Regolamento (UE) 2019/2239
Regolamento delegato (UE) 2019/2239 della Commissione dell’1 ottobre 2019 che specifica i dettagli dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il precedente piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali e disciplina, per il biennio 2020-2021, l’attuazione dell’obbligo di sbarco. Introduce e proroga esenzioni fondate sulla sopravvivenza di talune specie e deroghe de minimis, subordinandole in vari casi alla trasmissione di dati scientifici e al riesame dello CSTEP. Stabilisce inoltre misure tecniche selettive specifiche per Mar Celtico, Mare d’Irlanda e acque a ovest della Scozia, con l’obiettivo di ridurre rigetti e catture indesiderate. Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2018/2034 e si applica dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Specifica, per il periodo 2020-2021, le modalità di applicazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali, includendo esenzioni legate alla sopravvivenza e deroghe de minimis nonché misure tecniche selettive.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca demersale svolte nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e limitatamente alle acque dell’Unione della 5b), 6 e 7, con particolare riguardo alle acque nordoccidentali, al Mar Celtico, al Mare d’Irlanda e alle acque a ovest della Scozia. Riguarda i pescherecci dell’Unione che impiegano reti a strascico, sciabiche, sfogliare, tramagli, reti da imbrocco, nasse e trappole, nonché specifici attrezzi selettivi. Sono previste esclusioni/limitazioni territoriali puntuali per singole misure (ad esempio divisioni CIEM specifiche, fasce entro 6, 12 miglia nautiche, o al di fuori di zone di riproduzione designate) e alcune disposizioni sono temporanee fino al 31 dicembre 2020 o richiedono riesame scientifico entro date prefissate.
Regolamento delegato (UE) 2019/2239 della Commissione
Il regolamento attua e precisa, per il periodo 2020-2021, l’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali. Esso si inserisce nel quadro della politica comune della pesca e del piano pluriennale per gli stock nelle acque occidentali, sostituendo il precedente regime adottato con il regolamento delegato (UE) 2018/2034. La Commissione fonda numerose scelte sulle raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e sulle valutazioni scientifiche dello CSTEP, adottando un approccio prudente ma pragmatico volto a conciliare piena attuazione dell’obbligo di sbarco, raccolta di dati scientifici e selettività degli attrezzi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama in particolare il regolamento (UE) n. 1380/2013, che persegue la progressiva eliminazione dei rigetti mediante l’obbligo di sbarco delle specie soggette a limiti di cattura, e il regolamento (UE) 2019/472, che conferisce alla Commissione il potere di specificare i dettagli dell’obbligo di sbarco per gli stock delle acque occidentali. È richiamato anche il regolamento (UE) 2019/1241 sulle misure tecniche di conservazione, il quale contiene disposizioni specifiche per le acque nordoccidentali e consente atti delegati che integrino, modifichino o derogano a tali misure. La Commissione sottolinea che, in assenza di misure transitorie nel nuovo regolamento tecnico, occorre garantire la compatibilità tra i diversi atti e mantenere misure coerenti con le circostanze eccezionali esaminate.
Ambito territoriale e soggettivo
Le disposizioni si applicano alle attività di pesca demersale nelle sottozone CIEM 5, 6 e 7, con particolare attenzione al Mar Celtico, al Mare d’Irlanda e alle acque a ovest della Scozia. Il regolamento incide sui pescherecci dell’Unione che impiegano reti a strascico, sciabiche, sfogliare, tramagli, reti da imbrocco, nasse e trappole, nonché su specifici attrezzi selettivi richiamati nelle definizioni e nelle misure tecniche. Alcune norme operano solo entro distanze costiere determinate, al di fuori di zone di riproduzione designate o in specifiche divisioni CIEM; altre sono limitate a talune flotta/attrezzi o a specifiche composizioni percentuali delle catture.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 fornisce definizioni operative di dispositivi e attrezzi essenziali per l’applicazione del regolamento. Tra questi figurano il pannello Flemish, il pannello Seltra, il dispositivo Netgrid e il Netgrid CEFAS, la rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl), la bordatura bloccapietre (flip-up rope) e il pannello di rilascio del benthos. È inoltre definita la zona di protezione del Mar Celtico, che comprende acque delle divisioni 7f e 7g e parte della divisione 7j a nord della latitudine 50° N e a est della longitudine 11° O.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 mantengono o introducono esenzioni dall’obbligo di sbarco basate sull’alta sopravvivenza delle catture rigettate in mare. Per lo scampo (Nephrops norvegicus), l’esenzione opera per le catture con nasse o trappole nelle sottozone 6 e 7, per le catture con reti a strascico aventi maglie pari o superiori a 100 mm nella sottozona 7, per talune combinazioni di maglia e attrezzi altamente selettivi nella sottozona 7 e per le reti da traino a divergenti con maglie tra 80 e 110 mm nella divisione 6a entro 12 miglia dalla costa. In caso di rigetto, lo scampo deve essere rilasciato immediatamente e intero nella zona di cattura.
Per la sogliola (Solea solea), l’esenzione riguarda le catture sotto taglia nella divisione 7d entro sei miglia dalla costa ma fuori dalle zone di riproduzione, effettuate con reti da traino a divergenti con maglia del sacco tra 80 e 99 mm, da pescherecci con caratteristiche dimensionali e operative predeterminate. Anche in questo caso il rigetto deve essere immediato.
Per le razze (Rajiformes), l’esenzione si applica alle catture con qualsiasi attrezzo nelle sottozone 6 e 7, ma gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare ogni anno, entro il 1° maggio, ulteriori informazioni scientifiche; lo CSTEP le valuta entro il 31 luglio. Una disciplina analoga riguarda la passera di mare (Pleuronectes platessa), per la quale l’esenzione copre varie combinazioni di attrezzi e zone nelle divisioni 7d-7g, nonché, in forma provvisoria fino al 31 dicembre 2020, le divisioni 7h, 7j e 7k, per le quali sono richiesti ulteriori dati entro il 1° maggio 2020 e la valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020. Infine, l’articolo 7 conferma l’esenzione per le specie catturate con nasse e trappole nelle sottozone 5b, 6 e 7, con obbligo di rilascio immediato in mare.
Esenzioni de minimis: limiti quantitativi e condizioni
L’articolo 8 prevede una serie di esenzioni de minimis, che consentono il rigetto in mare di una quota limitata delle catture quando il rispetto pieno dell’obbligo di sbarco è ritenuto sproporzionato o tecnicamente difficile. I limiti sono espressi come percentuali massime del totale annuo delle catture e variano secondo specie, attrezzo e area. Tra le principali figure autorizzate vi sono:
- merlano fino al 5 % nelle divisioni 7b-7k per determinate reti a strascico, sciabiche, reti da traino pelagiche e sfogliare;
- sogliola fino al 3 % in relazione a tramagli/reti da imbrocco nelle divisioni 7d-7g e per attrezzi TBB muniti di pannello Flemish nelle divisioni 7d-7h;
- eglefino fino al 5 % nel 2020 nelle divisioni 7b, 7c e da 7e a 7k per specifici attrezzi;
- suro e sgombro fino al 7 % nel 2020 nella pesca demersale multispecifica nella sottozona 6 e nelle divisioni 7b-7k;
- rombo giallo, pesce tamburo, argentina maggiore ed eglefino sotto taglia con percentuali variabili tra lo 0,5 % e il 5 %;
- un quantitativo combinato di specie sotto taglia nella pesca demersale multispecifica del gamberetto grigio nella divisione 7a.
Per diverse esenzioni de minimis la Commissione limita l’applicazione al 31 dicembre 2020 e impone agli Stati membri interessati di trasmettere ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio 2020, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020. Il regolamento insiste sul fatto che, quando i dati disponibili sono parziali o basati su estrapolazioni, gli Stati membri devono fornire dati esatti e verificabili sull’intera flotta interessata, anche ai fini della fissazione dei TAC.
Misure tecniche specifiche per aumentare la selettività
Gli articoli 9, 10 e 11 contengono misure tecniche prescritte per ridurre le catture indesiderate e favorire la selettività degli attrezzi.
Nel Mar Celtico, i pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche devono utilizzare attrezzi specifici, variabili in base alla composizione delle catture. In presenza di oltre il 5 % di scampo, oltre il 55 % di merlano o combinazioni di alcune specie, oppure in caso di catture con meno del 10 % di gadidi nella divisione 7f, sono imposti dispositivi selettivi tassativamente indicati. È ammesso l’uso di attrezzi alternativi se lo CSTEP li ritiene equivalenti o superiori in termini di selettività per merluzzo bianco, eglefino e merlano.
Nel Mare d’Irlanda, i pescherecci operanti nella divisione 7a devono conformarsi a regole diverse a seconda della maglia del sacco e della composizione delle catture. Se le catture contengono più del 5 % di scampo, si applicano specifici dispositivi selettivi; se contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze, o meno del 10 % della stessa combinazione, si impongono attrezzi diversi. Anche qui è prevista una clausola di equivalenza scientifica.
Per le acque a ovest della Scozia, dal 1° luglio 2020 sono obbligatori pannelli a maglie quadrate di determinate dimensioni per la pesca dello scampo, con una regola più severa per i sacchi con maglie inferiori a 100 mm e un’ulteriore prescrizione per i sacchi da 100 a 119 mm quando le catture contengono oltre il 30 % di scampo. Anche in questo caso lo CSTEP può riconoscere attrezzi o dispositivi equivalenti.
Ruolo dello CSTEP e obblighi di riesame
Il regolamento attribuisce rilievo centrale allo CSTEP, sia nella fase di valutazione delle prove scientifiche sia nella verifica delle misure proposte dagli Stati membri. Per numerose esenzioni, soprattutto quelle temporanee o de minimis, gli Stati membri devono presentare ulteriori dati entro il 1° maggio di ciascun anno o del 2020, e lo CSTEP deve valutare tali informazioni entro il 31 luglio. Il testo evidenzia che la concessione di esenzioni temporanee serve anche a consentire la prosecuzione dell’attività di pesca e la raccolta di dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti.
Abrogazione del regolamento precedente e decorrenza
L’articolo 12 abroga il regolamento delegato (UE) 2018/2034 e aggiorna il rinvio contenuto nel regolamento (UE) 2019/1241, allegato VI, parte B, punto 3, ai nuovi articoli 9 e 10 del presente regolamento. L’articolo 13 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione dell’obbligo di sbarco
L’articolo 1 prevede che, nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e limitatamente alle acque dell’Unione della 5b), 6 e 7, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applichi alle attività di pesca demersale per il periodo 2020-2021, secondo le regole del regolamento.
Definizioni tecniche degli attrezzi e della zona di protezione
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, il pannello Flemish, il pannello Seltra, il dispositivo Netgrid, il Netgrid CEFAS, la rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl), la bordatura bloccapietre (flip-up rope), il pannello di rilascio del benthos e la zona di protezione del Mar Celtico. Tali definizioni sono rilevanti per comprendere le misure tecniche e le esenzioni previste dagli articoli successivi.
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 prevedono esenzioni dall’obbligo di sbarco basate sull’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per scampo, sogliola, razze, passera di mare e specie catturate con nasse e trappole. In vari casi la cattura rigettata deve essere rilasciata immediatamente e intera nella zona di cattura. Per alcune esenzioni sono imposti obblighi annuali di trasmissione di ulteriori informazioni scientifiche entro il 1° maggio, con valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio.
Esenzioni de minimis
L’articolo 8 consente, in deroga all’obbligo di sbarco, il rigetto in mare di quantitativi limitati per una serie di specie e segmenti di flotta, espressi come percentuali massime del totale annuo delle catture. Le percentuali variano, tra l’altro, dal 0,5 % allo 7 % a seconda della specie e dell’attrezzo; per molte esenzioni la misura è temporanea fino al 31 dicembre 2020 e richiede la presentazione di ulteriori dati scientifici entro il 1° maggio 2020 e la successiva valutazione dello CSTEP entro il 31 luglio 2020.
Misure tecniche specifiche per il Mar Celtico
L’articolo 9 impone ai pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche nella zona di protezione del Mar Celtico l’uso di specifici attrezzi selettivi, con alternative calibrate in base alla composizione delle catture: in presenza di oltre il 5 % di scampo, oltre il 55 % di merlano o combinazioni rilevanti, o meno del 10 % di gadidi nella divisione 7f, si devono impiegare dispositivi o sacchi selettivi indicati tassativamente. È prevista una clausola di equivalenza scientifica riconosciuta dallo CSTEP.
Misure tecniche specifiche per il Mare d’Irlanda
L’articolo 10 disciplina i pescherecci operanti nella divisione CIEM 7a, prevedendo obblighi diversi per le catture con oltre il 5 % di scampo, oltre il 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze, o meno del 10 % di tale combinazione. Sono previsti attrezzi alternativi selettivi, inclusi pannello Seltra, griglia da 35 mm, Netgrid CEFAS e flip-flap trawl, con una clausola di equivalenza valutata dallo CSTEP.
Misure tecniche per le acque a ovest della Scozia
L’articolo 11, applicabile dal 1° luglio 2020 nelle divisioni CIEM 6a e 5b delle acque dell’Unione a est di 12° O, impone l’uso di specifici pannelli a maglie quadrate per la pesca dello scampo o in presenza di un’alta incidenza di scampi nelle catture. Anche qui è prevista una possibilità di equivalenza tecnica, subordinata al giudizio dello CSTEP.
Abrogazione del precedente regolamento delegato
L’articolo 12 abroga il regolamento delegato (UE) 2018/2034. Inoltre, il riferimento a tale atto contenuto nell’allegato VI, parte B, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1241 deve intendersi come riferimento agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
Entrata in vigore, applicazione e efficacia temporale
L’articolo 13 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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