R.R. Lombardia 8/2015
Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Lombardia i servizi di collegamento in autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile, esercitabili previa SCIA. Definisce requisiti, procedure, obblighi, controlli e sanzioni, con regime transitorio per le autorizzazioni pregresse e una deroga 2024-2028 sul limite di anzianità degli autobus (fino a 8 anni).
Servizi autobus di collegamento con gli aeroporti lombardi
Disciplina dei servizi autobus di collegamento con gli aeroporti lombardi
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, i servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale. La disciplina è improntata a qualità, sicurezza, trasparenza e concorrenza, e richiede in via generale la presentazione di una SCIA all’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Sono regolati i servizi di trasporto pubblico non soggetti a obblighi di servizio pubblico, organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, anche mediante servizi a chiamata, relativi a:
- relazioni che originano nel territorio regionale e hanno come destinazione Malpensa T1/T2, Linate, Orio al Serio o Montichiari;
- relazioni tra i medesimi aeroporti;
- relazioni da territori di regioni confinanti con la Lombardia verso tali aeroporti, con almeno una fermata intermedia in Lombardia.
Restano esclusi:
- i servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. 422/1997;
- i collegamenti tra parcheggi aeroportuali e aree di accesso all’aeroporto, se autorizzati come servizi finalizzati, come noleggio con conducente o gestiti con mezzi immatricolati ad uso proprio;
- i collegamenti interni allo stesso aeroporto tra terminal o aree diverse, su percorsi aperti alla libera circolazione, anche con fermate intermedie sul sedime aeroportuale, se autorizzati come servizi finalizzati e con trasporto di passeggeri in piedi consentito.
Finalità della disciplina
La Regione mira a garantire collegamenti aeroportuali di qualità e legali, favorendo:
- il migliore soddisfacimento della domanda di mobilità;
- la definizione di requisiti, condizioni e procedure di esercizio;
- controlli e conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni;
- sicurezza dei viaggiatori e qualità del servizio;
- semplificazione amministrativa e competitività tra operatori.
Soggetti legittimati e struttura dell’attività
Il servizio può essere esercitato da:
- imprese autorizzate alla professione di trasportatore su strada di persone e iscritte al REN;
- aggregazioni di imprese costituite nei casi previsti dalla normativa richiamata.
Per “autobus in disponibilità dell’impresa” si intendono veicoli immatricolati di cui l’impresa, o soggetti ad essa collegati o controllati, abbia la proprietà o un titolo legale di disponibilità, anche non proprietario.
Requisiti per l’esercizio
Per avviare il servizio su una determinata relazione di traffico occorre possedere:
- l’iscrizione/abilitazione alla professione di trasportatore su strada di persone nel REN;
- certificazioni di qualità aziendale e ambientale UNI EN ISO 9001 e 14001, o equivalenti;
- autobus in disponibilità idonei per numero e caratteristiche, classificati in classe B o III, non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano beneficiato tutte le imprese di trasporto persone, immatricolati per la prima volta da non più di sei anni e conformi alle norme sulle emissioni;
- nulla osta sulla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché atto di assegnazione delle aree di fermata;
- assenza di controllo, controllo subito o comune con altre imprese/aggregazioni già operanti sulla stessa relazione;
- assenza, nei 6 mesi precedenti, di sospensioni del servizio;
- assenza, nei 12 mesi precedenti, di divieti di prosecuzione del servizio.
Se l’operatore è un’aggregazione di imprese, i requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti, salvo quelli relativi agli autobus e al nulla osta, che seguono regole specifiche interne all’aggregazione.
Procedura di avvio tramite SCIA
L’attività si avvia presentando SCIA all’Agenzia per il trasporto pubblico locale competente nel cui territorio è ubicato il punto di partenza o di arrivo della relazione di traffico. La SCIA è presentata telematicamente con firma digitale e deve contenere i dati identificativi dell’impresa e del legale rappresentante.
Alla SCIA vanno allegati, tra l’altro:
- dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti;
- individuazione della relazione di traffico, con documentazione cartografica di capolinea, percorso, fermate ed eventuali percorsi alternativi;
- programma di esercizio e tabelle orarie, con copertura delle 24 ore, salvo servizi a chiamata;
- descrizione dei mezzi organizzativi e commerciali;
- elenco degli autobus con estremi identificativi e titolo di disponibilità, compresi quelli che entreranno nella disponibilità entro 180 giorni;
- tariffe e tabelle polimetriche;
- dati del nulla osta e dell’assegnazione delle aree di fermata;
- certificazioni di qualità.
La SCIA deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante; nelle aggregazioni, da ciascun partecipante.
L’Agenzia, entro 60 giorni, può adottare il divieto di prosecuzione e la rimozione degli effetti dannosi se la SCIA è irregolare, mancano i requisiti, oppure il servizio compromette gravemente un servizio di TPL comparabile coperto da contratto di servizio sulle tratte interessate.
Avvio, aggiornamenti e vicende societarie
Il servizio deve essere attivato entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA.
Devono essere presentate nuove istanze mediante SCIA in caso di:
- cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
- fusione, scissione o trasformazione;
- mutamenti nella composizione dell’aggregazione di imprese.
Le variazioni di autobus, percorso o fermate richiedono un aggiornamento preventivo della SCIA con la relativa documentazione.
Per autobus immatricolati ad uso noleggio con conducente, la SCIA o il relativo aggiornamento costituisce titolo per l’utilizzo dei mezzi nel servizio.
Obblighi operativi degli esercenti
Gli operatori devono:
- mantenere i requisiti richiesti;
- rispettare percorso e fermate autorizzati;
- rispettare le prescrizioni su sicurezza e stalli;
- impiegare solo gli autobus indicati nella SCIA, salvo utilizzi autorizzati;
- ottenere autorizzazione preventiva per impiegare autobus adibiti ad altro servizio di linea;
- usare autobus immatricolati da non più di sei anni e conformi alle norme ambientali;
- rendere pubblico itinerario, fermate, orari, tariffe e condizioni di esercizio;
- dotare gli autobus di indicatori di percorso;
- adottare la carta della mobilità;
- comunicare variazioni di programma e tariffe almeno 3 giorni prima;
- comunicare entro 3 giorni le corse aggiuntive, entro il limite massimo di 20 corse al giorno;
- rispettare il programma di esercizio anche con veicoli di rinforzo, salvo servizi a chiamata e corse aggiuntive comunicate;
- rilasciare titoli di viaggio con indicazioni minime predeterminate;
- garantire riconoscibilità delle fermate;
- mantenere adeguati livelli di manutenzione e comfort e vietare passeggeri in piedi o non diretti/provenienti dagli aeroporti individuati;
- garantire accessibilità e trasporto dei passeggeri con disabilità secondo modalità pubblicizzate;
- consentire agevole acquisto dei titoli di viaggio;
- rispettare la normativa lavoristica e contributiva;
- rispettare la separazione contabile del Reg. CE 1370/2007;
- comunicare sospensioni o cessazioni con almeno 30 giorni di anticipo, per sospensioni non superiori a 180 giorni;
- trasmettere i dati di monitoraggio;
- conservare a bordo copia della SCIA e delle eventuali prescrizioni;
- disporre di aree o strutture di rimessaggio e manutenzione adeguate.
Assegnazione degli stalli di fermata
Gli enti proprietari o gestori delle aree di fermata devono assegnare gli stalli anche a titolo oneroso, secondo criteri:
- predeterminati;
- trasparenti;
- adeguatamente pubblicizzati;
- non discriminatori;
- tali da garantire libera concorrenza e rotazione.
Devono essere favoriti la copertura del servizio nelle 24 ore e il coordinamento degli orari tra operatori, con intervalli di effettuazione non inferiori a 10 minuti. È vietata la cessione degli stalli ad altri operatori; il divieto di prosecuzione del servizio comporta la revoca dello stallo.
Monitoraggio e controlli
La Regione svolge attività di studio e monitoraggio sull’impatto della disciplina e sull’andamento di domanda e offerta. Le imprese devono dotarsi di sistemi di monitoraggio sui passeggeri e sulle percorrenze e trasmettere i dati alla Direzione regionale competente ogni volta che siano richiesti e comunque almeno ogni sei mesi.
L’Agenzia per il trasporto pubblico locale effettua controlli sul possesso e mantenimento dei requisiti e sul rispetto degli obblighi. Il personale incaricato può verificare linee, comunicazioni, documenti e attivare le procedure sanzionatorie. Restano fermi i poteri della Direzione circoscrizionale aeroportuale e della polizia.
Richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione
Il sistema sanzionatorio prevede tre livelli principali:
- richiamo, per una serie di violazioni formali o sostanziali, con preavviso e 15 giorni per osservazioni;
- sospensione per 30 o 60 giorni in caso di reiterazioni o violazioni più gravi;
- divieto di prosecuzione quando la posizione non viene regolarizzata o in presenza di specifiche infrazioni gravi.
Tra le violazioni che comportano richiamo vi sono, ad esempio, il mancato rispetto di percorso e fermate, l’uso di autobus troppo anziani, la mancata pubblicità delle condizioni di esercizio, l’omessa adozione della carta della mobilità, i ritardi nelle comunicazioni di variazioni e corse aggiuntive, il mancato rilascio del titolo di viaggio, il mancato monitoraggio o la mancata disponibilità della SCIA a bordo.
Tre richiami sulla stessa relazione di traffico in due anni determinano un avvertimento; cinque richiami in tre anni comportano la sospensione di 30 giorni.
La sospensione di 60 giorni si applica, tra l’altro, per mancanza di certificazioni di qualità, mancato aggiornamento della SCIA, utilizzo improprio degli autobus, violazioni in materia di lavoro e contabilità, o impedimento ai controlli.
Se la violazione non viene sanata, oppure in caso di esercizio durante la sospensione, perdita dei requisiti, mancato avvio entro 180 giorni, mancato aggiornamento nei casi richiesti, o sospensione/cessazione senza comunicazione, si applica il divieto di prosecuzione, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni.
La sospensione si interrompe quando l’operatore comunica la regolarizzazione, salvo verifica contraria dell’Agenzia.
Regime transitorio e abrogazioni
Le autorizzazioni rilasciate in base alle precedenti deliberazioni regionali restano valide fino alla scadenza, ma sono soggette alla nuova disciplina degli articoli su requisiti, obblighi, controlli e sanzioni. Per tali imprese sono però differiti per due anni dall’entrata in vigore del regolamento:
- il requisito del rimessaggio/strutture di cui all’art. 5, comma 2, lett. t);
- il possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 o equivalente.
Per gli anni dal 2024 al 2028, il requisito dell’anzianità massima degli autobus è considerato soddisfatto se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta da non più di otto anni, anziché sei.
Sono inoltre disciplinati:
- l’aggiornamento delle autorizzazioni pregresse per variazioni di autobus, percorso o fermate tramite SCIA;
- la presentazione di una nuova SCIA in caso di altre variazioni, comprese vicende societarie;
- il mantenimento della disciplina previgente per i procedimenti di autorizzazione e rinnovo già in corso alla data di entrata in vigore, salvo nuova istanza.
Sono abrogate le precedenti deliberazioni regionali in materia, salvo il regime transitorio previsto.
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