R.R. Lombardia 9/2015
Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, gestione, delimitazione, concessioni, ormeggi, porti lacuali e idroviari e relativi canoni. Si applica ai beni indicati nell’allegato I, non alla polizia idraulica. Entrata in vigore 2015, con canoni rideterminati dal 1° gennaio 2016; le concessioni già rilasciate restano valide fino a naturale scadenza.
Gestione del demanio lacuale e idroviario lombardo e canoni di concessione
Disciplina del demanio lacuale e idroviario lombardo
Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia, la gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione. Definisce ambito applicativo, procedure di delimitazione, regole per concessioni e ormeggi, gestione dei porti lacuali e del sistema idroviario, nonché criteri economici e controlli.
Ambito di applicazione, finalità e beni demaniali
La disciplina si applica ai beni del demanio lacuale e idroviario individuati nell’allegato I, modificabile con deliberazione della Giunta regionale. Restano esclusi i beni del demanio idroviario per gli scopi di polizia idraulica.
Sono ricompresi nel demanio lacuale laghi, spiagge, porti e le opere di difficile rimozione costruite sul demanio e non demolite alla cessazione della concessione. Nel demanio idroviario rientrano fiumi e relative spiagge, canali con pertinenze, porti lungo fiumi e canali e le medesime opere di difficile rimozione non demolite.
La gestione è orientata alla valorizzazione e allo sviluppo delle attività esercitabili compatibilmente con il pubblico uso del demanio, che comprende in particolare navigazione, balneazione, pesca, passeggiata pedonale, attività ciclistica, accesso, sosta e transito.
Soggetti competenti e rapporti con la Regione
L’autorità demaniale gestisce il demanio lacuale e idroviario; l’autorità portuale gestisce l’ambito portuale. Per il demanio lacuale e per i porti sui laghi, l’autorità di bacino lacuale o il Comune svolgono le funzioni amministrative previste dal regolamento; per l’idroviario, operano i soggetti titolari delle funzioni amministrative in materia.
L’autorità di bacino svolge compiti di coordinamento e monitoraggio per conto della Regione, tra cui raccolta della quota di canoni di spettanza regionale, diffusione di circolari, informazione ai cittadini, raccolta di regolamenti e ordinanze, programmazione di investimenti e manutenzioni, raccolta dati statistici, segnalazione di difformità e monitoraggio delle attività delegate.
Tutte le comunicazioni con la Regione avvengono via PEC. Entro il 15 maggio dell’anno successivo, le autorità demaniali e portuali trasmettono una relazione sulla gestione, con indicazione dello stato delle concessioni e dell’uso della quota di canoni trattenuta. La Regione può emanare indirizzi generali di valorizzazione.
Delimitazione, ampliamento e sdemanializzazione
Per il demanio portuale di proprietà regionale la delimitazione può essere avviata dall’autorità portuale quando necessario o opportuno, con comunicazione alla Direzione regionale competente e previa autorizzazione di questa. Si seguono fasi di convocazione degli interessati, verbalizzazione delle operazioni, osservazioni entro 20 giorni dalla notifica del verbale e approvazione regionale con decreto, salvo contestazioni da riesaminare.
Per il demanio extraportuale lacuale la delimitazione avviene con le medesime modalità, previa acquisizione del nulla osta dell’Agenzia del demanio.
Quando serva comprendere aree private adiacenti di limitata estensione e lieve valore per i pubblici usi del demanio, l’autorità portuale o demaniale segnala la necessità alla Direzione regionale o all’Agenzia del demanio, che attivano, se del caso, le procedure di occupazione/espropriazione previste dalla legge.
Le porzioni del demanio portuale non più utilizzabili per i pubblici usi possono essere escluse con decreto regionale, su preventiva richiesta di sdemanializzazione presentata tramite l’autorità portuale. Per il demanio extraportuale, il parere regionale sulla sdemanializzazione è espresso su richiesta dell’Agenzia del demanio e la Regione verifica se l’area debba restare demaniale per esigenze idrauliche, di pubblico uso, di usi collettivi delle acque, per la continuità del demanio o per la valorizzazione dei beni residui. La presenza di una delle condizioni relative ad alveo, pubblico uso o usi collettivi comporta parere ostativo.
L’intervento antropico, anche se eseguito o autorizzato da ente pubblico, non basta da solo a far perdere la natura demaniale di un’area né può essere l’unico motivo per negare la sdemanializzazione se l’area ha perso le caratteristiche della demanialità.
Rapporti con la pianificazione urbanistica e destinazioni temporanee
I Comuni devono individuare nei PGT le aree demaniali e disciplinarle coerentemente con la loro natura giuridica e con le esigenze territoriali. Dopo l’adozione, i piani e le varianti sono trasmessi all’autorità demaniale o portuale per eventuali osservazioni, anche sulla fascia di rispetto di 30 metri dal confine.
L’autorità demaniale o portuale può destinare temporaneamente porzioni del demanio ad altri usi pubblici, su richiesta motivata di una pubblica amministrazione o del Comune, sentito il Comune competente. La destinazione è formalizzata con verbale di consegna e non comporta canone per il consegnatario.
Criteri generali di valorizzazione e affidamento delle concessioni
Gli interventi sul demanio si inseriscono nella programmazione di sviluppo, valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture per la navigazione interna e fluviomarittima, del trasporto di merci e persone, del turismo nautico, dei servizi connessi alle attività balneari e della fruizione ciclopedonale. Nei porti con piano regolatore portuale si segue la pianificazione ivi prevista.
La Regione favorisce, in un’ottica di bacino o di area vasta, manutenzioni straordinarie e ampliamenti dei porti, sviluppo del trasporto merci sull’idrovia, nuove strutture di approdo, strutture per nautica da diporto anche in dry storage, itinerari ciclopedonali, servizi funzionali alla navigazione, recupero di beni storico-artistici o ambientali e adeguamenti in materia di sicurezza, igiene e barriere architettoniche. Viene privilegiata, in ordine di priorità, l’iniziativa privata, il partenariato pubblico-privato e infine il finanziamento pubblico.
Le concessioni sono affidate tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto del pubblico uso del demanio, della sicurezza idraulica, della concorrenza e della libertà di stabilimento. La durata ordinaria va da 4 a 40 anni; per concessioni turistico-ricreative e per porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio la durata minima è 6 anni. La durata può essere inferiore alla soglia minima su motivata richiesta dell’interessato.
Domanda, pubblicità e istruttoria delle concessioni
La domanda di concessione deve indicare generalità del richiedente, destinazione d’uso e durata richiesta, ed essere corredata da planimetria, foto, relazione tecnico-illustrativa, piano di ammortamento asseverato per concessioni da 16 a 40 anni, eventuali precedenti titoli e dichiarazione antimafia e di insussistenza di cause ostative.
La domanda è pubblicizzata con avviso esplorativo sul sito dell’autorità per 15 giorni; la Regione pubblica a sua volta il rinvio al link dell’autorità. Per spazi interclusi o attigui a concessioni uniche, la pubblicità serve solo a raccogliere osservazioni, potendo l’area essere assegnata direttamente al concessionario richiedente se non autonomamente sfruttabile. Per concessioni inferiori a un anno la durata della pubblicazione è determinata dall’autorità.
Le osservazioni e le manifestazioni di interesse vanno presentate entro 15 giorni dalla fine della pubblicazione, con possibile riduzione del termine per concessioni inferiori a un anno.
Se non emergono manifestazioni di interesse e la domanda non riguarda opere pubbliche, l’autorità verifica la compatibilità con piani degli ormeggi o regolatori portuali, sicurezza della navigazione, pianificazione territoriale e urbanistica, vincoli naturalistici e paesaggistici, fruizione della balneazione, accessi e transito, uso pubblico dei beni limitrofi e funzionalità idroviaria. In presenza di osservazioni, l’atto concessorio deve darne specifica motivazione. Se vi sono manifestazioni di interesse o la domanda riguarda costruzione/gestione commerciale di opera pubblica, si procede con bando di concessione.
Bando, criteri di aggiudicazione e disciplinare
Quando l’assegnazione avviene su iniziativa dell’autorità, il bando indica amministrazione, documenti, oggetto e durata massima, termini, condizioni di partecipazione, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, requisiti e criteri di valutazione, antimafia e ricorsi. Per la nautica da diporto la valutazione considera anche l’idoneità dell’iniziativa a soddisfare interessi pubblici di valorizzazione turistica, tutela del paesaggio e sicurezza della navigazione, oltre all’esperienza del richiedente.
I criteri di valutazione comprendono investimenti durevoli, recupero ambientale, qualità dei servizi, occupazione, qualità di impianti e manufatti e misure per l’accessibilità delle persone con mobilità ridotta. Il canone non può essere l’unico criterio e può rilevare solo a parità sostanziale di offerte.
Il disciplinare di concessione disciplina dati del concessionario, ubicazione e confini, scopo, durata, opere da eseguire e termini, esercizio e sospensioni, canone aggiornato ISTAT, cauzione, servitù, decadenza, rinnovo, passaggio delle opere inamovibili al proprietario del suolo alla cessazione e, se richiesto, demolizione e ripristino a spese del concessionario. Sono previste condizioni speciali, tra cui l’accesso gratuito alla battigia per spiagge attrezzate e stabilimenti balneari in assenza di accessi pubblici vicini, l’accessibilità alle persone con mobilità ridotta, la manutenzione ordinaria e, nei casi previsti, straordinaria, nonché il preavviso di rinuncia di almeno sei mesi.
Garanzie, uso della concessione, subingresso e modifiche
A garanzia degli obblighi il concessionario presta cauzione pari a una annualità del canone per concessioni fino a 15 anni e a due annualità per durate superiori; la cauzione può non essere richiesta se inferiore a 500 euro. È obbligatorio il reintegro in caso di incameramento, e lo svincolo avviene alla riconsegna dell’area previa verifica degli adempimenti. In caso di decadenza la cauzione può essere incamerata, in tutto o in parte.
Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione e sopporta oneri fiscali e spese. Il subingresso richiede domanda e, in linea generale, nuova procedura di evidenza pubblica; non si applica però quando subentra un soggetto che soddisfi i criteri iniziali senza modifiche sostanziali, oppure in caso di successione ereditaria, per la quale la richiesta di conferma deve essere presentata entro sei mesi dalla morte del concessionario.
Le attività oggetto della concessione possono essere affidate ad altri soggetti previa autorizzazione, ma il concessionario resta responsabile verso l’autorità. Le modifiche della concessione richiedono domanda; sono sostanziali quando alterano la natura dell’affidamento, cambiano l’equilibrio economico a favore del concessionario, ampliano notevolmente l’oggetto o avrebbero inciso sulla selezione iniziale. Non sono sostanziali se previste in clausole chiare nei documenti di gara o, nel caso del piano degli ormeggi di strutture diportistiche, se modificato il solo piano degli ormeggi. La modifica sostanziale non richiede nuova gara se derivante da circostanze imprevedibili e non altera la natura generale della concessione, ma in questi casi serve comunque l’autorizzazione.
Estinzione, revoca, decadenza e rinnovo
Se per cause naturali il bene demaniale si riduce, il canone è proporzionalmente ridotto; se l’uso diventa impossibile, la concessione si estingue. La concessione può essere dichiarata decaduta per mancata esecuzione delle opere o mancato inizio della gestione, non uso o cattivo uso, mutamento dello scopo, omesso o parziale pagamento del canone, abusiva sostituzione di terzi o altre inadempienze. Nei casi di mancata esecuzione delle opere o di mancato inizio, deve essere assegnato un termine per adempiere prima della decadenza. Al concessionario decaduto non spetta rimborso per opere o spese.
La revoca è possibile per ragioni di pubblico uso o di pubblico interesse. Se la concessione ha comportato infrastrutture stabili, l’indennizzo è parametrato al rimborso delle quote di costo delle opere non ancora ammortizzate, con limite del valore residuo delle opere; negli altri casi è dovuto il solo danno emergente documentato. In caso di revoca parziale, il canone è ridotto in proporzione, salvo rinuncia del concessionario entro 30 giorni.
Alla scadenza la concessione cessa di diritto. Il rinnovo va richiesto secondo il disciplinare e segue la stessa procedura di pubblicità e valutazione delle nuove domande; la titolarità uscente non dà preferenza. Almeno sei mesi prima della scadenza devono essere individuati beni aziendali non ammortizzati, investimenti e avviamento da trasferire al subentrante. Il valore è determinato dall’autorità e reso pubblico; il rilascio del rinnovo è subordinato al pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante.
Canoni per il demanio lacuale e idroviario
Dal 1° gennaio 2016 il canone del demanio lacuale è calcolato secondo le tabelle dell’allegato II; fino al 31 dicembre 2015 si applicavano le misure dell’allegato A della l.r. 11/2009. Per il demanio idroviario dal 1° gennaio 2016 si applica la tabella E dell’allegato II; fino al 31 dicembre 2015 valevano i canoni previsti dalla deliberazione di Giunta n. 8260/2008.
Le misure unitarie sono aggiornate annualmente dalla direzione regionale competente sulla base della media degli indici ISTAT; i canoni si arrotondano all’euro inferiore. Non si applica l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso di beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato.
Per il demanio lacuale il canone è unico per l’ormeggio e si calcola sullo spazio occupato dall’unità secondo tabella A; per le altre concessioni si sommano area e opera/struttura secondo tabelle B e C, con applicazione del minimo tabellare più elevato se il totale risulta inferiore. Per le strutture di approdo di cui all’articolo 43, comma 1, lettera b), fino alla regionalizzazione del servizio si applica la tabella D.
Le autorità possono aumentare o diminuire i canoni fino al 30% tramite coefficiente G; la maggiore entrata è destinata a manutenzione, ripristino ambientale e valorizzazione demaniale. La Giunta può prevedere ulteriori incrementi o riduzioni, anche con coefficienti T e M, per favorire lo sviluppo economico e sociale, intervenire su aree a diversa vocazione turistica o confinanti con altre regioni, su beni monumentali o loro pertinenze, e per sostenere settori in crisi.
Il canone è dovuto per l’intera annualità se la concessione è rilasciata nel primo semestre, per metà se nel secondo. In presenza di evento dannoso di eccezionale gravità, non imputabile al concessionario e causa di minore utilizzazione, il canone è ridotto alla metà. Per la nuova concessione il canone si paga al rilascio; per gli anni successivi entro la scadenza fissata dall’autorità. La superficie è calcolata in metri quadrati comprendendo tutte le aree temporaneamente sottratte all’uso pubblico.
Vigilanza, indennizzi e penali
L’autorità demaniale o portuale vigila sul rispetto delle condizioni della concessione secondo la l.r. 6/2012. Il concessionario deve osservare le disposizioni dei servizi sanitari e di ogni altro servizio di interesse pubblico e consentire l’accesso al personale dell’autorità e alle altre pubbliche autorità per ragioni d’ufficio. Deve inoltre esibire il titolo concessorio quando richiesto.
Gli indennizzi per occupazione abusiva e le penali per ritardato pagamento dei canoni sono disciplinati dalla l.r. 6/2012.
Strutture di ormeggio fuori dall’ambito portuale
Fuori dall’ambito portuale sono individuate come strutture di ormeggio aree a terra, pontili, banchine e specchi acquei presso luoghi di interesse turistico, per il servizio pubblico di linea, per il servizio pubblico non di linea, per usi specifici e i campi boa.
Per il servizio di linea sui laghi di Como, Maggiore e Garda, fino alla regionalizzazione del servizio, la direzione competente rilascia annualmente la concessione per l’uso esclusivo delle strutture di ormeggio, entro 60 giorni dalla richiesta del gestore; può disporre l’uso non esclusivo in particolari condizioni orografiche o territoriali. Le nuove strutture per il servizio non di linea sono di regola realizzate dal privato interessato e ubicate in posizione idonea a valorizzarne la funzione complementare.
Le strutture per abitazioni o esercizi pubblici sono consentite solo se non vi sono strutture portuali nelle immediate vicinanze e se compatibili con la disciplina generale; sui Navigli nuove strutture sono ammesse solo se compatibili con la circolazione nautica. I campi boa sono pianificati a livello di bacino o area vasta; per una boa singola il canone è calcolato considerando lo spazio effettivo dell’unità più il 20%.
Porti lacuali: gestione, piano ormeggi e sicurezza
I porti di proprietà regionale sono gestiti dalle autorità portuali. I porti, salvo le aree funzionali alla navigazione pubblica di linea, sono affidati in concessione al soggetto che si impegni ad ampliare il porto almeno del 50% dei posti barca, a garantirne la gestione più proficua anche sotto il profilo occupazionale e ad applicare tariffe sociali sulla quota di ormeggi prevista dal piano. Alla domanda vanno allegati cronoprogramma di sviluppo e piano degli ormeggi; la procedura segue le regole generali con parere regionale.
Le modifiche al piano successive al rilascio del titolo richiedono autorizzazione. Il concessionario deve presentare ogni anno una relazione sull’attuazione del cronoprogramma, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al rilascio e poi annualmente; la mancata relazione o l’inosservanza del cronoprogramma possono portare alla decadenza.
La gestione diretta dei porti regionali è regolata dalla l.r. 6/2012 e da specifica convenzione con la Regione, anche sulla durata. L’autorità portuale che opti per la gestione diretta deve garantire gestione coordinata, ripartizione programmata di costi e usi, approvare un regolamento con parere favorevole regionale e introitare tutti i canoni riscossi per le finalità di legge.
Il piano degli ormeggi deve, ove possibile, riservare quote a trasporto pubblico non di linea, merci, pesca professionale, diporto, transito a giorno o a ore con almeno un punto di imbarco/sbarco per persone con mobilità ridotta e a unità dello Stato o dei soggetti di vigilanza e soccorso. Nei porti regionali il regolamento può prevedere ormeggi settimanali, giornalieri o orari e tariffe per servizi accessori, anche con concessioni inferiori alla durata minima ordinaria.
L’assegnazione degli ormeggi deve prevedere il 30% dei posti barca ai residenti per la destinazione di diporto. I concessionari pagano il canone entro il termine fissato dall’autorità; ricevono un contrassegno annuale con simbolo della Regione e dicitura “demanio regionale”, da esporre sull’unità. La vendita dell’unità non comporta subingresso automatico. Sono vietati lo scambio dei posti e l’uso del posto con unità diversa da quella dichiarata; è prevista manleva per danni o furto/danneggiamento dell’unità.
Porti e banchine commerciali del sistema idroviario
L’autorità portuale gestisce l’ambito portuale e le banchine commerciali del sistema idroviario con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione, controllo delle operazioni commerciali, affidamento e controllo dei servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni, compresi i fondali. Essa non esercita attività d’impresa.
L’assetto dell’ambito portuale è definito dal piano regolatore portuale, che individua aree, funzioni e destinazioni anche per le banchine commerciali. Il piano non può contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti e viene approvato dalla Regione dopo verifica di coordinamento, specializzazione e interconnessione. L’autorità portuale redige inoltre un piano operativo triennale, revisionato annualmente e soggetto ad approvazione regionale.
Le operazioni portuali comprendono carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione di merci e materiali; i servizi portuali sono prestazioni specialistiche complementari e accessorie al ciclo delle operazioni, rese su richiesta di soggetti autorizzati. L’autorità portuale individua i servizi ammessi in base alle esigenze operative e organizzative locali.
Autorizzazioni a operazioni e servizi portuali
L’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, anche per conto proprio, è soggetto ad autorizzazione dell’autorità portuale, che determina il numero massimo di autorizzazioni secondo caratteristiche del porto, capacità operativa, imprese presenti, collegamenti stradali e ferroviari, assicurando ampia concorrenza. In ciascuno scalo non può essere riservata a una sola impresa, salvo domanda unica.
L’istanza è pubblicizzata per 10 giorni e le domande sono valutate su requisiti di idoneità personale, iscrizione nei registri, capacità tecnica e professionale, capacità organizzativa e finanziaria, programma operativo, organigramma, assicurazione e piano di sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata al soggetto che assicuri la migliore soddisfazione dei requisiti; a parità prevale l’offerta economicamente più conveniente. La durata è triennale, salvo coincidenza con quella della concessione.
Sono dovuti un canone annuo e una cauzione, determinati in rapporto a fatturato, programma operativo e pericolosità delle merci; entrambi non possono essere inferiori a 2.000 euro, con cauzione non superiore al canone. Le imprese autorizzate sono iscritte in registri distinti.
L’autorizzazione può decadere per perdita dei requisiti personali, riduzione significativa delle capacità tecniche/finanziarie, impossibilità di realizzare il programma per inefficienze organizzative, violazioni ambientali o di sicurezza, applicazione di tariffe superiori a quelle comunicate o violazione del regolamento. L’autorità verifica ogni anno l’effettiva realizzazione del programma operativo.
Autoproduzione e concessioni di aree e banchine portuali
L’autorità portuale può autorizzare le imprese di navigazione all’autoproduzione delle operazioni portuali, previa verifica di mezzi idonei, personale sufficiente e assicurazione. L’autorizzazione vale per l’arrivo o la partenza della nave, anche per più arrivi o partenze programmate, e non rientra nel numero massimo di autorizzazioni. Sono ammessi ausiliari solo per il concorso organizzativo, non per l’esercizio autonomo delle operazioni.
L’autorità portuale può concedere aree e banchine alle imprese autorizzate, salvaguardando almeno uno spazio operativo per imprese non concessionarie. La domanda segue la procedura generale, con documentazione su investimenti infrastrutturali, organico e apparato tecnico-organizzativo. L’atto concessorio indica modalità di esecuzione degli investimenti, canone, rivalutazione e verifica periodica dei requisiti e della qualità del servizio. Il concessionario opera direttamente, ma può essere autorizzato a far svolgere alcune attività ad altre imprese autorizzate.
L’impresa concessionaria non può svolgere attività in spazi diversi da quelli assegnati né essere concessionaria di altra area nello stesso porto, salvo che la nuova concessione riguardi attività diversa da quella già assentita. Il rinnovo segue la disciplina generale del rinnovo delle concessioni.
Sicurezza dell’ambito portuale
Tanto per i porti lacuali quanto per quelli idroviari, l’autorità portuale disciplina con regolamento la sicurezza dell’ambito portuale, con attenzione alla sicurezza della navigazione, all’imbarco e sbarco di merci pericolose, alla movimentazione delle merci e al rispetto della normativa vigente. Il regolamento deve essere diffuso capillarmente.
Disposizioni finali e transitorie
Dal momento di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le deliberazioni di Giunta regionale n. 7967/2008 e n. 8260/2008 e, in base alla l.r. 6/2012, gli articoli 80 e 88, comma 10, nonché le tabelle A, B e C dell’allegato A della l.r. 11/2009. Le concessioni già assentite prima dell’entrata in vigore restano efficaci nella loro configurazione originaria fino alla naturale scadenza.
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