Cassazione Penale, Sentenza n. 44120/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Mario Zambello per il concorso nell'acquisto di 6.000 banconote false. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione relativi ai gravi indizi di colpevolezza, lamentava che il Tribunale del riesame non avesse deciso sulla eccezione di nullità dell'ordinanza originaria e che la misura cautelare si fondasse unicamente su una intercettazione nella quale il fratello Gianluca lo avrebbe fatto nome, senza riscontri oggettivi (perquisizioni, pedinamenti, ulteriori intercettazioni). Si sosteneva inoltre che il ricorrente si fosse dichiarato estraneo e che alla data indicata fosse sottoposto a diversa misura cautelare, dunque privo di contatti con il fratello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato alla verifica della adeguatezza della motivazione del giudice di merito e non consenta una rivalutazione del compendio probatorio. Ha confermato che la gravità indiziaria può essere desunta dalla intercettazione (dialogo tra Gianluca Zambello e il capo del sodalizio Domenico Filadoro) che ricondusse il ruolo di Mario quale intermediario per fornire banconote false ad "amici di Novara"; tale elemento è stato ritenuto logico e sufficiente in sede cautelare senza bisogno di ulteriori riscontri ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. (i requisiti più rigorosi di gravità, precisione e concordanza si applicano principalmente al giudizio di responsabilità). La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha contestato la veridicità delle parole che lo coinvolgevano. Esito finale: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla cassa delle ammende; rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Indica il criterio di valutazione delle misure cautelari: la decisione deve motivare adeguatamente la gravità del quadro indiziario (non richiede prova piena, ma una qualificata probabilità di colpevolezza). La Corte ha applicato questo principio per confermare la legittimità della misura.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Nel giudizio di responsabilità richiede che le prove (in particolare le intercettazioni) che costituiscono prova diretta siano connotate da gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ricordato che tale requisito è rilevante soprattutto nel giudizio di responsabilità e non sempre necessario in sede cautelare.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'eventuale necessità di riscontri alle intercettazioni; la Corte ha chiarito che, in sede cautelare, non è sempre obbligatorio richiedere riscontri di cui al comma 3 se l'intercettazione appare chiara e credibile nel delineare il coinvolgimento dell'indagato.
art. 94, comma 1-ter
Riferimento procedurale agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione della Corte (formalità amministrative successive alla sentenza).
Massime di principio
- In Cassazione avverso misure cautelari il sindacato si limita a verificare la adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non a rinnovare la valutazione probatoria.
- Intercettazioni che contengono affermazioni chiare e credibili possono costituire da sole, in sede cautelare, un quadro indiziario grave sufficiente per la custodia cautelare, senza obbligo di riscontri materiali immediati.
- I più stringenti requisiti di gravità, precisione e concordanza delle prove intercettive (art. 192, comma 2) sono determinanti soprattutto nel giudizio di responsabilità, mentre in sede cautelare è sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza.
- Se la difesa non contesta la veridicità o l'erroneità delle dichiarazioni intercettate che coinvolgono l'indagato, la richiesta di ulteriori riscontri perde forza persuasiva in sede cautelare.
- Le censure che si risolvono in una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione: è necessario dimostrare illogicità, contraddittorietà o carenze motivazionali evidenti.
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