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Legge

L.R. Lombardia 36/2015

Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21

Normativa regionaleL.R. Lombardia 36/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la promozione e il sostegno della cooperazione in Lombardia: ruolo delle associazioni cooperative, Consulta regionale, albo delle cooperative sociali, affidamenti e concessioni a cooperative sociali, misure di trasparenza, cooperative di comunità/autogestione, interventi finanziari e fondo di sostegno al credito. Prevede anche abrogazioni della previgente l.r. 21/2003 e copertura finanziaria per il 2015.

Norme per la cooperazione in Lombardia

Norme per la cooperazione in Lombardia

La legge definisce il quadro regionale di promozione, sostegno e programmazione della cooperazione in Lombardia. Interviene sul ruolo economico e sociale delle imprese cooperative, sulla cooperazione sociale, sulle cooperative di comunità e di autogestione, sugli strumenti finanziari e sui rapporti con la pubblica amministrazione.

Principi, finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce la cooperazione come parte integrante del sistema imprenditoriale lombardo e come strumento per:

  • partecipazione dei cittadini alla produzione e alla gestione dei servizi sociali;
  • fornitura di servizi pubblici e tutela/valorizzazione dei beni comuni;
  • inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione promuove e sostiene lo sviluppo del settore cooperativo, anche tramite nuovi modelli di gestione dei servizi pubblici, coordinamento tra le diverse componenti cooperative e azione di sistema delle banche di credito cooperativo. La Giunta definisce le modalità di intervento e le misure contro la falsa cooperazione e per la trasparenza nei rapporti con la PA.

Ruolo delle associazioni di rappresentanza cooperativa

La legge valorizza le associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute, attribuendo loro funzioni di promozione e assistenza. Sono considerate rilevanti, tra le altre, le attività di:

  • progettazione sperimentale e sviluppo territoriale o settoriale;
  • consolidamento delle competenze imprenditoriali e della cultura cooperativa;
  • ricerche e analisi di settore;
  • sviluppo dei servizi creditizi del sistema cooperativo;
  • interventi per la salvaguardia dell’occupazione;
  • assistenza allo startup di cooperative, anche tramite incubatori;
  • partenariati anche sovranazionali;
  • assistenza alle cooperative in crisi.

Gli incubatori di imprese cooperative sono costituiti dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative maggiormente riconosciute e offrono spazi, supporto al business, networking, iniziative di promozione della cultura cooperativa e servizi di animazione, informazione, sostegno e consulenza.

Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione

È istituita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione, presieduta dall’assessore competente o da un delegato, con funzione di coinvolgere il sistema cooperativo nella programmazione regionale del comparto.

La Giunta disciplina composizione, durata e funzionamento della Consulta, garantendo la presenza di:

  • tre consiglieri regionali designati dal Consiglio;
  • rappresentanti delle CCIAA;
  • un rappresentante di ANCI Lombardia;
  • rappresentanti degli organismi regionali delle associazioni cooperative riconosciute e rappresentative in Lombardia.

La Consulta:

  • esprime parere preventivo su progetti di legge, proposte di regolamento e atti amministrativi della Giunta in materia di cooperazione;
  • monitora la realtà cooperativa, raccoglie e aggiorna i dati e cura elaborazioni statistiche e studi;
  • promuove il monitoraggio delle modalità di affidamento alle cooperative di servizi pubblici o di pubblico interesse, favorendo l’uso dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al massimo ribasso;
  • propone una conferenza regionale sulla cooperazione almeno triennale.

La Giunta stipula convenzioni con CCIAA e organismi cooperativi per l’uso delle banche dati. La raccolta e trasmissione dei dati per il monitoraggio è affidata ai soggetti competenti per le funzioni amministrative interessate.

Albo regionale delle cooperative sociali

È istituito l’Albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi, la cui articolazione e disciplina sono rinviate alla normativa regionale di settore già vigente. L’Albo è il riferimento per gli affidamenti e le misure di sostegno previsti dalla legge.

Concessione di beni pubblici e servizi pubblici locali

I beni immobili della Regione e degli enti del sistema regionale possono essere concessi in comodato, concessione o locazione a canone agevolato a favore delle cooperative sociali per finalità di interesse pubblico, con onere di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. Possono essere affidati solo immobili non abitativi e non inseriti in programmi o elenchi di dismissione/valorizzazione.

Per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica affidati a terzi, gli enti locali devono ricorrere a procedure competitive riservate a cooperative sociali e cooperative di comunità. La legge riconosce inoltre il contributo della cooperazione ai programmi di housing sociale; i criteri e le procedure di selezione delle cooperative sono definiti dalla Giunta.

Trasparenza nei rapporti con gli enti pubblici concedenti

Le cooperative che partecipano all’affidamento di lavori, servizi, forniture e beni della Regione e dei suoi enti strumentali devono rendere una dichiarazione sostitutiva concernente:

  • contributi o liberalità a partiti politici;
  • contributi a fondazioni o associazioni legate a partiti/movimenti politici o che finanzino tali soggetti oltre determinate soglie;
  • presenza di parenti o affini nel consiglio di amministrazione rispetto ai responsabili della procedura di affidamento;
  • esito positivo dell’ultima revisione ricevuta.

La Giunta definisce criteri e modalità attuative, anche per la trasparenza nelle operazioni con eventuali parti correlate, dirette o tramite controllate.

Cooperative sociali, persone svantaggiate e soggetti deboli

La Regione sostiene le cooperative sociali che operano per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli. Sono considerati soggetti deboli i lavoratori svantaggiati individuati dal diritto UE, in situazione di fragilità sociale e le categorie svantaggiate previste dalla normativa sui detenuti.

La Giunta deve inserire specifiche misure di programmazione per favorire l’inserimento lavorativo di tali soggetti. La Consulta e l’Osservatorio regionale per il mercato del lavoro effettuano un monitoraggio annuale delle politiche attive verso i lavoratori svantaggiati.

Inserimento lavorativo e quota di affidamenti riservata

Le imprese soggette agli obblighi della l. 68/1999 possono affidare servizi e attività a cooperative sociali iscritte all’Albo regionale, in attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 276/2003 e nel rispetto della normativa statale.

Per favorire l’adempimento degli obblighi sul collocamento dei disabili, la Regione promuove nei contratti per beni e servizi una quota minima del 5% dell’importo complessivo degli affidamenti a terzi a favore di cooperative sociali di inserimento lavorativo, compatibilmente con oggetto e natura del contratto. La previsione vale per Regione, SIREG, aziende sanitarie e ospedaliere; gli enti locali possono riservare almeno il 5% dei servizi esternalizzati.

La Giunta deve adottare, entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge, i provvedimenti per includere l’entità degli affidamenti a cooperative di inserimento lavorativo tra i criteri di valutazione o rating qualitativi delle prestazioni degli enti o società accreditate. La Giunta definisce anche criteri e procedure di scelta delle cooperative.

Cooperative di comunità e di autogestione

Sono disciplinate le cooperative di comunità, intese come società cooperative che favoriscono la partecipazione dei cittadini all’erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità e alla valorizzazione/gestione di beni comuni, nonché all’acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale. Possono assumere forma di cooperative di produzione e lavoro, di utenza, sociali o miste.

Sono inoltre disciplinate le cooperative di autogestione, operanti nella progettazione e gestione di servizi e attività sociali in ambito di housing sociale. Tali cooperative operano in regime convenzionato con soggetti pubblici o privati proprietari di immobili e coinvolgono i locatari, anche per agevolare l’inserimento lavorativo, ridurre la morosità incolpevole e favorire l’integrazione sociale.

Le ALER possono stipulare convenzioni per attività lavorative dei locatari morosi, anche mediante compensazione dei canoni arretrati secondo modalità definite dalla Giunta. Le ALER e gli altri gestori di edilizia sociale devono relazionare periodicamente sulla Consulta edilizia e sui contratti di quartiere circa le attività svolte dalle cooperative di autogestione per contrastare la morosità incolpevole.

Circoli cooperativi

I circoli cooperativi sono definiti come società cooperative che gestiscono centri di aggregazione e promozione sociale, anche con somministrazione di alimenti e bevande, e realizzano iniziative socio-educative, solidali, ricreative e del tempo libero.

L’attività di somministrazione è soggetta alla disciplina regionale sul commercio e sulle fiere.

Interventi economici per promozione e sviluppo della cooperazione

La Regione può intervenire con contributi e finanziamenti per:

  • cooperative di nuova costituzione, soprattutto sociali o create da giovani under 35 o da lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
  • cooperative nate da aziende in crisi o promosse dai lavoratori per rilevare attività/rami d’azienda;
  • cooperative di comunità, per spese di investimento;
  • cooperative con maggioranza di amministratrici donne e orientate alla conciliazione tempi di lavoro e famiglia;
  • organismi regionali delle associazioni cooperative, anche per gli incubatori;
  • progetti e programmi di particolare valore sociale e attuazione della programmazione negoziata;
  • nuove aggregazioni tra imprese cooperative in forma di consorzio e consolidamento dei consorzi esistenti.

Gli strumenti includono contributi a fondo perduto, contributi per assistenza tecnica/tutoraggio/formazione, prestiti agevolati e contributi in capitale a fondo perduto per investimenti. Le misure di cui alla lettera sulle cooperative di nuova costituzione si applicano solo a cooperative e consorzi, incluse le piccole società cooperative, qualificabili come PMI secondo la normativa comunitaria.

Fondo per il sostegno al credito delle imprese cooperative

È istituito un fondo regionale per:

  • garantire, contro-garantire o co-garantire il credito alle cooperative;
  • abbattere i tassi di interesse sui finanziamenti;
  • agevolare i finanziamenti tramite risorse regionali in rotazione e risorse bancarie.

Una sezione del fondo di rotazione è destinata al cofinanziamento a tasso agevolato degli investimenti delle cooperative sociali. Il fondo sostiene acquisizioni di immobilizzazioni, sviluppo di processo e di prodotto, innovazioni tecnologiche per ambiente e sicurezza, consolidamento di esposizioni a breve, acquisizione di servizi per il consolidamento finanziario, interventi per l’incontro domanda-offerta di lavoro e l’inserimento di persone svantaggiate, nonché acquisizioni e riconversioni aziendali da parte dei lavoratori in forma cooperativa.

La gestione del fondo è affidata dalla Giunta a un soggetto pubblico o privato abilitato; il gestore può stipulare convenzioni con terzi, in particolare con il sistema del credito cooperativo. La Giunta disciplina modalità di impiego, condizioni dei finanziamenti, istruttoria, rendicontazione, controlli, compensi del gestore e rapporti con i convenzionati. Può inoltre usare risorse del fondo per procedure informatiche e telematiche e per l’aggiornamento tecnologico dell’anagrafe e dell’Albo, sentita la Consulta.

Controllo e valutazione

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e valuta i risultati delle azioni regionali di sostegno alla cooperazione. A tal fine, la Giunta presenta una relazione biennale con dati su:

  • azioni e interventi attivati;
  • soggetti coinvolti e beneficiari;
  • utilizzo delle risorse;
  • partecipazione alle misure;
  • grado di soddisfazione della domanda;
  • criticità e modalità di superamento;
  • risultati ottenuti.

Il Comitato paritetico di controllo e valutazione può segnalare ulteriori quesiti. La Giunta deve rendere accessibili i dati e le informazioni raccolte; la relazione è pubblica con gli eventuali documenti consiliari conclusivi.

Abrogazioni e coordinamento

La legge abroga la previgente legge regionale 18 novembre 2003, n. 21, e altre disposizioni regionali in materia di cooperazione e settori collegati. Restano salvi gli effetti già prodotti dalle norme abrogate e le modifiche testuali apportate ad altre leggi, salvo successive integrazioni o modifiche.

Norma finanziaria ed entrata in vigore

Per il 2015 sono autorizzate spese correnti e in conto capitale per il sostegno alla cooperazione, finanziate mediante riduzioni di fondi di riserva e stanziamenti nel bilancio 2015-2017; dal 2016 le spese trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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