronti dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente da reato

Massime di principio

  • La parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di assoluzione che pregiudichi il suo interesse risarcitorio: l'assoluzione irrevocabile ha efficacia di giudicato anche nel giudizio civile
  • Quando la Corte d'appello riforma una condanna in assoluzione deve fornire una motivazione puntuale e adeguata che confuti in modo specifico le argomentazioni e le prove ritenute decisive dal primo giudice; la carenza in tal senso può giustificare l'annullamento limitato agli effetti civili
  • I vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. sono efficaci quando l'atto di impugnazione dimostra che la decisione d'appello non ha esaminato o ha travisato prove decisive (es. intercettazioni, dichiarazioni decisive, documentazione probatoria)
  • In ipotesi in cui la sentenza penale sia irrevocabile sotto il profilo penale, la Corte di Cassazione può limitare l'effetto dell'annullamento agli aspetti civili e rinviare per nuovo giudizio in sede civile, onde consentire al danneggiato di ottenere il ristoro
  • Nel processo per responsabilità amministrativa d'ente (d.lgs. 231/2001) non è previsto lo strumento della costituzione di parte civile contro l'ente imputato per l'illecito amministrativo dipendente da reato
  • Per evitare il rischio che una riforma in assoluzione sia impugnata con successo dalla parte civile, la difesa della parte che chiede l'assoluzione deve provare non solo profili giuridici ma anche confutare puntualmente le prove tecniche e dichiarative indicate dal primo giudice

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