Sentenza del 16/05/2019 n. 3047 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Imposta di registro - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la prescrizione della pretesa tributaria derivante da imposta di registro applicata in base a una sentenza passata in giudicato. Il contribuente sosteneva che la cartella fosse stata emessa oltre il termine applicabile. La questione consisteva nello stabilire se dovesse applicarsi un termine più breve, proprio della riscossione tributaria, oppure il termine decennale previsto dall’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, considerando che il credito era stato definitivamente accertato con sentenza.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta soggetta al termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986. Quando il titolo della pretesa è una sentenza passata in giudicato, il credito ha natura definitiva e trova il proprio titolo nella decisione giudiziale; pertanto, la cartella deve essere emessa entro dieci anni. La massima non esplicita l’esito concreto del giudizio né indica se, nel caso specifico, la cartella fosse tempestiva; stabilisce però il principio favorevole alla validità della pretesa se notificata entro il termine decennale.
Norme richiamate
Art. 78 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In tema di imposta di registro, qualora il titolo della pretesa tributaria si fondi su di una sentenza passata in giudicato, la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
La norma è interpretata nel senso che il credito per imposta di registro derivante da una sentenza definitiva si prescrive in dieci anni. Il termine decorre in relazione a un credito definitivamente accertato e avente titolo nella sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria è fondata su una sentenza passata in giudicato, occorre considerare la natura definitiva del credito e il titolo giudiziale, non soltanto la disciplina ordinaria della riscossione.
- Per l’imposta di registro derivante da una decisione giudiziaria definitiva, il termine di riferimento per l’emissione della cartella è quello decennale previsto dall’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
- Per verificare la prescrizione è necessario individuare la data del passaggio in giudicato, gli eventuali atti interruttivi e la data di emissione o notificazione della cartella.
- Il principio non implica automaticamente che ogni cartella sia valida: se sono trascorsi più di dieci anni senza validi atti interruttivi, il contribuente può eccepire la prescrizione.
- La regola riguarda le pretese il cui titolo sia effettivamente una sentenza definitiva; per crediti tributari fondati su titoli diversi possono applicarsi termini e discipline differenti.
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