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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2237

Regolamento delegato (UE) 2019/2237 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che specifica le modalità dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021

Normativa europea32019R2237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per il biennio 2020-2021, le modalità di applicazione dell’obbligo di sbarco nel quadro della politica comune della pesca per alcune attività demersali nelle acque sudoccidentali. Esso mantiene o introduce esenzioni basate sul tasso di sopravvivenza per scampo, razze e occhialone, nonché varie esenzioni de minimis per numerose specie, con limiti percentuali e vincoli temporali. In diversi casi l’applicazione è subordinata alla trasmissione di ulteriori dati scientifici e alla successiva valutazione dello CSTEP. Il regolamento abroga il precedente regolamento delegato (UE) 2018/2033 e si applica dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Specificazione delle modalità di applicazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021, con esenzioni legate alla sopravvivenza e de minimis.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Riguarda navi dell’Unione che utilizzano in particolare reti a strascico, sfogliare, sciabiche, tramagli, reti da imbrocco, ami e palangari e l’attrezzo artigianale "voracera". Sono previste esclusioni/limitazioni specifiche per talune specie, zone e attrezzi, con alcune esenzioni applicabili solo in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020 o fino al 31 dicembre 2021, e con obblighi di ulteriore monitoraggio scientifico per gli Stati membri con interesse di gestione diretto.

Specificazione delle modalità dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2020-2021

Il regolamento delegato definisce, in attuazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (UE) 2019/472, le modalità di applicazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali. Il testo si inserisce nel quadro dell’eliminazione progressiva dei rigetti in mare e recepisce, con adattamenti, una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati, tenendo conto delle valutazioni scientifiche dello CSTEP e della necessità di consentire, in alcuni casi, la prosecuzione della pesca per raccogliere dati ulteriori.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda le sottozone CIEM 8, 9 e 10 e le zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, con applicazione alle specie demersali per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2021. Il regolamento si rivolge in particolare alle flotte che impiegano reti a strascico, sfogliare, sciabiche, tramagli, reti da imbrocco, ami e palangari, nonché alla flotta artigianale che utilizza la "voracera" nel sud della Spagna. Le esenzioni sono calibrate per specie, zona e attrezzo, e in alcuni casi sono temporanee o subordinate a ulteriori verifiche scientifiche.

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza

Per alcune specie il regolamento conferma esenzioni dall’obbligo di sbarco fondate su elevati tassi di sopravvivenza dei rigetti, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per lo scampo (Nephrops norvegicus), nelle sottozone CIEM 8 e 9 e con reti a strascico, gli esemplari rigettati devono essere rilasciati immediatamente nella zona di cattura. Per le razze (Rajiformes), nelle sottozone CIEM 8 e 9 e con qualsiasi attrezzo, i rigetti vanno rilasciati immediatamente; gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono inoltre trasmettere ogni anno, entro il 1° maggio, nuove informazioni scientifiche, che lo CSTEP valuta entro il 31 luglio.

La disciplina della razza cuculo è più restrittiva: l’esenzione vale fino al 31 dicembre 2021 per i tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9, ma solo fino al 31 dicembre 2020 per le reti da traino nella sottozona CIEM 8. In entrambi i casi sono previsti obblighi annuali di trasmissione di dati scientifici e valutazione dello CSTEP. Per l’occhialone (Pagellus bogaraveo), l’esenzione si applica sia alla voracera nella divisione CIEM 9a sia agli ami e palangari nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione 9a; per quest’ultima ipotesi valgono obblighi di aggiornamento scientifico annuale e rilascio immediato in mare dei rigetti.

Esenzioni de minimis

Il regolamento contiene un ampio elenco di esenzioni de minimis, cioè deroghe percentuali all’obbligo di sbarco basate sulla difficoltà di aumentare la selettività o sui costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate. Le principali riguardano:

  • nasello: fino al 5% delle catture annue nelle sottozone CIEM 8 e 9 per navi con reti da traino e sciabiche;
  • sogliola: fino al 5% nelle divisioni CIEM 8a e 8b per sfogliare e reti a strascico, e fino al 3% per tramagli e reti da imbrocco;
  • berici: fino al 5% nella sottozona CIEM 10 per ami e palangari;
  • suro e sgombro: fino al 7% nel 2020 per sfogliare, reti a strascico e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9; fino al 3% nel 2020 per reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace indicate;
  • rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano e merluzzo giallo: soglie tra il 2% e il 5% a seconda della specie, dell’area e dell’attrezzo, come puntualmente elencato nell’articolo 6.

Per le esenzioni de minimis delle lettere da e) a r) dell’articolo 6, il regolamento prevede una durata provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Per tali ipotesi gli Stati membri devono presentare ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2020, e lo CSTEP deve valutarle entro il 31 luglio 2020. Per il nasello, è previsto un obbligo analogo di trasmissione di dati scientifici entro il 1° maggio 2020 e di valutazione entro il 31 luglio di ogni anno.

Obblighi di dati, valutazione scientifica e riesame

Il regolamento insiste sul carattere condizionato e verificabile delle deroghe. In più punti richiede agli Stati membri con interesse di gestione diretto di continuare la raccolta di dati e di presentare relazioni o evidenze scientifiche entro il 1° maggio di ciascun anno, affinché lo CSTEP possa valutare la fondatezza delle esenzioni entro il 31 luglio. Il testo sottolinea che, quando le esenzioni sono fondate su estrapolazioni da dati incompleti o parziali, devono essere forniti dati esatti e verificabili per l’intera flotta interessata, in modo da garantire stime attendibili dei rigetti ai fini dei TAC.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2018/2033 e lo sostituisce integralmente per il periodo 2020-2021. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2020. La scelta dell’entrata in vigore immediata è motivata dall’impatto diretto sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche collegate.

Disposizioni principali

Ambito territoriale e temporale dell’obbligo di sbarco

Nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie demersali secondo le regole del regolamento per il periodo 2020-2021.

Definizione di voracera

La "voracera" è definita come un palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale che pratica la pesca dell’occhialone nel sud della Spagna, nella divisione CIEM 9a.

Esenzione per lo scampo

Per lo scampo (Nephrops norvegicus), nelle sottozone CIEM 8 e 9, l’esenzione dall’obbligo di sbarco si applica alle catture effettuate con reti a strascico indicate dall’articolo 3, paragrafo 1. In caso di rigetto in mare, gli scampi devono essere rilasciati immediatamente nella zona di cattura.

Esenzione per le razze e obblighi di monitoraggio

Per le razze (Rajiformes), nelle sottozone CIEM 8 e 9, l’esenzione si applica a catture effettuate con qualunque tipo di attrezzo. Le razze rigettate devono essere rilasciate immediatamente. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono trasmettere il più presto possibile e comunque entro il 1° maggio di ogni anno ulteriori informazioni scientifiche; lo CSTEP le valuta entro il 31 luglio di ogni anno.

Limitazioni specifiche per la razza cuculo

L’esenzione per la razza cuculo si applica fino al 31 dicembre 2021 per le catture con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9, con obbligo di ulteriori informazioni annuali entro il 1° maggio e valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio. Per le catture con reti da traino nella sottozona CIEM 8 l’esenzione vale solo fino al 31 dicembre 2020; gli Stati membri devono fornire ulteriori informazioni entro il 1° maggio 2020 e lo CSTEP le valuta entro il 31 luglio 2020.

Esenzione per l’occhialone

Per l’occhialone (Pagellus bogaraveo), l’esenzione si applica alle catture effettuate nella divisione CIEM 9a con la voracera e, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici LHP, LHM, LLS, LLD). Per le catture con ami e palangari, gli Stati membri devono trasmettere ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio di ogni anno, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio di ogni anno; gli occhialoni rigettati devono essere rilasciati immediatamente.

Esenzioni de minimis per il nasello e per la sogliola

Per il nasello (Merluccius merluccius), nelle sottozone CIEM 8 e 9, è consentito il rigetto fino al 5% del totale annuo delle catture effettuate con reti da traino e sciabiche. Per la sogliola (Solea solea), nelle divisioni CIEM 8a e 8b, il limite è fino al 5% per sfogliare e reti a strascico e fino al 3% per tramagli e reti da imbrocco.

Esenzioni de minimis per berici, suro e sgombro

Per i berici (Beryx spp.) nella sottozona CIEM 10 con ami e palangari, il rigetto è consentito fino al 5% del totale annuo. Per il suro (Trachurus spp.) e lo sgombro (Scomber scombrus) sono previste esenzioni fino al 7% nel 2020 per sfogliare, reti a strascico e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9, e fino al 3% nel 2020 per reti da imbrocco nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

Esenzioni de minimis per rombo giallo, passera di mare, rana pescatrice, merlano e merluzzo giallo

Per il rombo giallo, la passera di mare e la rana pescatrice, nelle sottozone CIEM 8 e 9, sono previsti limiti del 5% per sfogliare, reti a strascico e sciabiche e del 4% o 3% per reti da imbrocco, a seconda della specie. Per il merlano, nella sottozona CIEM 8, il limite è del 5% per sfogliare, reti a strascico e sciabiche e del 4% per reti da imbrocco. Per il merluzzo giallo, nelle sottozone CIEM 8 e 9, il limite è del 5% per sfogliare, reti a strascico e sciabiche e del 2% per reti da imbrocco. Le esenzioni per le lettere da e) a r) si applicano in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020, con invio di ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2020 e valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020.

Obblighi di presentazione dati e riesame

In più casi gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare dati e informazioni scientifiche ulteriori entro il 1° maggio di ciascun anno o, per alcune esenzioni 2020, entro il 1° maggio 2020. Lo CSTEP deve valutare annualmente tali elementi entro il 31 luglio. Il regolamento sottolinea che, ove le esenzioni de minimis si basino su estrapolazioni da dati insufficienti o parziali, occorre trasmettere dati esatti e verificabili per l’intera flotta interessata, anche ai fini della determinazione dei TAC.

Abrogazione e applicazione temporale

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2018/2033. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescaobbligo di sbarcorigetti in mare

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