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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1714

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1714 della Commissione del 30 settembre 2019 che modifica i regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 per quanto riguarda il modello del documento veterinario comune di entrata per i prodotti e per gli animali e il regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda il modello di documento comune di entrata per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i modelli documentali utilizzati per i controlli alle frontiere e nei punti di entrata dell’Unione, introducendo versioni compatibili con la nuova piattaforma TRACES e con il futuro sistema IMSOC. Modifica i regolamenti (CE) n. 136/2004, 282/2004 e 669/2009 per consentire l’uso di documenti elettronici, firmati e sigillati digitalmente, in una fase di transizione che precede l’applicazione piena del regolamento (UE) 2017/625. Dal 13 dicembre 2019 vengono quindi disciplinati i nuovi modelli di DVCE e DCE, con requisiti tecnici puntuali per la validazione temporale, le firme elettroniche e i sigilli elettronici.

Modifica i modelli del documento veterinario comune di entrata (DVCE) e del documento comune di entrata (DCE) per l’uso nel sistema TRACES/IMSOC, adeguandoli alla transizione verso i nuovi controlli ufficiali e alle relative versioni elettroniche.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella notifica, presentazione, controllo e certificazione di: (i) prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi ai posti d’ispezione frontalieri, (ii) animali provenienti da paesi terzi ai posti d’ispezione frontalieri, e (iii) alcuni mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a controlli ufficiali rafforzati ai punti di entrata designati o ai punti designati per l’importazione. L’ambito è territoriale UE/SEE e riguarda l’utilizzo del sistema TRACES nella sua nuova versione; si applica dal 13 dicembre 2019, con entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. Le disposizioni sono funzionali alla transizione verso il regime del regolamento (UE) 2017/625, che sostituisce dal 14 dicembre 2019 le precedenti basi giuridiche richiamate nei considerando.

Modifica dei modelli DVCE e DCE per TRACES

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1714 della Commissione interviene sui modelli documentali utilizzati per i controlli veterinari e per i controlli ufficiali su talune importazioni da paesi terzi. La finalità è adeguare i documenti alle funzionalità della nuova versione del sistema TRACES e alla futura architettura IMSOC prevista dal regolamento (UE) 2017/625, che dal 14 dicembre 2019 sostituisce diverse basi normative precedenti.

Contesto normativo e finalità della modifica

Nei considerando la Commissione ricorda che i DVCE per prodotti e animali e il DCE per alcuni mangimi e alimenti non animali sono tradizionalmente usati per notificare l’arrivo delle partite e per attestare l’esecuzione dei controlli veterinari o ufficiali. La nuova versione di TRACES consente l’intero processo elettronico del documento sanitario comune di entrata (DSCE), che sostituirà DVCE e DCE dal 14 dicembre 2019; per questo occorreva predisporre modelli compatibili con la fase di transizione e con la firma/sigillatura elettroniche.

Modifiche al regolamento (CE) n. 136/2004: prodotti di origine animale

Il regolamento (CE) n. 136/2004 viene modificato in due punti essenziali. In primo luogo, l’articolo 2, paragrafo 1, è riscritto per precisare che, prima dell’arrivo fisico della partita nel territorio della Comunità, il responsabile del carico notifica l’arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero mediante un documento conforme a uno dei modelli DVCE previsti dagli allegati applicabili.

In secondo luogo, viene inserito l’articolo 10 bis, dedicato al DVCE elettronico. Il documento deve essere compilato nel sistema TRACES e rispettare i seguenti requisiti:

  • conformità al modello dell’allegato VI, parte 2;
  • firma elettronica dell’operatore responsabile del carico;
  • firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di altro veterinario ufficiale sotto la sua supervisione;
  • sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato del veterinario;
  • sigillo elettronico del sistema TRACES;
  • validazione temporale elettronica qualificata di ciascuna operazione.

È inoltre aggiunto il nuovo allegato VI, contenente il modello DVCE-P2 per i prodotti, con istruzioni di compilazione molto dettagliate per la parte I (descrizione della partita), la parte II (controlli) e la parte III (follow-up).

Modifiche al regolamento (CE) n. 282/2004: animali vivi

Per gli animali provenienti da paesi terzi, il regolamento (CE) n. 282/2004 è aggiornato in modo analogo. L’articolo 1, paragrafo 1, stabilisce che l’interessato al carico deve notificare almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo presunto degli animali, mediante un documento conforme a uno dei modelli DVCE previsti dagli allegati applicabili.

È introdotto l’articolo 7 bis sul DVCE elettronico, che deve essere compilato nel sistema TRACES e soddisfare questi requisiti:

  • conformità al modello dell’allegato III, parte 2;
  • firma elettronica dell’operatore interessato al carico;
  • firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di altro veterinario sotto la sua supervisione;
  • sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato del veterinario;
  • sigillo elettronico del sistema TRACES;
  • validazione temporale elettronica qualificata di ciascuna operazione.

Il nuovo allegato III contiene il modello DVCE-A2 per gli animali. Le note di compilazione disciplinano in modo specifico aspetti come il luogo di destinazione, i trasbordi, il transito, la reintroduzione e l’ammissione temporanea dei cavalli registrati.

Modifiche al regolamento (CE) n. 669/2009: DCE per alcuni mangimi e alimenti non animali

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato quanto alla definizione di DCE, che ora rinvia ai modelli dell’allegato II e del nuovo allegato III, parte 2. È inserito l’articolo 7 bis sui requisiti del DCE elettronico, che deve essere compilato nel sistema TRACES e rispondere a requisiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli previsti per i DVCE:

  • conformità al modello dell’allegato III, parte 2;
  • firma elettronica dell’operatore responsabile della partita;
  • firma elettronica avanzata o qualificata dell’ispettore ufficiale al PED, al punto designato per l’importazione o, nel periodo transitorio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, al punto di controllo;
  • sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato dell’ispettore;
  • sigillo elettronico del sistema TRACES;
  • validazione temporale elettronica qualificata di ciascuna operazione.

È poi aggiunto il nuovo allegato III, che reca il modello DCE2 e le relative istruzioni di compilazione. Il modello distingue il regime del punto di entrata designato, del trasferimento verso un punto di controllo e del trasporto successivo, in coerenza con la disciplina dei controlli ufficiali sui prodotti interessati.

Contenuto dei nuovi modelli allegati

I nuovi modelli allegati ai tre regolamenti sono costruiti in modo uniforme, con una parte I riservata alla descrizione della partita, una parte II dedicata ai controlli e una parte III al follow-up. Le istruzioni precisano chi deve compilare ciascuna parte, quali caselle sono da usare per trasbordo, transito, mercato interno, reintroduzione, non conformità, rispedizione e controlli successivi, e quali elementi debbano essere riportati nei documenti elettronici e cartacei.

Particolare rilievo assume la disciplina del documento cartaceo collegato alla versione elettronica: in tutti e tre i modelli è previsto che le copie cartacee del documento elettronico rechino un codice a barre univoco a lettura ottica che rinvia alla versione elettronica. Inoltre, quando è richiesto un timbro, il corrispondente elettronico è sostituito da un sigillo elettronico.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 dicembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori e i professionisti che curano importazioni di animali, prodotti di origine animale, mangimi e alimenti non animali, il regolamento comporta l’adeguamento delle procedure di notifica e certificazione al nuovo ambiente digitale. In particolare, occorre verificare che i documenti siano compilati nel formato corretto del TRACES rinnovato, che siano utilizzate le firme elettroniche e i sigilli elettronici richiesti e che siano rispettati i riferimenti ai modelli allegati, soprattutto nella fase di transizione che precede la piena operatività del DSCE previsto dal regolamento (UE) 2017/625.

Disposizioni principali

Aggiornamento del DVCE per prodotti

Il regolamento (CE) n. 136/2004 è modificato per prevedere che la notifica dell’arrivo dei prodotti ai posti d’ispezione frontalieri avvenga usando uno dei modelli di DVCE di cui all’allegato III e al nuovo allegato VI, parte 2. È inserito l’articolo 10 bis, che disciplina il DVCE elettronico nel sistema TRACES: conformità al modello dell’allegato VI, parte 2; firma elettronica dell’operatore responsabile del carico; firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale o di altro veterinario sotto la sua supervisione; sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente; sigillo elettronico del sistema TRACES; validazione temporale elettronica qualificata per ciascuna operazione.

Aggiornamento del DVCE per animali

Il regolamento (CE) n. 282/2004 è modificato per imporre che la notifica degli animali provenienti da paesi terzi sia effettuata almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo presunto, tramite un DVCE conforme all’allegato I e al nuovo allegato III, parte 2. È inserito l’articolo 7 bis, che stabilisce i requisiti del DVCE elettronico nel sistema TRACES: conformità al modello dell’allegato III, parte 2; firma elettronica dell’operatore interessato al carico; firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale o di altro veterinario sotto la sua supervisione; sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente; sigillo elettronico del sistema TRACES; validazione temporale elettronica qualificata per ciascuna operazione.

Aggiornamento del DCE per alcuni mangimi e alimenti non animali

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato per ridefinire il DCE come documento i cui modelli sono riportati nell’allegato II e nel nuovo allegato III, parte 2. È inserito l’articolo 7 bis, che disciplina il DCE elettronico nel sistema TRACES: conformità al modello dell’allegato III, parte 2; firma elettronica dell’operatore responsabile della partita; firma elettronica avanzata o qualificata dell’ispettore ufficiale al PED, al punto designato per l’importazione o, nel periodo transitorio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, al punto di controllo; sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente; sigillo elettronico del sistema TRACES; validazione temporale elettronica qualificata per ciascuna operazione.

Nuovi allegati con modelli standardizzati

Sono aggiunti nuovi allegati ai tre regolamenti modificati, contenenti i modelli aggiornati dei documenti: DVCE per i prodotti (allegato VI del regolamento (CE) n. 136/2004), DVCE per gli animali (allegato III del regolamento (CE) n. 282/2004) e DCE per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (allegato III del regolamento (CE) n. 669/2009). I modelli distinguono chiaramente le sezioni da compilare da parte dell’operatore e quelle da compilare dall’autorità competente, e contengono istruzioni dettagliate per l’uso elettronico e cartaceo.

Transizione al nuovo sistema TRACES e rapporto con IMSOC

Nei considerando si chiarisce che la nuova versione di TRACES consente l’elaborazione elettronica completa del DSCE dal 14 dicembre 2019 e che gli attuali DVCE e DCE saranno gradualmente eliminati da tale data. Fino al 13 dicembre 2019 è consentito l’uso sia della versione attuale sia di quella nuova per compilare e trasmettere i documenti, in vista della migrazione al regime del regolamento (UE) 2017/625 e dell’IMSOC. Il regolamento è adottato proprio per garantire continuità operativa e interoperabilità durante la transizione.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazioni da paesi terzidigitalizzazione amministrativa

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