Regolamento (UE) 2019/1669
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1669 della Commissione del 30 settembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva, a livello UE, una modifica non minore del disciplinare della DOP "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia, ha pubblicato la modifica per consentire eventuali opposizioni e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence" e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare richiesta dalla Francia e pubblicata per opposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Produce effetti nell’ordinamento di tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; rileva per gli operatori che producono, trasformano o commercializzano il prodotto DOP secondo il disciplinare aggiornato. Non risultano esclusioni specifiche nel testo, salvo il fatto che la modifica approvata è qualificata come "non minore" e segue la procedura prevista per tali modifiche.
Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1669 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence". Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato quale base giuridica, e segue la procedura prevista per le modifiche dei disciplinari delle DOP e IGP.
Contesto procedurale
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della DOP già registrata con il regolamento (CE) n. 378/1999. Poiché la modifica è stata considerata non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire eventuali opposizioni.
Mancanza di opposizioni e approvazione
La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare deve essere approvata, e l’articolo 1 dispone formalmente l’approvazione della modifica pubblicata per la denominazione interessata.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento riguarda direttamente la denominazione DOP e, sul piano operativo, interessa gli operatori della filiera che producono o commercializzano il prodotto conforme al disciplinare modificato. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori misure attuative o deroghe specifiche nel testo.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence" (DOP).
Base giuridica e natura della modifica
Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2. La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, e quindi soggetta alla pubblicazione della domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni e approvazione finale
La Commissione precisa che non sono state notificate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; per tale ragione la modifica del disciplinare è approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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