Sentenza del 09/01/2020 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Torino
Adesione alla "definizione agevolata", effettuata in termini - Comportamento doloso del proprio commercialista - Estinzione della pretesa tributaria quanto all'imposta con il pagamento dell'ultima rata (c.d. rottamazione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il contribuente aveva subito compensazioni irregolari operate dal proprio commercialista, che aveva compensato debiti IRPEF con crediti inesistenti. Dopo la scoperta del dolo del professionista il contribuente ha spontaneamente caricato a sistema il proprio debito, annullato la compensazione irregolare e ha aderito alla definizione agevolata (cd. rottamazione), pagando le cinque rate previste; l'Ufficio ha successivamente notificato un atto di recupero contestando la pretesa tributaria residua e le relative conseguenze.
La decisione
la decisione ha ritenuto che, con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata effettuata in termini e con il pagamento dell'ultima (quinta) rata effettuato prima della notifica dell'atto di recupero, si è estinta la pretesa tributaria relativamente all'imposta. Non è stata accolta la censura dell'Ufficio in relazione all'ingiusto profitto, dato che lo spontaneo caricamento del debito e l'annullamento della compensazione irregolare hanno fatto venir meno l'ingiusto profitto con altrui danno. Tuttavia sono state confermate sanzioni connesse al ritardo (oltre 90 giorni) nell'emendamento volontario operato dal contribuente.
Norme richiamate
norme sulla definizione agevolata (cd. "rottamazione")
l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle rate previste estinguono la pretesa tributaria relativa all'imposta oggetto della definizione; tale estinzione impedisce il successivo recupero dell'imposta da parte dell'Amministrazione se l'ultima rata è stata versata prima della notifica dell'atto di recupero.
norme sul regime delle compensazioni e sull'annullamento delle compensazioni irregolari
la rettifica/annullamento tempestivo di compensazioni inesistenti e il caricamento spontaneo del debito da parte del contribuente incidono sulla sussistenza dell'ingiusto profitto; l'Amministrazione non può invocare un profitto ingiusto quando il soggetto ha eliminato la situazione che lo aveva generato prima dell'atto di recupero.
norme sulle sanzioni per ritardo nella regolarizzazione (sanzioni tributarie)
rimangono applicabili sanzioni amministrative per il ritardo nell'emendamento volontario se l'intervento del contribuente è avvenuto oltre termini previsti (qui indicati come oltre 90 giorni); tali sanzioni non sono eliminate dall'adesione alla definizione agevolata relativa all'imposta, salvo diverso disposto normativo.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata e il pagamento completo delle rate estinguono la pretesa tributaria relativa alle imposte oggetto della definizione se la completa esecuzione avviene prima della notifica di atti di recupero.
- La scoperta di un comportamento doloso del professionista che ha operato compensazioni inesistenti non impedisce al contribuente di regolarizzare la propria posizione: l'annullamento della compensazione irregolare e il pagamento spontaneo possono far venir meno la condizione di 'ingiusto profitto' richiamata dall'Amministrazione.
- L'estinzione dell'imposta non esclude automaticamente l'applicazione di sanzioni per ritardi o omissioni: se la regolarizzazione volontaria avviene oltre i termini normativamente rilevanti (qui indicati come oltre 90 giorni), possono comunque essere irrogate sanzioni amministrative.
- Per limitare rischi: al primo sospetto di compensazioni o registrazioni anomale è consigliabile agire tempestivamente (annullamento, ricarico a sistema, adesione alle procedure di definizione agevolata quando applicabili) e conservare evidenze della tempestività per opposizioni future.
- L'Amministrazione non può recuperare imposte già estinte dalla definizione agevolata se il contribuente ha adempiuto completamente prima della notifica dell'atto di recupero; le contestazioni possono però riguardare sanzioni o interessi residui se previsti dalla normativa.
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