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Legge

L.R. Lombardia 32/2015

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')

Normativa regionaleL.R. Lombardia 32/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce i rapporti tra Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano: istituisce una Conferenza permanente e un’Intesa quadro, disciplina zone omogenee e pianificazione territoriale, trasferisce alla Regione varie funzioni già provinciali e aggiorna norme su servizio idrico, trasporti e autonomie locali. Molte misure sono transitorie o riferite al riordino 2015-2017.

Valorizzazione del ruolo della Città metropolitana di Milano e riallocazione di funzioni regionali

Valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano

La legge disciplina, per la sola Regione Lombardia, il nuovo assetto dei rapporti istituzionali con la Città metropolitana di Milano dopo il riordino introdotto dalla legge n. 56/2014. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra programmazione regionale e pianificazione metropolitana, con un quadro di collaborazione stabile e con la riallocazione di numerose funzioni amministrative.

Rapporti Regione–Città metropolitana e strumenti di concertazione

La Regione riconosce alla Città metropolitana un ruolo di governo e sviluppo strategico del territorio, di pianificazione urbanistica e territoriale, di gestione integrata di servizi e infrastrutture e di coordinamento dei comuni. Per stabilire modalità di collaborazione e raccordo è istituita, senza oneri per la finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione–Città metropolitana, quale sede paritetica di concertazione.

La Conferenza è definita con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con la Città metropolitana, previo protocollo d’intesa tra Presidente della Giunta regionale e Sindaco metropolitano. Devono inoltre essere previste forme di consultazione con autonomie funzionali e associazioni socio-economiche maggiormente rappresentative.

In tale sede le parti definiscono una Intesa quadro che raccorda il Programma regionale di sviluppo con il piano strategico metropolitano. L’Intesa può essere articolata in accordi o intese settoriali, altre forme di collaborazione e specifiche attività progettuali, anche in ambito di programmazione negoziata e comunitaria. La Giunta regionale approva per la parte regionale l’Intesa e i relativi aggiornamenti.

Compiti della Conferenza permanente

La Conferenza permanente:

  • sviluppa il confronto sul piano strategico della Città metropolitana;
  • monitora l’attuazione dell’Intesa quadro;
  • propone aggiornamenti dell’Intesa anche in relazione al Programma regionale di sviluppo e al piano strategico;
  • definisce, con specifica Intesa, criteri e indirizzi del Piano territoriale regionale per la redazione del Piano territoriale metropolitano;
  • costituisce sede di confronto sui provvedimenti legislativi e amministrativi regionali rilevanti per il territorio metropolitano.

Funzioni della Città metropolitana e funzioni conferite dalla Regione

La Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56/2014 e, inoltre, quelle già conferite dalla Regione alla Provincia di Milano, salvo le funzioni riallocate alla Regione dalla stessa legge. Le funzioni di protezione civile e disabilità sensoriale continuano a essere esercitate secondo il regime previgente nelle more della ridefinizione organizzativa delle competenze.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge dovevano essere adottati ulteriori provvedimenti legislativi di riordino e semplificazione. In sede di monitoraggio dell’Intesa quadro è valutato anche l’andamento della gestione delle funzioni conferite, ai fini di eventuali ulteriori riordini.

Funzioni trasferite alla Regione

Sono trasferite alla Regione diverse funzioni già conferite alla Provincia di Milano in materia di:

  • agricoltura e foreste;
  • caccia e pesca;
  • politiche culturali;
  • ambiente ed energia.

Resta ferma, per la Città metropolitana, la polizia amministrativa locale e il relativo personale per le funzioni di vigilanza connesse alle materie riordinate; fabbisogno di personale e oneri finanziari sono definiti mediante intesa tra Regione e Città metropolitana.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi per disciplinare procedimenti pendenti, nonché il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie. Il personale a tempo indeterminato che al 8 aprile 2014 prestava servizio nei settori interessati e risultava ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge confluisce in un elenco della dotazione organica regionale; possono inoltre essere trasferiti altri dipendenti nei limiti dell’equivalente finanziario della dotazione connessa alle funzioni trasferite.

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica, nei limiti della normativa vigente, e resta operante nella sede di provenienza fino al completamento del riassetto. La Città metropolitana cessa di esercitare le funzioni trasferite quando la Regione ne avvia effettivamente l’esercizio; nel frattempo la Giunta assicura le risorse finanziarie proporzionandole ai mesi di effettivo svolgimento. La Giunta deve inoltre presentare proposte di legge di adeguamento delle discipline di settore.

Zone omogenee della Città metropolitana

Le zone omogenee sono individuate per assicurare omogeneità, integrazione, adeguatezza, stabilità e continuità amministrativa nell’esercizio di funzioni della Città metropolitana e dei comuni. Esse costituiscono ambiti di gestione associata delle funzioni comunali e di ulteriori funzioni attribuite dalla Regione.

Nelle zone omogenee i comuni esercitano le funzioni tramite le forme associative previste dal TUEL. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale avvia il confronto con la Città metropolitana, nell’ambito della Conferenza permanente, per l’individuazione condivisa delle zone omogenee. La composizione è definita con intesa concertata e approvata dalla Giunta regionale per la parte regionale; lo stesso procedimento si applica alle successive variazioni.

Pianificazione territoriale metropolitana

Il PTCP provinciale di Milano resta efficace fino all’entrata in vigore del Piano territoriale metropolitano (PTM), che assume valore sia di pianificazione territoriale di coordinamento sia di pianificazione territoriale generale. Nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale, le norme sul PTCP della l.r. 12/2005 si applicano al PTM, sostituendo le competenze del Consiglio provinciale con quelle del Consiglio metropolitano e la Conferenza dei comuni con la Conferenza metropolitana integrata con i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette interessate.

Il PTM è redatto sulla base dei criteri e indirizzi del Piano territoriale regionale, previa specifica Intesa con la Regione. Il PTM si pone come strumento di pianificazione generale cui si conformano le programmazioni settoriali della Città metropolitana e gli strumenti comunali.

Per gli insediamenti di portata sovracomunale il PTM definisce direttamente le relative indicazioni, che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sui PGT comunali. La Regione deve esprimere, dopo l’adozione del PTM e prima dell’approvazione definitiva, una valutazione di coerenza con il PTR.

Servizio idrico integrato

La legge aggiorna la disciplina regionale del servizio idrico integrato sostituendo, ove necessario, il riferimento alla Provincia/Comune di Milano con la Città metropolitana di Milano. La Città metropolitana subentra quale ente di governo d’ambito nei rapporti giuridici, compresi quelli di lavoro, della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d’ambito.

Entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge, le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Ufficio d’ambito del Comune di Milano devono essere trasferite all’Ufficio d’ambito della Città metropolitana; entro lo stesso termine devono essere trasferiti dati e informazioni necessari.

Dal momento del trasferimento, o comunque decorso il termine, la Città metropolitana e il relativo Ufficio d’ambito subentrano nelle competenze del Comune di Milano e del suo Ufficio d’ambito. Fino a quel momento Comune e Città metropolitana possono adottare solo atti di straordinaria amministrazione indifferibili e urgenti, previa reciproca informativa.

Lo statuto dell’Ufficio d’ambito, le convenzioni e il regolamento della Conferenza dei comuni devono essere adeguati entro la data del subentro. Il consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito metropolitano deve comprendere una significativa rappresentanza dei comuni dell’ATO, con almeno tre componenti su cinque, secondo una composizione che assicuri rappresentanza ai piccoli comuni, ai comuni sopra i 15.000 abitanti e al comune capoluogo; gli incarichi sono gratuiti e onorifici. L’Ufficio d’ambito opera ai sensi del d.lgs. 152/2006, salvi i contratti di concessione in essere.

Trasporto pubblico locale e mobilità

La Città metropolitana esercita la funzione fondamentale della mobilità nell’ambito dell’Agenzia del trasporto pubblico locale prevista dalla l.r. 6/2012, secondo lo statuto dell’Agenzia.

Lo statuto deve prevedere che alcune decisioni siano adottate con il voto favorevole dell’Assemblea della Città metropolitana per il territorio di competenza, in particolare su:

  • programma di bacino del trasporto pubblico locale;
  • modalità di affidamento dei servizi e procedure di vigilanza e controllo;
  • sistema tariffario di bacino e tariffe;
  • agevolazioni tariffarie ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

In caso di voto contrario, la Città metropolitana deve formulare entro 15 giorni una proposta alternativa per la parte di propria competenza non attinente ai servizi comunali; se la proposta comporta maggiori risorse, deve indicarne la copertura a carico del proprio bilancio.

Sviluppo economico, imprese e occupazione

La Città metropolitana coordina e promuove lo sviluppo economico del proprio territorio coerentemente con il Piano strategico e con gli strumenti di programmazione negoziata. Deve garantire le condizioni generali di contesto per competitività e attrattività, in raccordo con la Camera di commercio di Milano.

Promuove gli accordi per la competitività, favorendo il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche, imprese, distretti, filiere, enti bilaterali, comuni, province, camere di commercio, parti sociali e ordini professionali. Coordina inoltre la promozione di accordi nei comuni dell’area metropolitana, collabora con Regione e sistema camerale per le politiche di attrattività e occupazione, valorizza i SUAP e le agenzie per le imprese, promuove sviluppo e valorizzazione di imprese artigiane e manifattura innovativa, e sostiene distretti del commercio e reti di imprese mediante progetti approvati dalla Giunta regionale.

Per i servizi per il lavoro, le politiche attive e la promozione del capitale umano, la Regione valorizza il ruolo della Città metropolitana e degli enti locali mediante specifici atti convenzionali nel quadro delle convenzioni Stato-Regioni previste dal riordino nazionale.

Modifiche alla disciplina regionale delle autonomie

La legge interviene sulla l.r. 19/2015 eliminando alcuni riferimenti alla Città metropolitana di Milano e abrogando l’articolo 3 di tale legge. In coerenza con il nuovo assetto, la disciplina di riordino delle autonomie regionali viene allineata alla diversa distribuzione di funzioni tra Regione, Città metropolitana e altri enti locali.

Disposizioni transitorie

Nelle more dei provvedimenti legislativi di adeguamento della normativa settoriale, l’Osservatorio regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2014 continua a svolgere le proprie funzioni.

Salvo diversa disposizione e se compatibile, ogni riferimento alle province nella normativa regionale deve intendersi, per Milano, riferito alla Città metropolitana.

Regime finanziario

Per il 2015 gli oneri per le funzioni regionali conferite alla Città metropolitana sono coperti con le risorse previste dalla l.r. 19/2015. Per il 2016 e 2017 il finanziamento alla Città metropolitana è determinato in ragione delle funzioni attribuite o confermate all’esito del riordino, con copertura a valere sulle risorse della stessa l.r. 19/2015.

Per le funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 3 cessano i trasferimenti alla Città metropolitana dalla data di effettivo avvio dell’esercizio da parte della Regione.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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