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Legge

L.R. Lombardia 38/2015

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 38/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge regionale lombarda di semplificazione che introduce e coordina misure in materia economica, sociale e territoriale. Gran parte delle disposizioni economiche è stata poi abrogata; restano rilevanti soprattutto norme su dichiarazioni per contributi regionali, procedure d’intesa per opere pubbliche, utilizzo e reimmissione in falda delle acque per pompe di calore e numerose modifiche alla disciplina di aree protette e parchi.

Legge di semplificazione 2015 per ambiti economico, sociale e territoriale

Legge di semplificazione 2015 – ambiti economico, sociale e territoriale

La legge regionale Lombardia n. 38 del 10 novembre 2015 interviene con finalità di semplificazione normativa in tre ambiti: economico, sociale e territoriale. Nel testo consolidato risultano ancora utili soprattutto alcune disposizioni procedurali e molte modifiche alla disciplina di riserve, parchi regionali e aree protette.

Ambito economico

Le disposizioni del Titolo I richiamate nel testo risultano abrogate o non più operative nel consolidato fornito. In particolare, il relativo articolo 1 è stato abrogato dalla l.r. 5/2018, con conseguente perdita di attualità della disciplina originaria del settore economico contenuta nel provvedimento.

Ambito sociale: dichiarazioni sostitutive per contributi regionali

Per i richiedenti contributi regionali è richiesto, insieme alla domanda, il deposito di una dichiarazione sostitutiva della situazione personale e familiare.

La dichiarazione deve essere resa:

  • ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 445/2000;
  • ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 394/1999.

La norma opera come adempimento documentale per l’accesso a contributi regionali e riguarda la fase di presentazione della domanda.

Ambito territoriale: semplificazione delle intese per opere pubbliche di interesse statale

La legge introduce semplificazioni nelle procedure di intesa previste dal d.P.R. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale.

Nel caso di opere di edilizia pubblica di interesse statale previste dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione comunale di conformità urbanistica vale come manifestazione della volontà regionale favorevole all’intesa.

Per i progetti di opere soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, la Regione utilizza la relazione istruttoria conclusiva della procedura ambientale per esprimere la volontà regionale sull’intesa.

Per le opere ferroviarie di cui all’art. 25 della l. 210/1985, la stessa relazione istruttoria conclusiva viene impiegata anche per la verifica di conformità prevista da quella disposizione.

Utilizzo e reimmissione in falda delle acque per impianti a pompa di calore

La legge disciplina l’utilizzo delle acque sotterranee derivate e usate solo per scambio termico in impianti a pompa di calore e la loro reimmissione in falda.

L’indagine preventiva richiesta dal d.lgs. 152/2006 viene specificata come indagine di tipo idrogeologico e idrogeochimico dell’acquifero interessato.

La disciplina prevede che:

  • la Giunta regionale approvi entro 60 giorni una deliberazione con le caratteristiche generali delle indagini preventive;
  • l’indagine sia a carico del richiedente l’autorizzazione;
  • l’indagine sia redatta da un professionista abilitato e allegata alla domanda di autorizzazione;
  • il prelievo e la reimmissione interessino solo le acque di prima falda;
  • le acque siano reimmesse nella stessa unità geologica di provenienza e con le medesime caratteristiche qualitative, secondo i parametri chimico-fisici definiti dalla deliberazione regionale;
  • la differenza massima di temperatura tra acqua prelevata e reimmessa sia stabilita dalla medesima deliberazione.

Modifiche alla disciplina delle aree protette, riserve e parchi regionali

La parte più ampia della legge modifica la l.r. 86/1983 e la l.r. 16/2007, incidendo su organi, pianificazione, procedure di approvazione e perimetrazione di riserve e parchi regionali.

Tra gli effetti principali vi sono:

  • aggiornamenti dei riferimenti normativi in materia forestale e di agricoltura;
  • ridefinizione delle commissioni provinciali per l’ambiente naturale;
  • rafforzamento del ruolo della Giunta regionale nelle autorizzazioni in deroga per opere di interesse pubblico nelle riserve;
  • nuova disciplina di adozione e approvazione dei piani delle riserve naturali;
  • possibilità di disciplinare le riserve anche nel piano territoriale di coordinamento dei parchi;
  • regole per la rettifica dei confini dei parchi e per la migliore rappresentazione cartografica nei PGT;
  • nuova disciplina dei regolamenti e dei piani di settore dei parchi regionali.

Piani delle riserve naturali: formazione, pubblicità e approvazione

Il gestore della riserva elabora e approva il regolamento per la gestione e il funzionamento della riserva e lo trasmette alla Giunta regionale.

Per i piani delle riserve e le loro varianti è prevista una procedura strutturata:

  • adozione del piano da parte del gestore;
  • pubblicazione per 30 giorni negli albi pretori dei comuni e delle province interessate, con avviso sul BURL, sul sito istituzionale della Regione e su almeno due quotidiani;
  • presentazione di osservazioni entro i 60 giorni successivi;
  • trasmissione alla Commissione provinciale per l’ambiente naturale, che esprime parere entro 30 giorni;
  • trasmissione alla Giunta regionale entro i 30 giorni successivi;
  • approvazione regionale entro 120 giorni dal ricevimento.

La disciplina si applica:

  • alle varianti ai piani delle riserve già istituite;
  • alle riserve istituite dopo l’entrata in vigore della legge;
  • alle riserve non ancora dotate di piano alla data di entrata in vigore della legge.

Riserve naturali: deroghe e disciplina di dettaglio

La Giunta regionale può autorizzare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, previa consultazione del gestore e sentita la commissione consiliare competente, la manutenzione, l’adeguamento funzionale e tecnologico e la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.

La deliberazione autorizzativa deve stabilire:

  • eventuali opere di ripristino o recupero ambientale;
  • l’indennizzo per danni non ripristinabili o recuperabili.

La Giunta regionale definisce inoltre criteri e modalità per le domande di autorizzazione in deroga.

Parchi regionali: perimetrazione, pianificazione e regolamenti

Il piano territoriale di coordinamento del parco può disciplinare le riserve interne al parco mediante apposito azzonamento.

Sono previste regole per la corretta rappresentazione dei confini dei parchi e per eventuali rettifiche:

  • se il confine del parco coincide con i limiti amministrativi comunali e vi sono errori nelle tavole allegate alla legge istitutiva o a successive modifiche, il comune può segnalarli al gestore con deliberazione consiliare motivata e d’intesa con i comuni confinanti;
  • l’ente parco verifica le difformità e propone alla Giunta regionale la rettifica del perimetro;
  • la Giunta regionale rettifica il perimetro con propria deliberazione;
  • entro 36 mesi dalla legge, i PGT possono meglio rappresentare i confini del parco, d’intesa con l’ente gestore, usando riferimenti fisici e geografici reali o cartografie più dettagliate;
  • il parco recepisce la nuova perimetrazione.

Il piano territoriale di coordinamento può anche prevedere regolamenti e piani di settore. La procedura è la seguente:

  • adozione da parte della comunità del parco;
  • pubblicazione per 30 giorni all’albo del parco e degli enti interessati;
  • osservazioni entro i 60 giorni successivi;
  • approvazione definitiva della comunità del parco;
  • pubblicazione per 15 giorni;
  • pubblicazione nel BURL e entrata in vigore il giorno successivo.

Il piano di settore non può introdurre prescrizioni diverse da quelle già individuate dalla pianificazione generale del parco; in caso di conflitto prevale il piano territoriale di coordinamento.

Organi dei parchi e profili organizzativi

La disciplina modificata interviene anche su statuti, organi e incompatibilità:

  • le modifiche statutarie non sostanziali possono essere approvate dalla comunità del parco con maggioranza assoluta, se concordate con Regione Lombardia;
  • per presidente e membri del consiglio di gestione si applicano incompatibilità, ineleggibilità, permessi e aspettative previsti per sindaco e consiglieri comunali;
  • i membri della comunità del parco non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione.

Fauna selvatica nelle riserve e nei parchi

Le disposizioni sulla gestione della fauna selvatica sono estese anche alle riserve naturali. L’operatività degli indennizzi o degli interventi a favore dei conduttori dei fondi è subordinata al rispetto delle modalità definite dall’ente gestore per la prevenzione dei danni e ai limiti delle risorse disponibili.

Regime transitorio e abrogazioni rilevanti

La legge contiene anche abrogazioni e clausole di salvezza.

È espressamente abrogata la l.r. 26/1995, ma restano validi:

  • i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate;
  • gli atti adottati sulla loro base;
  • l’applicazione ai procedimenti amministrativi in corso fino alla loro conclusione.

Nel complesso, il provvedimento ha un nucleo ancora utile soprattutto nel settore territoriale e ambientale, mentre la parte economica risulta in larga misura superata o abrogata.

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